Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25572 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17887/2018 proposto da:

O.M.P., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Livio Neri, in forza di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Milano, Ministero dell’Interno;

– intimato –

e contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 3/10/2017, O.P.M., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente aveva riferito di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto a Lagos, di religione cristiana e etnia igbo; di aver frequentato la scuola per 12 anni e quindi di aver lavorato come musicista in occasione di feste e concerti; di aver intrapreso nel 2014 una relazione sentimentale con una ragazza di nome I., che gli aveva rivelato di far parte del gruppo cultista eiye, chiedendogli di aderirvi; di aver opposto un netto rifiuto, interrompendo la relazione; di essersi stabilito nel (OMISSIS) a (OMISSIS), ivi sposando un’altra ragazza, di nome F.; di essere tornato a (OMISSIS) per far visita alla madre e di aver subito di nuovo pressioni e minacce da parte di I., che aveva minacciato di morte sia lui, sia la moglie; qualche giorno dopo la moglie F. era stata ferita alla gamba da I. con ulteriori minacce; che la sua denuncia dei fatti alla polizia non era stata creduta ed anzi era stato arrestato per partecipazione alla setta eiye; dopo essere stato scarcerato per intercessione di un vicino, I. si era presentata a casa sua con una bottiglia di acido; lui e la moglie erano quindi fuggiti ed approdati in Italia a marzo del 2016.

Il ricorrente aveva altresì dedotto la situazione di particolare vulnerabilità con riferimento alla giovane età sua e della moglie e alla nascita in Italia della piccola P.M.E..

Con decreto del 26/4/2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso O.P.M., con atto notificato il 30/5/2018, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio con controricorso notificato il 9/7/2018, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso, entrambi attinenti la richiesta protezione umanitaria, possono essere esaminati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, artt. 3 e 8 CEDU, in relazione ai presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonchè omesso esame di fatto decisivo in riferimento alla mancata considerazione della consistente documentazione prodotta dal ricorrente in tema di integrazione sociale e lavorativa (attestato di frequenza di un corso per alimentaristi, attestato di competenza di operatore di mensa, iscrizione a un corso di addetto alla ristorazione, attestato di conoscenza della lingua italiana).

Nonostante l’accertata e creduta sottoposizione in patria ad atti di violenza con conseguente condizione di vulnerabilità soggettiva, la giovane età e il livello di integrazione sociale conseguito, il diritto al rispetto della vita privata e familiare connesso alla presenza in Italia della moglie e della figlia di un anno di età, al ricorrente era stato ingiustamente negato il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. c).

La norma indicata dal Tribunale rappresentava solo una delle ipotesi di tutela della genitorialità dello straniero, genitore di figlio minore, previste dalla nostra legislazione e non escludeva affatto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.3. Il Tribunale ha considerato ed escluso una particolare situazione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente sia sotto il profilo della situazione segnalata (persecuzione ad opera di I.), fronteggiabile con il ricorso alle autorità nigeriane, sia sotto il profilo della presenza in patria di legami famigliari con le famiglie ivi radicate, sia sotto il profilo dell’assenza di patologie.

1.4. L’integrazione sociale del ricorrente, dimostrata in tesi dai corsi di formazione seguiti in fase di accoglienza, di per sè non costituisce elemento sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Infatti – secondo ormai consolidata giurisprudenza – non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Sez. 6-1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648-01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01).

1.5. Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28, in tema di permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento, prevede alla lett. b) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), (ossia degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana); lo stesso articolo, alla lett. c), prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), (ossia alle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono).

Il comma 2 bis dello stesso articolo (inserito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129) dispone, tra l’altro, che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori debbano essere effettuate solo con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Per altro verso, anche il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis), (come modificato ad opera da D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1)) definisce le “persone vulnerabili”, includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, alle vittime della tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, anche i ” genitori singoli con figli minori”.

Tale disposizione è stata emanata in attuazione della Direttiva 26/06/2013 n. 33, 2013/33/CE, il cui art. 21 impone agli Stati membri di tener conto nelle misure nazionali di attuazione ella specifica situazione di persone vulnerabili includendo nella “qualifica”, fra gli altri, i genitori singoli con figli minori.

Si tratta quindi di una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata, potenzialmente rilevante ai fini della protezione di carattere umanitario.

Nessuna di tali situazioni ricorre nel caso di specie, nè risulta dedotta dal ricorrente, che invece si limita a una critica in negativo del provvedimento di diniego, facendo risalire la pretesa vulnerabilità soggettiva automaticamente dalla presenza in Italia dell’intero nucleo familiare composto dalla moglie e dalla figlia, peraltro nata il 18/4/2017.

Il diritto alla coesione familiare non può essere fatto valere senza dimostrare al contempo il diritto al radicamento in Italia dell’intera famiglia del ricorrente o almeno di una parte di essa.

2. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del controricorrente devono gravare sul ricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del contro ricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civil, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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