Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2557 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. I, 04/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33289/2018 proposto da:

E.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/12/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 9 ottobre 2018, respinge il ricorso proposto da E.J., cittadino della Nigeria, proveniente da Edo State, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale nè lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) pertanto, i fatti riferiti non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra e piuttosto restano confinati nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, anche laddove credibili;

c) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che nel Sud della Nigeria ove si trova anche Edo State da cui proviene il ricorrente si riscontra soprattutto la presenza di una criminalità sostanzialmente comune, mentre non possono dirsi presenti situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

d) infatti, dal racconto del richiedente e dalle notizie sulla situazione di Edo State non si può desumere l’esistenza di una grave minaccia individuale nè che si registri una situazione tale per cui la sola presenza dei civili metta in pericolo la loro vita o la loro incolumità;

e) si rinvengono esclusivamente problematiche connesse allo stato di povertà di quelle fasce della popolazione locale che non fruiscono dei benefici connessi allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e questo può sfociare in episodi di violenza anche contro le forze di polizia;

f) d’altra parte, poichè entrare a far parte della Società (OMISSIS) è considerato quasi un privilegio e gli affiliati sono tutti appartenenti ad un ceto sociale elevato non si rinvengono riscontri rispetto alle minacce che l’interessato ha detto di aver subito per entrare a farvi parte data l’estrazione sociale dello stesso;

e) neppure può essere concessa la protezione umanitaria perchè la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, le condizioni individuali di vulnerabilità rappresentate dal ricorrente non consentono da sole il rilascio del permesso per motivi umanitari e, d’altra parte, dai documenti prodotti non emerge alcuno sforzo serio compiuto dall’interessato per una effettiva integrazione nel tessuto socio-economico nazionale;

3. il ricorso di E.J., illustrato da memoria, domanda la cassazione del suddetto decreto per cinque motivi, il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è articolato in cinque motivi, alla cui trattazione si premette che il richiedente ha raccontato di essere fuggito dalla Nigeria per le vessazioni subite dalla setta degli (OMISSIS) con il rischio di venire ucciso – se avesse continuato a resistere alle vessazioni senza entrare nella setta – vista l’incapacità delle Autorità nigeriane di fornirgli tutela;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 e 136 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, in considerazione delle lacune motivazionali riscontrabili per il rigetto sia della domanda di concessione dello status di rifugiato (con riguardo alla mancata considerazione delle violenze perpretate dalla setta degli (OMISSIS)) sia della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria (basata sulla non credibilità della narrazione del ricorrente affermata anche per la ritenuta contraddittorietà e insufficienza degli elementi probatori, di cui non si è data giustificazione);

si aggiunge che, anche considerando le vicende narrate come “di vita privata” e “giustizia comune”, comunque il Tribunale avrebbe dovuto valutare se le Autorità nigeriane non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi con riferimento ad atti persecutori o danno grave imputabili ai soggetti non statuali, sicchè sul punto la motivazione sarebbe solo apparente;

in ogni caso il Tribunale non avrebbe considerato l’influenza determinante nella vita sociale del Paese svolta dalla setta degli (OMISSIS);

pure per la domanda di protezione umanitaria non sarebbero esplicitate le ragioni logico-giuridiche del rigetto, che dovrebbero basarsi sulla effettiva valutazione comparativa di cui a Cass. n. 4455 del 2018;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame delle attuali caratteristiche del reclutamento della setta degli (OMISSIS) in relazione alle vicende narrate dal richiedente, considerate di “vita privata” senza alcuna spiegazione;

1.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione di numerose disposizioni normative affermandosi che la valutazione di non credibilità è stata compiuta dal Tribunale sulla base di una interpretazione delle dichiarazioni non corrispondente a quelle rese, senza neppure esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria per eventuali riscontri;

1.4. con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione di numerose disposizioni normative ribadendosi che la qualificazione come di “vita privata” delle vicende narrate non poteva esimere il Tribunale dall’accertare la capacità o meno delle Autorità nigeriane di garantire tutela al ricorrente;

1.5. con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali, dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE, richiamandosi le argomentazioni dei motivi ed aggiungendosi che il principio di effettività del ricorso non può dirsi rispettato in presenza della denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice;

2. l’esame congiunto dei motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

2.1. in linea generale, le censure proposte nella sostanza si risolvono nella denuncia, di per sè inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria, esse pertanto finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sè, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate sia delle dichiarazioni dell’interessato;

