Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2557 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2557 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 17758-2012 proposto da:
BAZZUCCHI

PAOLO,

VANDA

ARMENI,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI l,
presso lo studio dell’avvocato MAURO MARCHIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato SABATINO BESCA;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

2017
2384

avverso la sentenza n. 57/2012 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 01/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.

Data pubblicazione: 02/02/2018

R.G. N. 17758-12

RITENUTO CHE:

Paolo Bazzucchi e Vanda Armeni impugnavano innanzi alla CTP di

sanzioni con il quale veniva imposto il pagamento di euro
23.836,62 per la registrazione della sentenza resa dal Tribunale di
Roma, con cui era stata accertata l’avvenuta usucapione di un
terreno sito in Roma, via Casali del Drago e di un piccolo vano
adibito a pertinenza dell’abitazione dei ricorrenti. La CTP di Roma
accoglieva il ricorso proposto dai contribuenti, rilevando il difetto di
motivazione dell’atto impugnato, ritenendo congruo il valore
determinato nella consulenza tecnica di parte di euro 25.000,00,
prodotta anche nella causa civile. L’Ufficio proponeva appello che
veniva accolto dalla CTR del Lazio, ritenendo la legittimità dell’atto
impugnato. I contribuenti propongono ricorso per la cassazione
della sentenza, svolgendo due motivi. La parte intimata non ha
svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata
per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del
2000, in relazione al difetto di motivazione dell’avviso di
liquidazione, atteso che l’affermazione contenuta in sentenza,
secondo cui l’Ufficio avrebbe potuto “integrare la motivazione con
altri elementi di valutazione” sarebbe palesemente erronea, atteso
che l’iniziale carenza di motivazione avrebbe impedito l’esercizio del
diritto di difesa, e la decisione impugnata avrebbe consentito, in
violazione di quanto sostenuto dal Supremo Collegio, il

Roma, un avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione di

travalicamento dei limiti che la motivazione addotta imporebbe
all’Amministrazione nella successiva fase contenziosa.

2.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza

impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia in relazione alla
motivazione dell’avviso di liquidazione. Parte ricorrente si duole del

originariamente insufficiente, sarebbe stata emendata ed integrata
nel corso del giudizio, ma nessun riferimento però la medesima
decisione riserverebbe all’affermazione contenuta nella sentenza di
primo grado, secondo cui l’avviso di liquidazione, in palese
violazione dell’art. 7, comma 1, dello Statuto del Contribuente, non
conterrebbe alcun elemento in base al quale il ricorrente potesse
comprendere il valore attribuito agli immobili , né l’aliquota
applicata.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di
connessione logica, sono infondati.
La controversia in esame concerne l’impugnazione di un avviso di
liquidazione ed irrogazione di sanzioni per la registrazione di una
sentenza civile per usucapione emessa dal Tribunale di Roma,
nell’ambito di un giudizio in cui sono state parti i ricorrenti.
In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di
rettifica e liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle
ragioni

adducibili

dall’Ufficio

nell’eventuale

successiva

fase

contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di
difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova
gravante sull’Amministrazione, è sufficiente che la motivazione
contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato
determinato il maggior valore (nella specie relativo all’imposta di
registro per la registrazione di una sentenza di usucapione) senza
necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per
2

fatto che la decisione abbia ritenuto che la motivazione,

l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio
di valutazione adottato, con riferimento alla sentenza oggetto di
registrazione, è in grado di contestare e documentare
l’infondatezza della pretesa erariale. Nella specie, le parti ricorrenti
non hanno asserito la mancata conoscenza della sentenza oggetto
di registrazione, tanto è dato desumere dal contenuto della
sentenza impugnata che, nella parte in fatto, ha precisato che ”

indica in nessuna parte il valore attribuito dall’Ufficio, per cui
conclude con il rigetto dell’appello”. Ne consegue che nel caso
concreto la sentenza, quale atto richiamato nell’avviso, era
conosciuta o comunque conoscibile dal contribuente, atteso che egli
era stato parte del giudizio nel quale era stata emanata, dovendosi
a tale riguardo richiamare l’orientamento consolidato di questa
Corte secondo cui, in tema di applicazione dell’art. 7, comma 1,
della legge n. 212 del 2000, l’obbligo di allegazione dell’atto
richiamato non sussiste nel caso in cui esso sia conosciuto o
conoscibile dal contribuente (Cass. n. 9164 del 2010, Cass. n.
25721 del 2009, Cass. n. 5755 del 2005).

4. Siffatti rilievi inducono al rigetto del ricorso. Nulla per le spese,
in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, il 5.10.2017.

resiste il contribuente.., e nel merito ribadisce che la sentenza non

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