Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25570 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26627/2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell’avvocato IACOVINO

Vincenzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), IL MINISTERO

DELLA SALUTE, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona dei

legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

sono difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1887/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2010; R.G.N. 5996/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato VINCENZO IACOVINO;

udito l’Avvocato BEATRICE FIDUCCIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. C.G. ha a proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute avverso la sentenza del 3 maggio 2010, con la quale la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda da lui proposta il 23 luglio 2003 per ottenere – sull’assunto di avere frequentato, dopo essersi laureato in medicina e chirurgia, un corso di specializzazione nel periodo compreso fra l’anno accademico 1988-89 e quello 1990-91, rientrante fra quelli comuni agli stati membri di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva CEE 75/362 e per cui era prevista un’adeguata remunerazione ai sensi delle direttive CEE 75/363 e 82/76 – il risarcimento del danno sofferto in conseguenza del recepimento tardivo delle direttive con il D.Lgs. n. 257 del 1991, peraltro soltanto per gli specializzandi iscritti a decorrere dall’anno accademico 1991-92.

Nella costituzione tardiva dei Ministeri, che eccepivano la prescrizione dell’avversa pretesa, il Tribunale capitolino, con sentenza del maggio 2005, dopo avere rilevato che con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., l’attore aveva “mutato la domanda, rispetto a quella proposta con l’atto di citazione … avendo richiesto … la condanna dei convenuti al pagamento dell’adeguata remunerazione così come prescritto nella normativa comunitaria” e che i convenuti non avevano eccepito la mutatio libelli, riconosceva al ricorrente l’adeguata remunerazione nella misura di Euro 33.311,49 oltre interessi.

p. 2. La Corte d’Appello, dopo avere disatteso il primo motivo di appello concernente la irrinunciabilità della prescrizione, ritenuta tardivamente eccepita dai Ministeri, ha accolto il secondo motivo, fondato sulla novità della domanda intesa ad ottenere l’adeguata remunerazione.

p. 3. I Ministeri hanno resistito con congiunto controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Il ricorso prospetta quattro motivi illustrati congiuntamente.

Con il primo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.c.”, sotto il profilo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente una mutatio libelli nella formulazione nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.c., della richiesta della condanna dei Ministeri al pagamento di una somma a titolo di remunerazione per ciascuno degli anni di frequentazione del corso di specializzazione, pari alla borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.”, adducendosi che la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto abilitati i Ministri convenuti, che nulla avevano eccepito sulla pretesa mutatio in primo grado, a dedurla come motivo di appello, senza considerare la novità della relativa eccezione.

Il terzo motivo concerne “violazione e falsa applicazione delle direttive 82/76/CE, 75/362/CE e 75/363/CE” ed “omessa, insufficiente motivazione e/ o contraddittoria motivazione”: le relative deduzioni illustrative prospettano l’infondatezza dei motivi di appello non esaminati dalla Corte territoriale una volta considerato fondato quello sulla mutatio libelli.

p. 1.1. E’ infondato il rilievo di inammissibilità dei motivi, formulato dai resistenti a cagione della formulazione della loro illustrazione in modo congiunto: è sufficiente osservare che in essa si percepisce secondo l’ordine di proposizione l’illustrazione di ciascuno dei motivi.

p. 2. Ciò premesso, si rileva che il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto, non senza che si debba rilevare – quanto agli ultimi due – che essi sarebbero stati inammissibili (come dedotto dai resistenti) perchè concernenti questioni inerenti il merito della domanda che la Corte d’Appello non ha esaminato, avendo rigettato la domanda, in riforma della sentenza di primo grado, in ragione della ritenuta mutatio libelli e, quindi, della sua novità.

La fondatezza del primo motivo emerge perchè del tutto infondatamente la Corte capitolina ha ritenuto che nella prospettazione nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., della invocazione della diretta applicabilità in quanto imposta dalla normativa comunitaria della disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, là dove nella citazione introduttiva il fatto costituivo della domanda era stato individuato, per quello che scrivono i giudici di appello, “nella tardiva trasposizione della normativa comunitaria nel diritto interno” fosse da ravvisare un mutamento della domanda e, dunque, la proposizione di una domanda nuova, anzichè “una mera modifica dell’interpretazione del fatto costituivo del diritto azionato”.

