Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25572 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8339-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI, 4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LIPPI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto N. 53/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 20/10/2014 e depositato il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Andrea Lippi che si riporta agli atti e deposita

copia della sentenza della Corte di Cassazione n. 8546/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 12 gennaio 2015 e notificato il 22 gennaio 2015, ha rigettato il ricorso proposto da C.M. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto la domanda di indennizzo per la durata non ragionevole del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con inizio nel maggio 2001 e definizione con sentenza di rigetto nel febbraio 2007, che aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione dell’assegno di funzione;

che, stimata in tre anni la durata ragionevole del giudizio presupposto e nei residui due anni e nove mesi l’eccedenza imputabile alle disfunzioni del sistema giudiziario, la Corte d’appello ha escluso che in detto periodo il ricorrente avesse subito il danno non patrimoniale connesso al patema d’animo, sul rilievo che, a partire dal mese di novembre 2003 doveva ritenersi acquisita in capo al ricorrente la consapevolezza dell’esito sfavorevole del giudizio, essendosi consolidato l’orientamento della giurisprudenza contabile in senso sfavorevole alla pretesa azionata;

che, per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso C.M. sulla base di tre motivi;

che il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., e si contesta che soltanto con la sentenza n. 9 del 2006 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti era stata definitivamente risolta, in senso sfavorevole ai pensionati, la questione delle spettanze richieste dal ricorrente;

che con il secondo motivo è denunciato, in via subordinata, omesso esame di del fatto storico costituito dalla decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 2006, che la Corte d’appello non aveva considerato, nonostante fosse evidenziata dalla sentenza che aveva definito il giudizio presupposto, prodotta dal ricorrente;

che con il terzo motivo è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e si contesta che la mera soccombenza nel giudizio presupposto non elide il diritto all’indennizzo per la non ragionevole durata del processo, salvo il caso di lite temeraria, nella specie non sussistente;

che la doglianza prospettata con il primo motivo è fondata e assorbe le rimanenti;

che, come emerge dalla sentenza che ha definito il giudizio presupposto, l’orientamento della giurisprudenza contabile si era definitivamente consolidato, in senso sfavorevole all’accoglimento della pretesa azionata dal ricorrente, con la pronuncia n. 9 del 2006 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;

che pertanto la Corte d’appello, che non ha tenuto conto di tale rilievo, ha individuato erroneamente il momento a partire dal quale poteva ritenersi venuta meno l’incertezza sull’esito della lite azionata nel giudizio presupposto;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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