Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25568 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25568 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimati

Cassan Dario e Pividori Onorino

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli V. Giulia
n. 59/11/12

depositata il 30/5/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cassan Dario e Pividori Onorino

contro l’Agenzia delle

Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Udine n. 61/2/2011 che aveva accolto

il ricorso avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2001 formulata dai
soci Cassan e Pividori, a seguito di cessazione della s.n.c. Immobiliare progetti nel 2003.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli
intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del riCorte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19905/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/11/2013

corso . Il presidente ha fissato l’udienza del

9/10/2013 per l’adunanza della Corte in

Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 30 e 38 bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha
ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR ed il

La censura è infondata . Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010) in tema di
IVA, ha ritenuto che “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla
cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è
soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di
disposizione specifiche; proprio perchè l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile
portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”.
Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che
non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione
nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude
quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di
recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni
imponibili”. Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) che “deve
tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale
del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis c.1 d.Iva, solo presupposto
per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione
il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex
art. 2946 cod. civ..
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 9/10/2013
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19905/12

decorso del termine biennale.

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