Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25571 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21724/2009 proposto da:

L.F. (OMISSIS), L.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B.

TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato MARSANO VALERIA,

rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFO Antonio, MALANDRINO

MATTEO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. già NUOVA TIRRENA S.P.A. (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante Direttore Legale Societario avv.

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI Giuseppe, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A IN LLIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,

T.D., RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2009 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 26/01/2009, R.G.N. 438/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati atti di citazione L.F. e L. A., premesso che in data 10.8.1993 si trovavano a bordo di un’autovettura condotta dal proprietario T.D. ed assicurata con la Tirrenia assicurazioni spa in l.c.a., esponevano che al chilometro (OMISSIS) l’auto finiva fuori strada ed esse riportavano lesioni personali. Ciò premesso, convenivano in giudizio il T., la Tirrena in l.c.a. e la RAS, quale impresa designata dal FGVS, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In esito ai giudizi riuniti, in cui si costituivano la RAS eccependo la carenza di legittimazione passiva ed interveniva la Nuova Tirrena, ora Groupama, quale cessionaria della Tirrena, il Tribunale di Taranto accoglieva le domande attrici. Avverso tale decisione proponeva appello la Nuova Tirrena ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Lecce con sentenza depositata in data 26 gennaio 2009 riformava parzialmente la decisione impugnata. Avverso la detta sentenza L.F. e L.A. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la Groupama, la quale ha altresì depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima, doglianza, svolta dalle ricorrenti, si articola sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 182, 325 e 327 c.p.c., e si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello perchè la procura alle liti era stata rilasciata, in nome e per conto di una società di capitale, da un soggetto qualificatosi come procuratore speciale che non aveva depositato tale procura speciale agli atti entro la scadenza del termine per l’impugnazione.

La censura è infondata alla luce dell’orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, quanto al governo probatorio in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche. Ed invero, le Sezioni Unite hanno statuito a riguardo il principio di diritto secondo cui la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Sez. Un. ord. 20956/07). Giova aggiungere che nel caso di specie la società assicuratrice ha comunque esibito copia autentica della procura notarile a confutazione delle contestazioni mosse dalle appellate.

Passando all’esame della seconda doglianza, deve rilevarsi che la censura viene articolata dalla ricorrente L.F. attraverso due profili: il primo, per violazione degli artt. 2043, 2056, 2697 e 1226 c.c., il secondo per errata, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ed invero, la Corte d’appello – così scrive la ricorrente – avrebbe erroneamente fatto discendere l’insussistenza di un danno patrimoniale dalla mancanza di un’attività lavorativa a distanza di nove anni dal sinistro perchè la danneggiata era ancora dedita agli studi universitari trascurando che il danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica spetta anche ad uno studente senza lavoro con salutazione su base prognostica in forza di prova presuntiva.

La censura è fondata in relazione al vizio motivazionale dedotto. A riguardo, vale la pena di osservare che la Corte territoriale, dopo aver premesso che l’esame elettromiografico aveva evidenziato “l’assenza di attività volontaria a carico dei muscoli, estensore comune delle dita, estensore radiale ed ulnare del carpo”, ha affermato che la perdita della capacità lavorativa specifica (a 17 anni) era stata fisicamente accertata, in relazione al tipo di attività per la quale stava studiando l’infortunata, vale a dire quella di dottoressa in chimica e tecnica farmaceutica, attività la quale richiede l’uso di entrambe le due braccia in laboratorio, come evidenziato nella CTU (a pag. 3).

Ciò malgrado, poichè all’atto della perizia, effettuata nove anni dopo il sinistro, la ragazza era ancora dedita agli studi universitari di chimica e tecnica farmaceutica e non risultava quindi una perdita patrimoniale derivata dalla perdita della capacità lavorativa specifica, la somma risarcitoria determinata dal giudice di prime cure per 15 punti di riduzione della capacità lavorativa specifica doveva essere ridotta.

Il vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente deve ritenersi sussistente. Ed invero, fermo il principio di diritto, secondo cui il danno patrimoniale de quo deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza, di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica, di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (così Cass. n. 10074/2010), e fermo restando che la prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3^, 14/12/2004, n. 23291), si deve sottolineare che, ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine (in tal senso, tra le varie cfr.

Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678).

Ciò premesso, occorre osservare che la decisione all’esame contravviene ai principi sopra riportati, laddove assume che la L. M., essendo ancora studentessa proprio in chimica e tecnica farmaceutica, non ha provato di aver subito alcuna perdita patrimoniale a causa dell’incidente patito, per cui doveva escludersi la voce risarcitoria attribuitale dal giudice di primo grado. Ed invero, il ragionamento della Corte di merito si fonda sulla sola assenza di attività lavorativa attuale, derivante dal fatto che l’infortunata era ancora dedita agli studi universitari, senza spendere alcuna considerazione sul fatto che il danno patrimoniale futuro deve essere valutato su base prognostica e che il danneggiato può avvalersi a tal fine anche delle presunzioni. I giudici di seconde cure in definitiva hanno omesso di considerare, come invece avrebbero dovuto, se, alla luce degli accertamenti che si sarebbero potuto compiere, si sarebbe potuto presumere, fondatamente o meno, una riduzione della capacità di guadagno della L.M., in termini di certezza o di elevata probabilità, così da pervenire ad una decisione diversa nella sua sostanza. L’omessa considerazione de qua inficia la correttezza del percorso motivazionale adottato dalla Corte territoriale.

Resta da esaminare l’ultima doglianza, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1224, 2056, 2058 c.c., nonchè per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, perchè la Corte di Appello avrebbe sbagliato nel ritenere che, nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito, quando la somma liquidata per capitale sia stata rivalutata al momento della decisione, debbano essere riconosciuti gli interessi legali a far tempo dalla data della decisione, così escludendo gli interessi compensativi a far data dal sinistro sulla somma via via rivalutata.

Anche tale censura è fondata. Ed invero, si deve tener presente che interessi e rivalutazione adempiono a funzioni diverse. Se la rivalutazione serve a mantenere nel tempo il rapporto di equivalenza fra danno subito e suo risarcimento in moneta, gli interessi mirano a compensare il pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma, atta a risarcire il danno, nel tempo in cui doveva essere prestata. Infatti, “non sarebbe vero ed integrale il risarcimento del danno, se non si liquidasse, attraverso il sistema degli interessi compensativi, anche il danno da ritardo.” (cfr Cass. n. 10884/07).

Ciò premesso, si deve aggiungere che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquidazione, non occorre tener conto della svalutazione verificatasi a partire dal giorno dell’insorgere del danno, essendo dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno (o lucro cessante) provocato dal ritardo nella liquidazione. Tale risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione di interessi ad un tasso stabilito dal giudice del merito valutando tutte le circostanze del caso, ma gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma rivalutata, perchè la somma dovuta – il cui mancato godimento va risarcito – va aumentata gradualmente nell’intervallo di tempo occorso tra la data del sinistro e quella della liquidazione.

Inoltre, sull’importo liquidato all’attualità della data della pronuncia possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l’equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (coincidente con quella dell’evento dannoso), ovvero mediante l’attribuzione di interessi sulla somma liquidata all’attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo da considerare, ovvero attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull’importo progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell’illecito” (Cass. n. 3931/2010).

Considerato che la sentenza impugnata non è in linea con i principi richiamati, ne consegue che il secondo ed il terzo motivo del ricorso per cassazione in esame, siccome fondati, devono essere accolti e che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione.

Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principi richiamati, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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