Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25569 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25569 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 10795-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FOOD & BEVERAGE SRL 02761110549, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI BOCCHERINI 3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICO DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 14/11/2013

SPACCHETTI PAOLO giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– contron.corrente avverso la sentenza n. 30/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udie del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito l’Avvocato Spacchetti Paolo difensore della controricorrente che
si riporta al controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 10795 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

REGIONALE di PERUGIA del 27/01/2010, depositata il

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 10795/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Food & Beverage srl.

SENTENZA
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale dell’Umbria n. 30/02/10, depositata il 4 marzo 2010, con la quale essa accoglieva l’appello della società Food
& Beverage srl. contro la decisione di quella provinciale, sicché
l’opposizione relativa all’avviso di accertamento, riguardante
l’Ires, Irap ed Iva per l’anno d’imposta 2005, veniva ritenuta
fondata. Si trattava della cessione di un grande complesso immobiliare, costituito da albergo e ristorante, da parte della Società
Generale Prefabbricati Spa. alla Towers Hotel srl. in data
5.12.2008, e quest’altra rivendeva il tutto subito dopo, in pari
data, alla contribuente Food & Beverage, peraltro avente un unico
socio, ad un prezzo più alto, pari ad €5.400.000 in più, col quale
questa dopo otteneva un mutuo bancario maggiore

4m4 va-

lore di quelle unità immobiliari. Inoltre la Tower _i tilPfra stata incorporata dalla cessionaria contribuente appena pochissimi mesi, come anche riscontrato dalla Guardia di inanza nel
corso della verifica. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che il procedimento penale instaurato a carico
dell’amministratore unico si era definito con una sentenza di proscioglimento del GUP, la quale, benché non facesse stato in generale nel processo tributario, tuttavia non poteva impedire che di
essa si dovesse tenere conto nel caso in esame.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che alcun rilievo pote-

Oggetto: impugnazione avviso accertamento,

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va attribuirsi alla sentenza di proscioglimento del giudice penale, posto che essa non può fare stato nel processo tributario, né
di fatto essa poteva fare dipendere il giudizio dall’esito di
quello inerente all’altra giurisdizione, pena il delegare a questi
quella del settore tributario, per il quale peraltro il ventaglio

Il motivo è fondato. Invero ai sensi dell’art. 654 del cod.
proc. pen., che ha implicitamente abrogato l’art. 12 del d.l. n.
429 del 1982 (convertito nella legge n. 516 del 1982), poi espressamente abrogato dall’art. 25 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella est
le) e, dall’altro, possono valere anche presunzio
supportare una pronuncia penale di condanna, come nella

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cui del resto si trattava solo di un aspetto della vicenda, inerente alla presunta truffa in danno della banca. Quindi nessuna
automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i
quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei
confronti del contribuente. Ne consegue che il giudice tributario
non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli
effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio
tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso,
verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 3724 del
17/02/2010, n. 10945 del 2005). Peraltro l’agenzia non era stata
nemmeno parte in quel procedimento penale, come pure la società
contribuente, che invece erano terzi, quindi a maggior ragione al2

delle prove acquisibili è più ristretto.

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cun rilievo poteva essere attribuito a quel provvedimento, trattandosi di sentenza peraltro revocabile ex art. 654 cpp. (V. pure
Cass. Sentenze n. 19481 del 29/09/2004, n. 586 del 13/01/2006).
Dunque sul punto la decisione impugnata non risulta motivata
in modo giuridicamente corretto ed adeguato.

norme di legge, giacché il giudice di appello non considerava comunque che la sentenza di proscioglimento, anche quando avesse riguardato direttamente il rapporto tra l’agenzia e la Food & Beverage, era pur sempre revocabile ai sensi dell’art. 654 cpp.
Si tratta all’evidenza di censura da condividere, e che comun
que rimane assorbita dal primo motivo.
4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta

vizi

i omessa

motivazione, poiché il giudice di secondo grado non e unciava le
ragioni, per le quali condivideva gli assunti di quello penale,
ancorché risultava evidente che il prezzo più alto della fittizia
compravendita indicato dopo, successivamente veniva ridimensionato, giusta l’emissione di una apparente nota di credito emessa da
parte della cedente Towers Hotel, senza che peraltro tali operazioni fossero state indicate nei bilanci di entrambe le società,
peraltro gestite dallo stesso unico amministratore, e che miravano
a scorporare un ramo d’azienda per fini di carattere fiscale.
Anche tale doglianza rimane assorbita da quanto prima enunciato.

5. Lo stesso dicasi in ordine al quarto motivo attinente al vizio di contraddittorietà della motivazione circa la valutazione
degli elementi acquisiti nel processo penale rispetto a quanto osservato dal giudice tributario, che si è sostanzialmente riportato
ad essi senza autonomo vaglio.
6. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

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3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di

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7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,

dell’Umbria, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà
ai suindicati principi di diritto.
Così deciso in Ro a, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 23 ottobre 2013.

anche per le spese, alla commissione tributaria regionale

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