Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25571 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25571

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17872-2013 proposto da:

L.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato SALVINO MONDELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE INGRASSIA con studio

in CATANIA V.LE LIBERTA’ 176 (avviso postale ex art. 135) giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRECASTAGNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 10/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

L.M.G. impugnava tre avvisi liquidazione, ed un avviso di accertamento, della imposta comunale sugli immobili (ICI), emessi dal Comune di Trecastagni, per gli anni di imposta 1997, 1998 e 1999, relativamente a diversi cespiti immobiliari, contestando, tra l’altro, il possesso di uno (garage) dei cespiti soggetti ad imposizione, l’applicazione retroattiva della rendita catastale definitivamente attribuita dall’Agenzia del territorio, la debenza di sanzioni ed interessi, nonchè la competenza di sindaco e giunta comunale a determinare le aliquote d’imposta.

Il ricorso veniva accolto parzialmente in primo grado, avendo l’ente impositore provveduto a rettificare gli avvisi di liquidazione (nn. 14016, 13409, 15844) e ad annullare l’avviso di accertamento (n. 15415), così residuando un minor debito a carico del contribuente, decisione che in secondo grado veniva confermata, con il rigetto dell’ appello del contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, sui rilievo che la tassazione con la nuova rendita catastale, anche se non preventivamente notificata, è legittima, essendo stata attribuita prima del 1 gennaio 2000, che sanzioni ed interessi non erano stati in concreto applicati, e che il Comune aveva provveduto, in autotutela, ad eliminare gli errori nonchè a rideterminare l’imposta nella misura effettivamente dovuta dal L.M..

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 125/34/12, depositata il 10/5/2012, con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, giacchè la CTR non ha tenuto conto che il gravame investiva la compensazione delle spese di giudizio disposta dal primo giudice, nonostante il riconoscimento della fondatezza delle doglianze del contribuente, atteso che l’ente impositore aveva annullato, in autotutela, gli atti impugnati, al fine di eliminare gli errori in cui era precedentemente incorso, circostanza che imponeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Deduce, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 342 del 2000, art. 74 e dell’art. 2697 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTR ha erroneamente ritenuto che l’attribuzione della rendita catastale definitiva, da parte dell’Agenzia del Territorio, risalisse all’anno 1994, e non già all’anno 2002, come invece riportato negli avvisi rettificati, e non ha giustificato la decisione.

Deduce, con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 32 come recepito dalla L.R. n. 48 del 1991, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 53, giacchè sia la CTP, che la CTR, hanno omesso di pronunciarsi sulla questione concernente la eccepita incompetenza della giunta municipale e del sindaco a determinare aliquote, per gli anni d’imposta 1997, 1998 e 1999, superiori a quelle di legge, competenza invece spettante ai consiglio comunale.

Deduce, con il quarto motivo, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, giacchè la CTR non ha tenuto conto del motivo di gravame concernente la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Il primo ed il quarto motivo di impugnazione, che vengono proposti per vizio di applicazione normativa, e non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono infondati dovendosi fare applicazione del principio secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violata la regola per la quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Esula, pertanto, da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di gravi ed eccezionali ragioni – ex art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009 – dal momento che il Giudice di appello ebbe a ravvisare, come chiaramente si evince dalle argomentazioni decisorie di merito, i presupposti della compensazione delle spese di lite del primo grado, nella circostanza, riconducibile alla nozione di soccombenza reciproca (Cass. n.21684/2013), che la pretesa impositiva del Comune, ancorchè “notevolmente ridimensionata, rispetto alla iniziale richiesta, fosse stata ritenuta comunque sussistente, “come da rettifica effettuata” nelle more, e dunque pretesa non nuova rispetto a quella originaria, con conseguente condanna del contribuente “al pagamento del residuo dovuto”, per cui nè l’annullamento in via di autotutela dell’atto di accertamento, nè tantomeno “le rettifiche… portate a conoscenza del contribuente” in relazione agli avvisi di liquidazione, avevano comportato la composizione della controversia, per il venir meno di tutte ragioni di contrasto fra le parti, restando conseguentemente attuale l’emissione di una sentenza per regolare il rapporto fra le parti.

Il secondo motivo di impugnazione va disatteso perchè inammissibile.

Il contribuente, invero, invoca a sostegno della formulata doglianza, quale fonte normativa dei suo oggetto, la L. n. 342 del 2000, art. 74, a mente del cui primo comma “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatarì della partita” – e non considera, quindi, che la necessità (da lui pretesa) della notificazione degli “atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dalla data indicata nella norma giacchè, per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base ai classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (ex multis, Cass. 5621/2014; n. 10953/2011; n. 16031/2009; n. 9203/2007; n. 8932/2005; n. 4914/2005).

Da tanto discende che il giudice a quo ha correttamente commisurato l’imposta comunale dovuta dal contribuente alla rendita catastale attribuita dal competente Ufficio erariale, in quanto, nel caso di specie, si verte in ipotesi di imposta dovuta per anni precedenti al 1 gennaio 2000, e che stabilendo, con il citato art. 74, che da tale giorno gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere data della notificazione, il legislatore non ha affatto voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma ha inteso piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non dovendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Le esposte considerazioni, da intendersi quale eventuale integrazione (ex art. 384 c.p.c., comma 2) della motivazione della sentenza impugnata, escludono, sotto tale profilo, l’illegittimità degli atti impugnati, oggetto di rettifica per altre ragioni, e la CTR ha anche chiarito perchè tale rendita è applicabile nel caso di specie, evidenziando, attraverso un accertamento meritale congruamente motivato e in questa sede incensurabile, che la rendita catastale definitiva “risale al 1994”, in quanto attribuita dall’Agenzia del Territorio, a seguito di istanza presentata dal L.M. nell’anno 1991, come peraltro sostenuto dal Comune di Trecastagni, che riferisce la diversa indicazione (31/12/2002) riportata negli atti impugnati al “software utilizzato per la gestione degli accertamenti che consente con tale indicazione di non calcolare le sanzioni e gli interessi per il recupero dell’imposta relativa agli anni antecedenti a tale data”, per cui a fronte della circostanza che nelle somme rettificate non ricomprendono sanzioni o interessi (cfr. sentenza della CTR, pag 2) le argomentazioni difensive si limitano, alquanto apoditticamente, a dare rilievo al dato formalmente riportato nell’avviso.

Va disatteso, perchè inammisibile, il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR sulla questione concernente la individuazione dell’organo competente a determinare le aliquote ICI superiori a quelle di legge, per gli anni d’imposta (1997, 1998 e 1999) oggetto di causa, non spettando tale attribuzione alla giunta comunale ma al consiglio comunale.

Anzitutto, la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, e neppure per violazione di legge, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame, attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo”, per cui se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 o 5, anzichè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 stesso codice, ricorso è inammissibile (Cass. n. 329/2016; n. 7871/2012; n. 11801/2013). Inoltre, il motivo di ricorso non risulta formulato in modo autosufficiente (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto il ricorrente non ha provveduto a trascrivere o comunque a riportare quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la riproposizione della censura, oltre che nell’atto introduttivo del giudizio, in sede di gravame, trattandosi di elemento condizionante la esaminabilità della denunziata violazione.

Non v’è luogo per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE: rigetta il ricorso.

Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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