3. in particolare, poi, risulta del tutto inammissibile per genericità la censura – che ha un ruolo centrale nel ricorso – di motivazione apparente del decreto impugnato con riguardo al rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria;

3.1. invero, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014);

3.2. nella specie sia per quel che riguarda il rigetto della protezione internazionale sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria non è ipotizzabile il vizio denunciato perchè entrambe le statuizioni risultano sostenute da una chiara – ancorchè sintetica – motivazione;

3.3. nel primo caso, risulta chiaramente che è stata esclusa la sussistenza degli elementi che possano eccezionalmente portare a dare rilievo alle vicende di tipo privato – come quella narrata – le quali non possono essere addotte, di per sè, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto le “vicende private” sono estranee al sistema della protezione internazionale, a meno che emergano atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (vedi: Cass. 1 aprile 2019, n. 9043);

3.4. nel secondo caso è altrettanto chiaro che il rigetto della protezione umanitaria è stato disposto per mancanza di elementi da cui desumere che l’interessato versi in una delle ipotesi di vulnerabilità rilevanti per la suddetta forma di protezione, non essendo stata neanche dimostrata, in modo specifico, l’avvenuta integrazione e stabilizzazione in Italia;

3.5. nella descritta situazione la suddetta censura appare senz’altro inammissibile, in quanto la motivazione contenuta nel decreto impugnato, con riguardo alle statuizioni contestate, risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata) sia delle ragioni di diritto delle decisioni stesse, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso;

3.6. si tratta, quindi, di una motivazione che non corrisponde affatto alla suindicata nozione di “motivazione apparente”, alla quale il ricorrente fa riferimento nel tentativo di ottenere in questa sede una diversa valutazione delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente, senza contestare in modo specifico, da un lato, la qualificazione della vicenda come privata e dall’altro la carenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria rilevata dal Tribunale;

4. a ciò va aggiunto che risulta impropria l’invocazione dell’attivazione dei poteri istruttori officiosi visto che è pacifico che la vicenda narrata sia di tipo privato e come tale estranea al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass. 1 aprile 2019, n. 9043);

4.1. certamente nel racconto del ricorrente non si rinvengono gli estremi per l’imputabilità delle persecuzioni e dei danni lamentati allo Stato o ad organizzazioni collettive, nel senso indicato, sicchè in tale situazione è ininfluente, ai fini della protezione internazionale, accertare che le Autorità del Paese di provenienza siano o meno in grado di offrire tutela rispetto ad una vicenda squisitamente privata;

5. nell’anzidetta situazione risultano irrilevanti anche le censure relative alla mancata audizione del richiedente da parte del Tribunale, censure che peraltro risultano proposte senza considerare che, in base al consolidato orientamento di questa Corte nel giudizio di impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973);

6. per quanto si è detto, risulta inammissibile, perchè irrilevante, anche il profilo di censura con il quale si denuncia la violazione del principio di effettività del ricorso derivante dall’asseritamente mancata utilizzazione da parte del Giudice dei poteri istruttori officiosi;

7. va ricordato, peraltro, che secondo la Corte di Strasburgo, requisito essenziale per il rispetto del diritto al ricorso effettivo al giudice è quello della garanzia in favore dell’interessato dell’effettiva conoscenza della facoltà di esercitare il proprio diritto a prender parte al procedimento e, di conseguenza, ad un equo processo (Corte EDU, sentenza 27/04/2017, Schmidt c. Lettonia);

7.1. nella specie, il ricorrente non deduce di non aver potuto esercitare tale diritto;

8. deve essere, altresì, precisato che Cass. 12 settembre 2018, n. 22233, reiteratamente richiamata dal ricorrente, ha esaminato una fattispecie diversa dalla presente nella quale risultava che il Giudice del merito non aveva effettuato un esame dei fatti prospettati anche alla luce delle condizioni sociopolitiche generali di suddetto Paese, in ordine a possibili discriminazioni per motivi religiosi (nel contrasto ivi esistente tra sciiti e sunniti);

9. va, infine, sottolineato che la censura con la quale si sostiene che sarebbe affetto da nullità il procedimento per il fatto che in esso un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, è anch’essa inammissibile perchè proposta solo nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale di trattazione della causa;

10. infatti, per consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, nel giudizio di cassazione non è consentito, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis c.p.c., specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte (vedi, per tutte: Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471);

9. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

10. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

8. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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