Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25571 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16932/2018 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliata in Roma, P.za Unità 13,

presso lo studio dell’avvocato Ranucci e rappresentata e difesa

dall’avvocato Paolo Ferrati, in forza di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 22/12/2017, Z.M., cittadina cinese, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

La richiedente aveva riferito di essere nata a (OMISSIS), nella regione (OMISSIS), provincia di (OMISSIS), ove aveva vissuto sino all’agosto del 2013, trasferendosi prima a (OMISSIS), poi a (OMISSIS) e quindi a (OMISSIS); di essersi allontanata da tale villaggio per scampare alla persecuzione subita per motivi religiosi e di essere sfuggita a varie denunce, indagini e persecuzioni, tutte dettate da motivi religiosi per la adesione alla fede cristiana e alle sue attività religiose.

Con decreto del 17/5/2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso Z.M., con atto notificato il 7/6/2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge dell’art. 113 c.p.c., comma 1, art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, art. 135c.p.c., comma 4, art. 737 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, all’art. 47 della carta dei diritti d fondamentali dell’UE, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.1. La ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il diniego, se non con una formula generica, a proposito dell’asserita inverosimiglianza e insufficienza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente alla Commissione territoriale, non aveva disposto accertamenti ulteriori a proposito della credibilità della ricorrente e non aveva fatto applicazione del criterio di favore in punto onere della prova.

1.2. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, entrambe fondate sulla persecuzione per motivi religiosa asseritamente subita nella repubblica cinese dalla richiedente asilo, di fede cristiana aderente alla comunità religiosa Assembea di Dio, essendo giunto alla conclusione che il racconto di Z.M. in ordine alla propria vicenda personale non fosse credibile.

In particolare, secondo il Tribunale, era poco credibile che una collega di lavoro si fosse esposta, facendo proselitismo per un culto severamente vietato, solo per aver notato una certa tristezza nell’atteggiamento della richiedente asilo; erano parimenti poco credibili le dichiarazioni della ricorrente circa alcune modalità di professione della fede; implausibili sono apparsi gli incontri per pratiche di culto con altri fedeli, al pari dei discorsi circa la fede, senza l’adozione di alcuna precauzione; le caratteristiche della religione professata e i fondamenti del culto erano stati riferiti dalla richiedente asilo in modo vago e con ripetizione stereotipate delle stesse frasi e parole; il racconto relativo al patito tentativo di arresto, a cui la ricorrente sarebbe scampata in modo rocambolesco a bordo del proprio motorino elettrico sfuggendo alla polizia in autovettura, era stato ritenuto del tutto inverosimile; anche sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca le dichiarazioni della richiedente sono parse carenti di pregnanza circa il fondamentale elemento dell’esperienza religiosa individuale.

1.3. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571-01).

1.4. Nella specie, lungi dall’introdurre una censura motivazionale conforme all’attuale canone dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in termini di omesso esame di fatto decisivo controverso fra le parti, la ricorrente denuncia, fra l’altro in gran parte in modo non pertinente, una insussistente violazione di legge per sollecitare inammissibilmente questa Corte ad una rivalutazione del materiale probatorio difforme da quella effettuata dal Giudice di merito e ampiamente motivata.

2. Il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata audizione personale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, specie a fronte della ritenuta genericità e vaghezza delle dichiarazioni rese in sede amministrativa, non essendo consentito al Giudice di affermare di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per la decisione e al contempo definire tali elementi vaghi e generici.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ulteriormente ribadisce quanto affermato con il precedente motivo, sottolineando che proprio in relazione ai vari elementi del suo racconto giudicati dubbi e contraddittori dal Tribunale (esposizione incongrua della collega di lavoro, modalità non segrete delle riunioni, riferimenti generici ai principi delle fede religiosa, circostanze della fuga in motorino elettrico all’inseguimento della polizia) si sarebbe reso necessario procedere all’audizione personale per fornire tutti i chiarimenti necessari.

2.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale in tema di protezione internazionale, e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Sez. 1, n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982-01; Sez. 6-1, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 65444501; Sez. 6-1, n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198-01; Sez. 1, n. 10786 del 17/04/2019,Rv. 653473-01).

Non rileva in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Sez. 1, n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815-01).

Viceversa, nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Sez. 1, n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 6-1, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 6-1, n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088-01).

La ricorrente lamenta la mancata audizione e non già la mancata fissazione dell’udienza di comparizione.

Al proposito il Tribunale, con motivazione puntuale e pertinente, ha spiegato che la difesa non aveva introdotto ulteriori temi di indagine e non aveva allegato fatti nuovi, sicchè non appariva necessario sentire nuovamente la ricorrente.

2.5. Secondo la ricorrente, questa scelta non era consentita al Tribunale, se riteneva il racconto della richiedente asilo circa la vicenda personale incongruo, poco circostanziato, carente e complessivamente non credibile, poichè in tal caso avrebbe dovuto consentire l’introduzione di elementi correttivi e di precisazione e di completamento proprio tramite la rinnovata audizione.

Tale assunto della ricorrente è infondato, poichè prescinde dall’elemento fondamentale, tenuto invece in debito conto dai Giudici milanesi, rappresentato dal contenuto del ricorso introduttivo, che articola la domanda giudiziale del richiedente asilo e nel quale, come in qualsiasi altro giudizio di ordinaria cognizione, egli è libero di introdurre, con l’assistenza e il ministero di un legale, tutti gli ulteriori elementi, principali e secondari, che cristallizzano il thema decidendum, opportunamente completando, correggendo e integrando le dichiarazioni rese in sede amministrativa.

Non può quindi dolersi della mancata audizione la ricorrente sol perchè essa aveva rilasciato in sede amministrativa dichiarazioni incomplete, generiche e implausibili, in difetto di specifiche allegazioni integrative contenute nel ricorso che il Tribunale si sia rifiutato di esplorare.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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