Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25570 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10120/19) proposto da:

S.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Natale

Polimeni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in

Roma, via di Ripetta, n. 142;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, PIANIFICATORI E

CONSERVATORI, in persona del Presidente pro tempore, e CONSIGLIO

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, PIANIFICATORI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del

Presidente pro tempore;

– intimati-

avverso la decisione n. 13 del 2018 del Consiglio Nazionale degli

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento dei

primi due motivi e per l’assorbimento del terzo;

udito l’Avv. Natale Polimeni per la ricorrente.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con rituale ricorso l’arch. S.A. impugnava la Delib. n. 56 del 2018, con cui il Consiglio degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Reggio Calabria, all’esito della seduta del 20 marzo 2018, decidendo sull’iscrizione al settore “A” della sezione “A” dell’Albo, aveva disposto (contestualmente all’iscrizione richiesta) la cancellazione di essa ricorrente dal settore D) della Sezione “A” dell’Albo stesso ovvero da quello riguardante la figura di “Conservatore dei beni architettonici ed ambientali”.

2. Il Consiglio Nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, con decisione n. 13/2018 (depositata l’8 febbraio 2019), respingeva il ricorso dell’arch. S. in virtù della ravvisata conformità dell’impugnata Delib. all’ordinamento, posto che l’iscrizione sopravvenuta nella Sezione “A”, settore “A-Architettura” dell’Albo, a seguito della positiva valutazione dei titoli e requisiti necessari, comportava la cancellazione dell’iscrizione dagli altri Settori della stessa Sezione. A sostegno dei tale determinazione la predetta Commissione poneva in risalto che la possibilità concessa ai professionisti di iscriversi in più Settori riguarda soltanto coloro che hanno i requisiti per iscriversi ai Settori B), C) e D), ovvero ai Settori che concernono attività riservata esclusivamente a coloro che vi sono iscritti, perchè sono Settori tra loro non omogenei e afferenti a specifiche competenze e corsi di studio, mentre solo gli iscritti al Settore A) “Architettura” possono svolgere le attività degli altri Settori e, quindi, non devono essere iscritti in quegli stessi Settori. Si aggiungeva che, anzi, proprio la contemporanea iscrizione nel settore “Architettura” e in altro Settore provocherebbe confusione e disparità di trattamento, a svantaggio degli iscritti al solo Settore Architettura in possesso della laurea specialistica in Architettura, ovvero gli Architetti.

3. L’arch. S.A. ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, avverso la deliberazione della suddetta Commissione centrale.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.P.R. n. 328 del 2001, art. 3 e succ. modif. e integr., nonchè del D.P.R. n. 137 del 2012, art. 2, comma 1, sostenendo che, in base al complessivo quadro normativo di riferimento, non può dirsi prevista alcuna eccezione espressa alla regola generale, non ravvisandosi, invero, nell’ordinamento vigente, alcuna preclusione alla contemporanea iscrizione nei settori “A” e “D” della medesima Sezione “A”.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha prospettato la violazione del R.D. n. 2537 del 1925, art. 20, recante “Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”, deducendo l’illegittimità dell’impugnata Delib. siccome adottata in difetto delle condizioni alle quali la legge subordina l’esercizio del potere della cancellazione di un professionista da un settore e di iscrizione in un altro.

3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione (con riferimento alla circostanza dell’esistenza di varie delibere di altri Ordini in senso contrario) nonchè il vizio di eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e per disparità di trattamento.

4. Rileva il collegio che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome all’evidenza connessi, involgendo la medesima questione giuridica.

Essi sono fondati per le ragioni che seguono.

Invero, dal quadro normativo settoriale di riferimento emerge che la ricorrente non avrebbe potuto essere cancellata dal Settore “Conservazione” o “D” dell’albo professionale provinciale per effetto della sopravvenuta iscrizione, a sua domanda (e nella sussistenza delle relative condizioni professionali legittimatrici), nella Sezione “A”, Settore “Architettura”, o “A” dello stesso albo. Infatti, il D.P.R. n. 328 del 2001, art. 3 (recante la disciplina sull’Istituzione di settori negli albi professionali), pur stabilendo la legittimità della previsione di distinti settori nelle sezioni degli albi professionali in corrispondenza di circoscritte e individuate attività professionali (commi 1 e 2), al comma 3, pur sancendo che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, contempla contemporaneamente l’eccezione secondo cui resta ferma la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato (confermandosi, nel successivo comma, la necessità della sussistenza del necessario presupposto che l’iscrizione in un diverso settore richiede il superamento dell’apposito esame di abilitazione).

Del resto, questo assetto normativo, con la specifica previsione della simultanea iscrizione in più settori del relativo albo professionale in presenza degli inerenti titoli abilitativi, costituisce espressa manifestazione del generale principio fissato nel D.P.R. n. 137 del 2012, art. 2 (sull’accesso ed esercizio dell’attività professionale) – in base al quale, ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’art. 33 Cost., l’accesso alle professioni regolamentate è libero, specificandosi che sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non risultino fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

A quest’ultimo riguardo, poi, il R.D. n. 2537 del 1925, art. 20 (come richiamato nel secondo motivo), già stabiliva – in via generale – che la cancellazione dall’albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, avrebbe potuto essere pronunziata dal Consiglio dell’Ordine, d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all’iscrizione, rimanendo ovviamente impregiudicate le previsioni successive di possibili ulteriori limitazioni (come, in effetti, sancite dai testi normativi poc’anzi riportati).

Per effetto di tale complessiva ricostruzione non può considerarsi vietata la possibilità di iscrizione a più Settori della stessa Sezione, previo superamento dell’esame di Stato, donde il difetto di un’apposita preclusione alla contemporanea iscrizione nei settori “A” e “D” della medesima sezione “A”.

Invero l’arch. S. – già iscritta al settore “d” della sezione “a” per aver già pacificamente conseguito la laurea in “Conservazione dei beni architettonici e ambientali” e per aver sostenuto e superato l’esame di abilitazione all’esercizio della relativa professione (avendo poi conseguito il secondo titolo della laurea in Architettura e superato il relativo esame di abilitazione statale) – doveva ritenersi titolare del diritto ad ottenere anche l’iscrizione nel settore “A” della Sezione “A” dell’Albo, donde la legittimità dell’iscrizione cumulativa in entrambi i settori.

A questo principio dovrà attenersi il giudice di rinvio.

Da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso proposto in questa sede, con la sua derivante cassazione, rimanendo assorbito il terzo motivo.

5. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi con dichiarazione di assorbimento del terzo, con rinvio del procedimento al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in diversa composizione, che si ripronuncerà sull’impugnazione della decisione del Consiglio degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Reggio Calabria, uniformandosi al principio qui enunciato sulla sussistenza della legittimità della richiesta di iscrizione così come formulata dalla ricorrente.

Sussistono idonei e giusti motivi, soprattutto in dipendenza dell’assoluta peculiarità e della novità delle questioni esaminate, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo;

cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in diversa composizione.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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