Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25569 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13666/2018 proposto da:

O.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Maria Cristina Romano, in forza di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 35 bis D.Lgs. n.25/2008, depositato il 25/10/2017, O.G., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente aveva riferito di essere nato e cresciuto a (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico esan e di essere cristiano; di aver vissuto in (OMISSIS) e in (OMISSIS); che suo padre era morto nel (OMISSIS) a seguito di un ritenuto avvelenamento e sua madre, accusata dallo zio paterno dell’avvelenamento, era morta poco dopo, in seguito ad una prova rituale a cui era stata sottoposta; di essersi trasferito in Niger State con lo zio che gli aveva insegnato il mestiere di tecnico elettronico; che lo zio era morto nel (OMISSIS) ed egli si era allontanato perchè richiesto di convertirsi all’islam; che era tornato nel Benue, presso la zia, che in seguito era stata uccisa come i suoi fratelli; che in seguito era stato accolto dalla famiglia del fidanzato della zia, tale H., che però aveva iniziato fargli pesanti pressioni perchè si convertisse all’islam; per sfuggire al padre e al fratello di H. era stato portato in Libia.

Disattesa la richiesta della difesa del richiedente di fissazione di udienza di comparizione nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svolto in fase amministrativa, con decreto del 30/3/2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso O.G., con atto notificato il 3/4/2018, svolgendo sei motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 14/6/2018, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11.

1.1. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia fissato, come avrebbe dovuto e gli era stato richiesto, l’udienza di comparizione per audizione del ricorrente nonostante l’assenza di videoregistrazione del colloquio avvenuto in sede amministrativa, così non consentendo al ricorrente di fornire chiarimenti e rigettando il ricorso.

1.2. Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, alla quale non vi è ragione di derogare.

E’ stato infatti ritenuto che quando il richiedente impugna la decisione della Commissione territoriale in tema di protezione internazionale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, poichè l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, è conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Sez. 1, n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982-01; Sez. 6-1, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445-01; Sez. 6-1, n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198-01; Sez. 1, n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473-01).

Non rileva in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, esercita palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Sez. 1, n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815-01).

Viceversa, nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulta manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello

straniero (Sez. 1, n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 6-1, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 6-1, n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088-01).

2. Gli altri motivi restano quindi assorbiti.

2.1. Con il secondo motivo, proposto in linea subordinata rispetto al primo, il ricorrente ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come riformato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, convertito in L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3, comma 1, art. 24, commi 1 e 2, art. 111, commi 1 e 2, art. 117, comma 1, come integrato dagli artt. 6 e 13 CEDU e 46, paragrafo 3 della Direttiva 32/2013.

Il ricorrente inoltre ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, convertito in L. n. 46 del 2017, laddove prevede l’applicabilità delle nuove norme in tema di impugnazione giudiziale anche all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi espletati in applicazione della precedente normativa, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost..

2.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 ratificata con L. n. 722 del 1954, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e artt. 2 e 14 dello stesso decreto in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il richiedente era stato ritenuto non credibile proprio sulle circostanze che fondavano il diritto alla richiesta protezione, senza tener conto della sussistenza di riscontri esterni e in violazione dei parametri legali in tema di valutazione dell’attendibilità del narrato del richiedente asilo.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’erronea applicazione della clausola di esclusione di cui all’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, dovendo la valutazione del pericolo di esposizione a violenza essere condotto con riferimento agli Stati (Anambra; Benue e Kanu) ove il ricorrente aveva vissuto in età adulta.

2.4. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, risultando irrilevante la natura non statuale della persecuzione subita dal ricorrente a fronte della incapacità delle forze statuali nigeriane di intervenire efficacemente nelle questioni ereditarie e a tutela delle violenze di tipo interreligioso.

2.5. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione ai presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Non era stato tenuto conto della condizione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, derivante dalle perdite familiari, dalle vicissitudini e dalle peregrinazioni a cui era stato esposto, nonchè dell’integrazione sociale in Italia, comparativamente considerata.

3. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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