Va premesso, per ragioni di nomofilachia, che, se la prospettiva predicata dalla Corte territoriale fosse stata fondata, la conseguenza sarebbe dovuta essere che, a seguito della riforma della sentenza di primo grado per la constatazione della esistenza di un mutamento della domanda, la stessa Corte avrebbe dovuto pronunciare sulla controversia con riferimento alla domanda per come originariamente proposta, se del caso rigettando quest’ultima nel presupposto che il mutamento fosse da intendere come abbandono della medesima, implicane il riconoscimento della sua infondatezza.

In disparte tale rilievo, il Collegio osserva che l’invocazione della diretta applicabilità della disciplina del D.Lgs. citato anzichè del riconoscimento di un risarcimento per l’inadempimento delle note direttive lasciava immutati i fatti storici posti a fondamento della domanda e, dunque, del bisogno di tutela giurisdizionale con essà postulato. Implicava, quindi, non già una mutatio libelli e, quindi, un mutamento del diritto fatto valere, bensì solo un mero mutamento di qualificazione giuridica della domanda stessa, cioè il riconoscimento della pretesa creditoria sulla base di una diversa fattispecie normativa astratta giuridica, senza allegazione di fatti costitutivi distinti.

Che il passaggio da una prospettazione qualificatori a della domanda sub lege aquilia alla diretta invocazione della disciplina del D.Lgs. n. 257 de 1991 o viceversa o – nella prospettiva accolta in relazione a vicende come quella di cui è processo da Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e poi riaffermata e precisata da questa Sezione con le sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, e con altre pronunciate a seguito della stessa camera di consiglio in relazione all’udienza del 18 aprile 2001 – all’invocazione dell’obbligo risarcitorio “contrattuale”, integri solo un’attività di modificazione della qualificazione giuridica della domanda, che resta relativa allo stesso diritto, è stato affermato, del resto, proprio da Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, sia pure nel respingere un ricorso che censurava una sentenza di appello, la quale (al contrario di quella qui impugnata) aveva correttamente ragionato nei termini ora (si veda il punto 3. della motivazione, che così si esprime: “3.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., unitamente a vizio di motivazione, per avere il giudice dell’appello deciso su domanda risarcitoria non proposta in primo grado. Si formula il quesito di diritto nel senso che, in tema di formazione specialistica del medico europeo, la domanda di pagamento di adeguata remunerazione è fondata su elementi diversi da quelli di una pretesa risarcitoria. 3.1. Il motivo non è fondato. E’ pacifico che la domanda proposta dal G., laureato in medicina ammesso alla frequenza di corso universitario di specializzazione (nella specie, a partire dal 1988), di condanna della pubblica amministrazione al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso, richiamando il complessivo quadro normativo, assumeva a causa petendi l’obbligo dello Stato di trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della direttiva n. 82/76/Cee) prevedenti l’obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando e rivendicava il diritto al pagamento in base alla normativa nazionale di trasposizione (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (vedi Cass. 20 giugno 2008, n. 16809; 19 ottobre 2006, n. 22479; Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; con riguardo specifico ai poteri del giudice di appello: Cass. 19 luglio 2002, n. 10542)”).

I termini non dissimili si veda Cass. n. 10813 del 2011 citata (2.

della motivazione), la quale ha considerato possibile anche in sede di legittimità la sostituzione della qualificazione della pretesa dello specializzando, corretta alla stregua della citata sentenza delle Sezioni Unite, rispetto a quella esaminata dal giudice di merito e financo prospettata dal ricorrente.

p. 3. Il primo motivo è, dunque, accolto e la sentenza è cassata, con assorbimento degli altri motivi.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, provvedere, dunque, ad esaminare (essendosi formato giudicato interno sul rigetto del primo motivo di appello relativo alla prescrizione) il terzo ed il quarto motivo di appello. Lo farà sulla base della qualificazione della pretesa del ricorrente ritenuta dalla giurisprudenza inaugurata da questa sezione, sulla scia di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, nonchè sulla base delle sentenze successive che hanno preso posizione sull’individuazione del danno risarcibile, sul relativo onere della prova e sulla sua liquidazione.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della S Terza ezione Civile, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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