Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25571 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2511-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1126/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 03/03/2014 e depositato il 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 7 agosto 2014 e notificato il 1 dicembre 2014, ha rigettato l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 proposta da S.M., per la riforma del decreto con il quale il Consigliere designato aveva rigettato la domanda di condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la non ragionevole durata del giudizio amministrativo svolto dinanzi al TAR del Lazio, introdotto nel mese di settembre 2000, definito con sentenza del mese di gennaio 2013, nel corso del quale il ricorrente aveva depositato istanza di prelievo (luglio 2004);

che la Corte d’appello ha ritenuto insussistente il danno da irragionevole durata del processo sul rilievo che il ricorrente non potesse non avere consapevolezza della infondatezza della pretesa azionata con ricorso di tipo sindacale – seriale, che aveva ad oggetto l’indennità dovuta agli elicotteristi appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco per l’attività prestata nel 1997 e nel 1998 nel servizio di tutela boschiva;

che, come evidenziato dal TAR nella sentenza di rigetto, per l’anno 1997 non risultavano missioni dei Vigili del fuoco al di fuori degli ordinari compiti istituzionali, e, con riferimento all’anno 1998, in cui invece erano state compiute dai Vigili del fuoco missioni coordinate dal COAU (Comitato Operativo Aereo Unificato), il ricorrente neppure aveva allegato l’avvenuta partecipazione al numero minimo di missioni necessarie ai fini del riconoscimento dell’indennità;

che, pertanto, doveva escludersi a priori il paterna d’animo collegato all’attesa della definizione del giudizio;

che la Corte d’appello ha confermato la sanzione pecuniaria applicata a carico del ricorrente e in favore della Cassa delle ammende, aumentandone l’importo;

che per la cassazione del decreto S.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2-quinquies, lett. a) ed f), e art. 6, par. 1 CEDU, e si contesta che nè l’esito del giudizio presupposto, nè la presunta palese infondatezza della pretesa ivi azionata integrano ipotesi nelle quali è escluso il diritto all’equa riparazione;

che, infatti, a tal fine è richiesta la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. nel giudizio presupposto, ovvero l’accertamento dell’abuso dei poteri processuali finalizzati alla dilatazione dei tempi del procedimento, che nel caso di specie difettavano, giacchè il TAR aveva dichiarato compensate le spese di lite, evidenziando l’oggettiva peculiarità della controversia;

che con il secondo motivo è dedotta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-quater e si contesta l’illegittimità della sanzione accessoria per carenza della manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, e, in ogni caso, l’eccessività della sanzione in concreto irrogata (3.000,00 Euro);

che la doglianza prospettata con il primo motivo è fondata e assorbe la rimanente;

che, come ampiamente evidenziato da questa Corte (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sent. n. 21131 del 2015), in tema di equa riparazione, l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche se in questo non sia stata emessa la condanna per responsabilità aggravata alla quale si riferisce il comma 2 quinquies, lett. a), e il giudice della domanda di equa riparazione è abilitato ad effettuare il relativo accertamento nei casi in cui questo non sia già stato compiuto dal giudice del giudizio presupposto;

che la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta all’esito del giudizio presupposto, in quanto implica l’accertamento negativo della temerarietà ovvero dell’abuso del processo della parte soccombente, impedisce al giudice dell’equa riparazione di rivalutare tale profilo ed escludere ab origine il diritto all’indennizzo;

che rimane integro, evidentemente, anche in tali casi, il sindacato del giudice dell’equa riparazione in ordine alla permanenza dell’incertezza sull’esito della lite, con la possibilità di escludere il danno da irragionevole durata dal momento di cui sia siano verificate sopravvenienze che elidono quell’incertezza e con essa il patema d’animo (Cass., sez. 6-2, sent. n. 4890 del 2015; Cass., sez. 6-2, sent. n. 18654 del 2014 non massimata);

che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha negato il diritto all’equa riparazione ritenendo che il ricorrente fosse ab origine consapevole della infondatezza della pretesa, nonostante la disposta compensazione delle spese di lite del giudizio presupposto;

che si impone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio per un nuovo esame della domanda di equa riparazione, alla luce dei richiamati principi;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il rimanente, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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