Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2557 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 16/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12277/201; R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Il Sig. F.G., assistito dagli avvocati Amedeo Gagliardi e

Francesco Falcitelli, con domicilio eletto presso lo studio del

primo, in Roma, via Ferdinando di Savoia, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per

l’Abruzzo, Sez. 03, n. 41/03/12, depositata il 25 maggio 2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2018

dal Co: Marcello M. Fracanzani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Matteis StanislaO, che ha concluso chiedendo

inammissibilità del primo motivo e rigetto del secondo motivo o, in

subordine, la sua inammissibilità;

udito l’Avv. Francesco Falcitelli per il controricorrente;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. F.G. è l’unico socio della Immobiliare Primavera s.r.l., da lui finanziata nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004 per complessivi Euro.1.050.567,00. Da attività di controllo sulla società scaturiva l’avviso di accertamento al socio, notificatogli il 30 dicembre 2008, relativo al periodo di imposta 2003.

Il procedimento di accertamento con adesione non dava esito positivo, poichè l’Ufficio riteneva non convincenti le emergenze probatorie offerte dal contribuente, per cui egli reagiva avanti alla CTP di Teramo, dimostrando la provenienza delle somme investite nella propria società, in quanto ricavate da sue disponibilità precedenti.

La CTP apprezzava le argomentazioni del contribuente e dava per provata la legittima provenienza delle somme investite nella società, peraltro fondandosi su di una previa pronuncia fra le stesse parti, seppure relativa ad un diverso periodo di imposta, precedente a quello qui in discussione.

Spiccava ricorso in appello l’Ufficio, insistendo sull’incongruenza delle somme dimostrate dal contribuente in rapporto alle consistenti iniezioni di denaro in favore della sua società e difendendo la legittimità del proprio operato nell’accertamento induttivo.

La CTR rigettava però il gravame, ritenendo dimostrata in capo al contribuente la disponibilità ante 2003 delle somme versate nella società unipersonale, deducendone come logico l’ipotizzare tale forma di sostegno finanziario alla propria società, in luogo del ricorso al credito bancario. Imputava poi all’Ufficio di aver guardato solo ai movimenti bancari riferiti all’epoca dei fatti, senza approfondire i movimenti relativi ad ingenti somme di denaro presenti sul conto personale del contribuente accertato, che non risultano poi reinvestite nell’acquisto di altri titoli azionari.

Muove ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi di gravame.

Controdeduce puntualmente il contribuente.

In prossimità della pubblica udienza parte contribuente ha depositato memoria, segnalando come le analoghe controversie scaturenti dal medesimo accertamento – per gli anni di imposta 2001 e 2002 siano state definite da questa Corte in senso favorevole al contribuente (ord. 17156/2014 e 17255/2014), sicchè chiede la riunione della presente controversia a quella allibrata sub r.g. n. 13582/2012 ed insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di lamenta violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato – violazione dell’art. 112 c.p.c., in parametro all’art. 360, comma 1, n. 4 stesso codice di rito.

1.1 Nel concreto, si lamenta che il giudice di prossimità abbia fondato il proprio convincimento affidandosi ad una precedente pronuncia relativa al periodo di imposta antecedente quello in esame, eccedendo il potere del giudicato esterno, quale è circoscritto dalle Sezioni unite di questa Corte, tra l’altro con sentenza n. 13916/2006. Infatti, il D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 7, stabilisce l’autonomia annuale dell’obbligazione tributaria, di talchè, gli accertamenti giudiziali fra periodi di imposta diversi sono vincolanti solo se abbiano pronunciato su presupposti – di fatto o provvedimentali – comuni alle due controversie. Lamenta quindi il patrono pubblico che la predetta sentenza su cui si era appoggiata la CTP fosse tutt’altro che passata in giudicato, anzi già gravata in appello dall’Ufficio.

Di tali doglianze, dichiaratamente proposte in appello, non vi è traccia nella sentenza gravata, che non le ha quindi prese in considerazione, donde l’eccepito vizio di mancata pronuncia.

1.2. Così come formulato, il motivo è inammissibile per violazione del criterio dell’autosufficienza. Il motivo d’appello del quale si lamenta l’omesso esame non risulta infatti compiutamente riportato nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. Cass. S.U. n. 22726/2011; Cass. n.17049/2015; n. 29368/2017).

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 3.

2.1. Nel concreto, si contesta l’alterazione dell’onere della prova voluto dal legislatore, poichè non basta la semplice dimostrazione del possesso delle somme di denaro utilizzate per alimentare le spese per incrementi patrimoniali, ma è da dimostrarne la provenienza, l’origine e, comunque, la natura di cespiti che abbiano già assolto gli oneri fiscali, quali appunto disinvestimenti, finanziamenti, donazioni ed eredità.

Tale seconda prova non sarebbe stata resa dal contribuente, sicchè errata la sentenza che ne ha accolto le ragioni.

Prosegue poi la doglianza con l’esposizione di tabelle e l’illustrazione di conteggi atti a dimostrare l’insufficienza di quanto allegato dal contribuente accertato in rapporto alle somme iniettate nella propria società.

2.2. Sotto il primo profilo del motivo, occorre rilevare che la sentenza, nella sua sintetica motivazione, nell’ultima pagina, dà conto della provenienza delle somme, laddove rimprovera all’Ufficio di aver limitato l’indagine solo ai movimenti bancari all’epoca dei fatti, “senza approfondire i movimenti presenti sul conto corrente intestato al contribuente e relativi alla movimentazione di ingenti somme di denaro che non risultano poi reinvestite nell’acquisto di altri titoli azionari”.

La CTR ritiene così provato che la provenienza derivasse da disinvestimenti azionari non reinvestiti, soddisfacendo quindi il requisito probatorio ulteriore alla mera disponibilità delle somme, ovvero quello dell’assolvimento dei loro oneri fiscali, proprio secondo l’esemplificazione che si trova al punto 3 di pagina 9 del ricorso introduttivo al presente giudizio. Detto in altri termini, il tenore della sentenza impugnata esplicita che le somme immesse in società provenissero dai conti personali del contribuente accertato, secondo movimenti risalenti rispetto all’epoca dei fatti, connessi a disinvestimenti effettuati e non reinvestiti.

Sennonchè, la corretta applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 38, nel testo vigente all’epoca dei fatti (ma anche ora), impone di indicare quali cespiti si ritengano somme che abbiano assolto gli oneri fiscali, quindi liberamente disponibili, traducendosi in violazione e falsa applicazione del prefato articolo un generico riferimento a disinvestimenti risalenti nel tempo.

Quanto sopra affranca dall’entrare nel merito dell’esegesi del termine “incrementi patrimoniali” secondo il tenore della predetta norma di riferimento, quale fondamento dell’accertamento induttivo operato dall’Ufficio, richiamato dal controricorrente da pag. 35 a 40 del proprio scritto.

Il primo profilo del secondo motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

2.3. Per contro, il secondo profilo del motivo, laddove procede ad illustrazioni di conti e tabelle, resta assorbito in un’inammissibile

richiesta di rivalutazione del merito circa la congruità delle somme portate a giustificazione dal contribuente accertato, ritenute dimostrate dal secondo giudice di merito, la cui congruenza di motivazione non viene revocata in dubbio dalla ricorrente.

In conclusione, il primo motivo è infondato, il secondo merita accoglimento e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla C.T.R. per l’Abruzzo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA