Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25571 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25571 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 24129-2010 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DE SIMONE PAOLA DSMPLA65B45F839R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio
dell’avvocato TODARO ANTONIOFRANCO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;

– controrkorrente –

9,1-6

Data pubblicazione: 14/11/2013

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 17/06/2009,
depositata V08/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Raimondo Carmelo (delega avvocato ilaro
Antonio franco) difensore della controricorrente che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
aderisce alla relazione.

Ric. 2010 n. 24129 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 24129/10

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrente: P. De Simone

ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 134/29/09, depositata 1’8 luglio
2009, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro
la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione di Paola
De Simone relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua proprietà, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che quell’atto non era congruamente motivato in ordine
agli elementi di valutazione, sicchè la contribuente non veniva
posta nella condizione di approntare un’adeguata difesa. De Simone
resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col secondo motivo, che viene esaminato • ima,

Al,

44 /,

do esso

carattere preliminare rispetto al primo, la ricorrente e-duce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che
l’atto impositivo conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò anche
in base alle rilevazioni dei tecnici per gli immobili similari
nello stesso edificio e zona.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di
ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a
trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in que-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

stione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla
microzona in cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel
primo caso, le trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri
relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e

ficazioni e indicazioni sono necessarie per rendere possibile al
contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento, mentre invece ciò non era stato adempiuto nel caso in esame (Cfr.
anche Cass. Ordinanze n. 13174 del 25/07/2012, n. 9629 del
2012).
Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta otivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Il primo motivo, attinente a vizio di motivazione
alla non esigenza della visita sopralluogo per il r

ordine
assamento

dell’immobile, rimane assorbito dal primo.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali speci-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA