Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25569 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10267-2012 proposto da:

IMMOBILIARE NUOVA URBE SRL, in persona dell’Amm.re pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA ORA ROMA CAPITALE;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI ROMA ORA ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO BARONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO SIRACUSA giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE NUOVA URBE SRL, in persona dell’Amm.re pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 271/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito per il ricorrente l’Avvocato TURCO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO

Con l’impugnata sentenza n. 271/10/11, depositata il 17/10/2011, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva gli appelli della Immobiliare Nuova Urbe s.r.l. e del Comune di Roma, e confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente, la quale si era opposta all’avviso di accertamento per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente alle annualità 2000 e 2001, escludendo dall’imposizione i terreni oggetto di esproprio o di compravendita, distinti con le particelle n. (OMISSIS).

Secondo il Giudice di appello “i dati catastali dai quali l’Ufficio ha fondato la sua pretesa impositiva, non risultavano aggiornati”, in relazione alle predette particelle, come provato dalla società contribuente, la quale non era il soggetto passivo dell’imposta, e che i vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione non incidono sul reddito, nè sul valore degli immobili da essi attinti, per cui, conseguentemente, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Roma Capitale, già Comune di Roma, resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, in relazione alla L. n. 1497 del 1939, al D.M. 15 giugno 1990, al D.L. n. 312 del 1985, convertito con L. n. 431 del 1985, alla L.R. del Lazio n. 24 del 1998, D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 40 avuto riguardo all’assoggettamento a vincolo paesistico e archeologico dell’intera area, nonchè omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, giacchè la CTR non ha tenuto conto dei vincoli gravanti sugli immobili, ricavabili dallo stesso certificato di destinazione urbanistica prodotto dal Comune, e dalla ctp a firma dell’Arch. C., ed ha erroneamente confermato la sentenza di primo grado, censurata in merito all’affermazione secondo cui gli accertamenti impositivi impugnati si riferivano ad anni (2000 e 2001) antecedenti alle “norme dei piano… depositate il 24/04/2009”, che soltanto da tale data avevano effetto ai fini fiscali, punto quest’ultimo sul quale la decisione di secondo grado è rimasta sostanzialmente silente. Evidenzia, altresì, la società Immobiliare Nuova Urbe che, anche a prescindere dalle norme di salvaguardia generali derivanti dall’emanazione del D.M. 15 giugno 1990, sin dall’entrata in vigore della L.R. n. 24 del 1998, il vincolo individuato nella zona dal (OMISSIS) era divenuto cogente, superando ogni previsione urbanistica comunale, ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 490 del 1999, e che tale vincolo prevedeva la sola destinazione ed utilizzazione agricola della zona di ubicazione dei terreni soggetti ad imposizione, il tutto in perfetta armonia con le ragioni che già avevano ispirato il menzionato decreto ministeriale. Evidenzia, infine, che la compravendita, in data 27/11/2007, a rogito del notaio F., avente ad oggetto le particelle ai cui agli impugnati avvisi, attesta un valore venale di Euro 14,38 al metro quadro, proprio in conseguenza dei vincoli gravanti sui terreni, circostanza, peraltro, agevolmente verificabile mediante la inutilmente sollecitata consulenza tecnica d’ufficio.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, in relazione alla omessa e/o erronea determinazione delle effettive potenzialità edificatorie delle particelle di proprietà della contribuente, secondo il PRG del Comune di Roma in zona M1, destinate quindi a “servizi generali pubblici o gestiti da Enti Pubblici”, ovvero non fabbricabili, in quanto gravate da un vincolo “preespropriativo”.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, in relazione alla erronea determinazione del valore delle particelle in questione, motivazione illogica e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia e sulle istanze istruttorie della contribuente, nonchè omesso esame della documentazione prodotta in giudizio, giacchè la CTR non ha tenuto conto che, in ogni caso, i vincoli esistenti sui terreni non potevano non essere considerati ai fini della corretta determinazione del quantum, dal momento che il valore venale degli stessi assume rilievo per la corretta determinazione della base imponibile dell’imposta, non risultando esplicitate nella sentenza impugnata le ragioni per cui la valutazione operata dall’ente comunale, avuto riguardo ai criteri in concreto applicati, fosse da ritenersi congrua.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., omesso esame di documenti prodotti in giudizio, difetto di motivazione in merito alle istanze istruttorie della contribuente, giacchè la CTR non ha preso in considerazione gli elementi probatori dai quali si evince l’errore di stima commesso dal Comune allorchè ha fatto riferimento ad un indice di edificabilità di 2 mc./mq., come se le aree fossero inserite in un PEEP, essendo stato immotivatamente ritenuto non necessario un accertamento tecnico d’ufficio al fine di verificare il rispetto dei parametri di legge.

I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.

Le censure che la contribuente muove alla decisione del giudice di appello si incentrano sulla dibattuta problematica di quando, in relazione agli strumenti urbanistici adottati ed adottandi, e a quali condizioni, un terreno possa considerarsi edificabile, così che la base imponibile, ai fini ICI, debba essere determinata non sulla base della rendita catastale, ma in ragione del valore venale in comune commercio del bene, questione sulla quale è peraltro intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica (D.L. n. 203 del 2003, art. 11 quaterdecies, comma 16, introdotto dalla Legge di conversione n. 248 del 2005).

Secondo parte ricorrente mancherebbe, nel caso di specie, il presupposto impositivo che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), identifica, per i terreni, nella loro utilizzabilità a scopo edificatorio, e sarebbe errata l’affermazione della CTR secondo cui, ai fini dell’imponibilità ICI, è sufficiente la classificazione dell’area come edificabile, sia sulla base di un piano regolatore generale o particolareggiato e degli strumenti urbanistici in generale, sia quando esistono possibilità effettive di edificazione, non integrando presupposto dell’imposta comunale sugli immobili l’idoneità del bene a produrre reddito o la sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell’imposta, con la conseguenza che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione non è per ciò solo esente dall’imposta.

Ad avviso della impugnante, inoltre, l’assoggettamento ((OMISSIS)) a vincolo paesistico e archeologico dell’ area in questione, sin dall’entrata in vigore della L.R. n. 24 del 1998, finirebbe per superare ogni previsione urbanistica comunale, determinando la assoluta in edificabilità dei terreni soggetti ad imposizione.

Sulla sopra ricordata problematica va richiamata la sentenza con n. 25506 del 2006 resa a Sezioni unite da questa Corte che, superando un contrasto interno alla Sezione, ha disatteso la tesi secondo cui, ai fini della sussistenza dei requisito di edificabilità, siano necessari anche gli strumenti urbanistici attuativi, in grado di consentire la possibilità concreta ed effettiva di edificare. La menzionata decisione ha affermato il principio per cui, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdicies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 dei 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 dei 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione dei prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione.

Le Sezioni Unite evidenziano, inoltre, che “la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi “non inedificabili”, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore dal momento che, con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla verificabilità in concreto dello stesso;

Tale soluzione, accolta dalla successiva giurisprudenza di legittimità, è stata ulteriormente precisata nel senso che ” una volta convenuto sul fatto che per stabilire a natura del terreno è necessario fare riferimento al criterio della “mera potenzialità edificatoria” – e perciò alla concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali (quindi, durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale) – resta comunque l’esigenza di tenere concretamente conto nella determinazione della base imponibile, “della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” ” (Cass. n. 12377/2016; S. U. n. 25506/2006 citata).

Orbene, la sentenza della CTR del Lazio ha solo apparentemente fatto proprio il predetto indirizzo giurisprudenziale, in quanto non risulta affatto affrontata la dedotta inedificabilità assoluta dei terreni oggetto di causa, nè la questione concernente l’inefficacia degli strumenti urbanistici vigenti per effetto della L.R. n. 245 del 1998, considerato che dalla destinazione in zona M1 prevista dal PRG non discende la perdita della vocazione edificatoria, e che quest’ultima non può essere riferita soltanto a quella di carattere residenziale.

Del tutto trascurata, inoltre, è l’incidenza dei vincoli derivanti dalla pianificazione paesistica, e dalla tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico, che sono regolate dalla sopra ricordata legge regionale – la quale ha introdotto il criterio della tutela omogenea, sull’intero territorio regionale, delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431 del 1985, e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497 del 1939 -, finalità definitivamente perseguite attraverso la redazione dello strumento di pianificazione che è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato dalla giunta regionale nel 2007, atteso che l’Ente impositore assume di aver tenuto conto dei vincoli dei Piani territoriali Paesistici (PTP) di cui alla più volte menzionata normativa regionale.

Il Giudice di appello si intrattiene – sinteticamente – sulla questione della rilevanza dei vincoli urbanistici che destinano le aree alla espropriazione, per escludere che gli immobili della società Immobiliare Nuova Urbe siano per ciò solo esenti da imposta, ma non coglie quella, di ben maggiore spessore – su cui non si pronuncia – concernente la prospettata inedificabilità delle aree a seguito d’inclusione nel PTP, e della esclusiva destinazione agricola delle stesse per effetto dell’approvazione del PTP medesimo, questione che avrebbe richiesto la preventiva, e puntuale, ricostruzione degli strumenti di pianificazione attraverso i quali si è realizzata, nel tempo, la tutela dei terreni sottoposti a vincolo.

Va da sè che gli ulteriori motivi di doglianza in ordine al quantum debeatur restano assorbiti, in quanto esaminabili solo all’esito di una pronuncia, da parte dei giudice di merito, sui profili in precedenza esposti, con precipuo riferimento ai periodi d’imposta (2000/2001) per cui è causa.

Con il primo motivo di ricorso incidentale l’intimata Roma Capitale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, giacchè la CTR, contrariamente a quanto è desumibile dalle risultanze dell’Agenzia del Territorio e della Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonchè dell’Uffcio Tecnico del Comune di Roma, ha escluso la debenza della imposta in relazione alle particelle n. (OMISSIS), perchè non più nella titolarità dalla società Immobiliare Nuova Urbe, stante l’evidente errore di valutazione compiuto sull’estensione della superficie venduta e/o espropriata, per effetto dei frazionamenti intervenuti medio tempore, essendo rimaste le particelle in questione di proprietà della contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, mancata valutazione del materiale istruttorio, giacchè la CTR ha ritenuto non aggiornati i dati catastali utilizzati dall’ente impositore senza considerare che si trattava di particelle immobiliari originariamente ricomprese in altre di maggiori dimensioni interessate soltanto in parte da espropriazione o compravendita.

Entrambe le censure vanno disattese in quanto inammissibili.

Il giudice di appello ha ritenuto non attendibili i dati catastali sui quali “l’Ufficio ha fondato la sua pretesa impositiva”, in quanto non aggiornati “come comprovato dalla contribuente società” e pertanto ha escluso che, in relazione a talune particelle immobiliari, la contribuente fosse il soggetto passivo dell’imposta, non disponendo più dei terreni per intervenuta espropriazione o alienazione.

Ebbene, nel ricorso incidentale si ripropone, si pure deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, la medesima questione affrontata e decisa dal giudice di secondo grado, in piena continuità con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, questione che attinente allo stretto merito della causa, offrendo una lettura alternativa delle risultanze probatorie che non mette in luce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., apprezzabile in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, soltanto ove emerga direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 24434/2016; n. 14267/2006).

La sentenza, conclusivamente, merita di essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, dichiara altresì inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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