Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25570 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25570 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 10866-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SEAMM SOCIETA’ EDILIZIA AMIATA MAREMMA SRL
00959070533, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 145-A, presso lo studio dell’avvocato BONU ALBERTO,

Data pubblicazione: 14/11/2013

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controlicorrente –

avverso la sentenza n. 20/21/2010 della COMMISSIONE

il 04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udie

del

23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 10866 sez. MT – ud. 23-10-2013
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TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 26/10/09, depositata

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10866/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: SEAMM Società Edilizia Amiata Maremma srl.

SENTENZA
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Toscana n. 20/21/10, depositata il 4
marzo 2010, con la quale, accolto parzialmente l’appello della SEAMM Società Edilizia Amiata Maremma srl., esercente impresa edilizia ed alberghiera, contro la decisione di quella provinciale,
l’opposizione della medesima, relativa a sei avvisi di accertamento per Irpeg, Irap ed Iva per gli anni d’imposta 1997-2002, seguiti ad una verifica della Guardia di finanza, veniva ritenuta fondata in parte. In particolare il giudice di secondo grado osservava che le movimentazioni bancarie attinenti ai conti correnti intrattenuti dai soli tre soci di essa, peraltro stretti congiunti,
riguardavano operazioni non tutte riferibili alla compagine sociale, giusta anche la relazione del CTU, come nominato in secondo
grado. La SEAMM Società Edilizia Amiata Maremma resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di

me di

legge, in quanto la CTR non considerava che le dichiarazioni rese
dai tre soci alla polizia giudiziaria, secondo cui i cospicui versamenti e prelevamenti dai rispettivi conti correnti si riferivano
in realtà alla gestione della società partecipata costituivano una
confessione stragiudiziale, per la quale perciò alcuna altra prova
doveva o poteva essere assunta, avendo essa già il carattere di
prova piena e non indiziaria.

Oggetto: opposizione ad accertamenti per maggior reddito,

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Il motivo è fondato. Invero in tema di contenzioso tributario,
le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società non assumono contenuto testimoniale, in quanto
il rapporto di immedesimazione organica che lega questi alla società rappresentata esclude che il primo possa essere qualificato

seconda. Tali dichiarazioni possono invece essere apprezzate come
una confessione stragiudiziale, e costituiscono pertanto prova non
già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente
accertato nei confronti della società, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri, sicché nella specie l’indagine tecnica
appariva ultronea (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 28316 del
21/12/2005, n. 9320 del 2003). Del resto anche gli altri due soci
avevano reso dichiarazioni analoghe, con ciò corroborando í dati
acquisti dalla Guardia di finanza stessa.
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risult
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denu la v

ione di

norme di legge, giacché il giudice di appello non co

derava che

si tratta di società a ristretta base azionaria, a carattere familiare, e quindi le movimentazioni bancarie dei soci non potevano
che riferirsi ai redditi della Seamm.
La censura ha pregio. Infatti in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai
soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo
salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto
che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero
da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia
concluso con perdite contabili, né il definitivo accertamento di
una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi
non contabilizzati, non risultando né accantonati né investiti,
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come testimone, in riferimento ad attività poste in essere dalla

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siano stati distribuiti ai soci, come nel caso in esame (V. pure
Cass. Sentenza n. 18640 del 08/07/2008, n. 6197 del 2007).
Perciò anche su questo punto la sentenza impugnata non risulta
motivata in modo giuridicamente corretto.
4. Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme

in parte gli avvisi di accertamento a fronte delle confessione
stragiudiziale degli interessati e delle presunzioni legali inerenti alle movimentazioni bancarie dei soci di società a ristrettissima base familiare, senza che la contribuente av sse or ito
alcuna prova circa i suoi assunti.
La doglianza va condivisa, posto che in tem di a etamento
IVA relativo a società di persone o capitale a ristrerta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare,
nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le risultanze
di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (nella specie, prelevamenti), tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa
origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto
gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi
dei soci (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; Sent.
n. 12625 del 2012).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
5. Col quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di appello non poteva disporre la
CTU proposta soltanto con l’atto di gravame nella parte finale,
costituendo essa domanda nuova in secondo grado, e quindi inammissibile.

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di legge, dal momento che la CTR non poteva ritenere fondati solo

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Si tratta all’evidenza di motivo, che rimane assorbito da tutto
quanto osservato in ordine agli altri tre, precedentemente esaminati.
6. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a

dicati principi di diritto.
7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Toscana, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai
suindicati principi di diritto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 23 ttobre 2013.

quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suin-

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