Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25572 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25572 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10628-2011 proposto da:
CEDECO SRL 02028220750, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 189, presso lo studio dell’avvocato TEOFILI MARIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati RIZZELLI CLAUDIO,
FERNANDO BARBARA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

2280
21-3″

Data pubblicazione: 14/11/2013

avverso la sentenza n. 2169/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di BARI del 20/10/2010, depositata il
31/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relato re Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOL

Ric. 2011 n. 10628 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10628/11

Ricorrente: società Cedeco srl.
Controricorrente: agenzia entrate

ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. La società Cedeco srl. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria centrale, sez. stacc. della Puglia, n. 2169/01/2010, depositata il 31 dicembre 2010, con la quale, accolto quello dell’ufficio
delle imposte contro la decisione dell’altra di secondo grado,
l’opposizione della contribuente, relativa all’avviso di accertamento, inerente all’Irpeg ed Ilor per l’anno 1988, in ordine al
reddito scaturente dall’attività di costruzione e vendita di unità
immobiliari, veniva respinta, mentre essa rinviava il giudizio al
giudice di appello per la determinazione del
all’amministratore unico Donato De Paolis. In particola
dice di terzo grado osservava che le spese c.d. di pubblici

al-

tro non erano invece che quelle tipiche di rappresentanza, che
perciò non potevano essere dedotte per l’intero, come invece la
Cedeco pretendeva, bensì soltanto per un nono, mentre non potevano
essere qualificate di pubblicità sia perché annotate con la classificazione precedente, sia perché l’assunto della resistente non
era stato corredato da alcun riscontro probatorio. Quanto poi alla
ripresa a tassazione della parte più consistente del reddito
d’impresa, l’avere proceduto, da parte di Cedeco, alla deduzione
della somma di £ 50.000.000, proveniente dai ricavi, ed annotata
nel conto economico, sol perché fatta figurare come compenso
all’amministratore, con un risultato finale di bilancio uguale a
zero, altro non era che un espediente elusivo posto in essere al
fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, tenuto conto anche
della consistente entità della pretesa retribuzione, che semmai
1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

perciò andava ridimensionata, ed il cui compito veniva affidato,
– con rinvio, alla commissione tributaria regionale. L’agenzia delle
entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione, e

alcun intento elusivo poteva riscontrarsi nella posizione della
contribuente, che aveva corrisposto il compenso complessivo dedotto, e ciò in parti uguali, sia all’amministratore delegato De Paolis, sia al direttore Giovanni Ruberto, che erano gli unici soci.
Né è previsto un tetto massimo, aldilà del quale non si possa andare nella liquidazione dei compensi, altrimenti ciò comporterebbe
una grave menomazione della libertà d’impresa, considerato che alcun intento elusivo poteva essere posto in essere, per il semplice
fatto che entrambi i soci remunerati avevano corrisposto l’imposta
mediante la ritenuta alla fonte.
Il motivo è palesemente infondato, atteso che, com’

o,

in

tema di imposte sui redditi e con riferimento alla dete ‘nazione
di quello d’impresa, l’art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, il quale esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di
compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per quello dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di
dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore unico di società di capitali. Infatti la posizione di quest’ultimo è equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una
volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non
ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo,
di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico
della subordinazione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze
n. 24188 del 13/11/2006, n. 21155 del 2005). Inoltre va aggiunto,
2

violazione di norme di legge, in quanto la CTC non considerava che

3

– ma solo “ad abundantiam” – che in tale materia, rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità
dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni,
ancorché non risultino irregolarità nella tenuta delle scritture
contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa. Ne consegue che

1986, n. 917, dei compensi degli amministratori delle società
(nella specie una s.r.1.) non implica che gli uffici finanziari
siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o
contratti, competendo all’Ufficio la verifica dell’attendibilità
economica dei predetti dati (V. pure Cass. Ordinanza n. 9036 del
15/04/2013, Sent. n. 13478 del 2001). Del resto il fatto che la
deducibilità del compenso all’amministratore ormai possa essere
eccepita anche con riferimento alle società di capitali, non cambia affatto il quadro complessivo della fattispecie in esame, dal
momento che si tratta di innovazione, introdotta all’art. 95 Dpr.
n. 917/86 dall’art. 6, comma 6 D.lgs. n. 247/05, ed entrata in vigore soltanto 1’1.1.2004, giusta il disposto del co enza
possibilità quindi di efficacia retroattiva.
Su tali punti perciò la sentenza impugnata isul tivata in
modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, e vizio di motivazione, giacché il giudice di terzo
grado non considerava che le spese di pubblicità erano state annotate solo per errore come inerenti a rappresentanza, e ciò era emerso anche dalla fattura richiamata dalla commissione di primo
grado.
Si tratta all’evidenza di censura inammissibile, perché generica, atteso che la ricorrente non ha riportato integralmente il
tratto relativo alla questione enunciato nell’atto di controdeduzioni, né il contenuto della fattura stessa. Inoltre essa è ugualmente inammissibile, poiché la parte intende sottoporre un vaglio
differente degli elementi di prova rispetto a quello effettuato
dal giudice di merito, senza che ciò sia consentito in sede di le3

la deducibilità, ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. 22 dicembre

4

gittimità, con la conseguenza, in definitiva, che il ricorso introduttivo della contribuente doveva essere rigettato, senza quindi rinvio da parte della CTC.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse

seguono la soccomben-

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimb
a

favore

della

controricorrente,

e

che

delle spese
liquida

in

€1.500,00(millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

za, e vengono liquidate come in dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA