Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25570 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10263/2015 proposto da:

L.S.M., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna Rita Moscioni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato il 6

novembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 6 novembre 2011 presso la Corte d’appello di Perugia, L.S.M. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, in relazione alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel marzo 1993 e conclusosi con decreto di perenzione del 17 luglio 2010;

che l’adita Corte d’appello rilevava che nel giudizio presupposto era stato impugnato un provvedimento di rifiuto di scelta del medico generico, seguito quasi immediatamente dall’accoglimento della istanza di sospensiva, che aveva consentito la immediata soddisfazione della pretesa della parte che poi si era disinteressata completamente del giudizio;

che la Corte d’appello rigettava quindi la domanda, escludendo che il ricorrente, la cui pretesa sostanziale era stata soddisfatta nella immediatezza della proposizione della domanda, avesse subito un qualsivoglia paterna d’animo per la irragionevole durata del giudizio successivamente all’accoglimento della sospensiva;

che per la cassazione di questo decreto il L. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;

che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dell’art. 111 Cost., durata del giudizio presupposto, abbia poi escluso la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dell’esito della lite, conclusasi con decreto di perenzione, in contrasto con i principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 15 del 2014);

che il ricorso è inammissibile, atteso che il decreto impugnato si fonda essenzialmente sulla ratio decidendi consistente in ciò che la pretesa sostanziale del ricorrente nel giudizio presupposto era stata sostanzialmente accolta poco dopo la proposizione del ricorso con la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato: circostanza, questa, che aveva fatto venire meno sin dall’inizio l’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, anche perchè la situazione determinata con l’accoglimento della sospensiva non avrebbe potuto essere vanificata dal successivo esito diverso del giudizio stesso;

che tale ratio decidendi non risulta in alcun modo censurata dal ricorrente, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio, recentemente ribadito, per cui “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. per carenza di interesse” (Cass. n. 4293 del 2016);

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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