Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25567 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21337/2009 proposto da:

BANCA D’ITALIA (OMISSIS) Istituto di diritto pubblico in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato PROFETA

Vincenza, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRISULLO ADRIANA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

dall’avvocato B.G. difensore di sè medesimo con studio

in 80124 VIA ASCANIO 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8232/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 01/07/2009, R.G.N. 31683/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione depositato il 12 giugno 2006 la Banca d’Italia, quale Tesoriere Provinciale dello Stato, si oppose al pignoramento mobiliare eseguito nei suoi confronti dall’avvocato B.G., per la somma di Euro 2.934,00, in forza di ordinanza di assegnazione emessa all’esito di una procedura di espropriazione presso terzi proposta, ex art. 543 cod. proc. civ., da C.E. contro l’Agenzia delle Entrate. Espose che, resa da essa esponente dichiarazione positiva, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, in data 24 ottobre 2005, aveva pronunciato la predetta ordinanza, attribuendo all’avvocato B., quale procuratore distrattario dell’esecutante, la somma di Euro 1.251,60.

Aggiunse che in data 16 febbraio 2006 le erano stati notificati sia il titolo esecutivo che l’atto di precetto, cui aveva fatto seguito il pignoramento diretto presso le casse dell’Istituto.

Tanto premesso, dedusse la ricorrente che l’azione esecutiva era stata promossa in violazione del disposto del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, a tenor del quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto. Evidenziò quindi che nella fattispecie il titolo esecutivo era stato notificato il 16 febbraio 2006 e il pignoramento eseguito il 23 maggio successivo, in epoca anteriore, dunque, al decorso del termine dilatorio fissato dal legislatore.

Resistette l’opposto.

Con sentenza depositata il 1 luglio 2009 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

Il decidente, qualificato il mezzo azionato come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha rilevato che esso era stato proposto oltre il termine di venti giorni prescritto dalla legge, atteso che, notificata l’ordinanza di assegnazione, insieme all’atto di precetto, il 16 febbraio 2006 ed eseguito il pignoramento il 13 maggio successivo, l’opposizione era stata proposta con ricorso depositato il 12 giugno 2006.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte la Banca d’Italia, formulando due motivi, con pedissequi quesiti.

Resiste con controricorso l’avvocato B.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, art. 615 cod. proc. civ. e D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4.

Oggetto delle critiche è la qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi del mezzo azionato, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, che lo qualifica invece come opposizione alla esecuzione (confr. Cass. civ. 26 marzo 2009, n. 7360).

1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente Istituto denuncia violazione dell’art. 617 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4.

Deduce che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto eseguito il pignoramento il 13 maggio 2006, laddove in realtà esso era stato effettuato il giorno 23, di talchè, correttamente computando il dies a quo, l’opposizione risultava tempestivamente proposta.

2 Va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente. Essa è radicata sulla pretesa nullità della procura speciale, in quanto conferita dal direttore generale, laddove la rappresentanza della Banca d’Italia spetterebbe solo al Governatore di talchè, mancando la specificazione dei motivi che avevano reso necessario la sostituzione dello stesso, vi sarebbe difetto di ius postulandi del difensore.

L’eccezione è infondata.

E’ invero giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che, ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica, è sufficiente che nell’intestazione dell’atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell’inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati (confr. Cass. civ. 15 novembre 2007, n. 23724; Cass. civ. 13 febbraio 2009, 3541).

Ora, è ben vero che, a norma del D.P.R. 12 dicembre 2006, art. 24, avente ad oggetto l’approvazione del nuovo statuto della Banca d’Italia, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ex art. 10, comma 2, il Governatore rappresenta l’ente di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi, ma il successivo art. 25 attribuisce al direttore generale la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione, specificamente riconoscendogli, nell’ambito di tali attribuzioni, la rappresentanza della Banca, nonchè la capacità di surrogare il Governatore in caso di assenza o impedimento dello stesso, circostanze delle quali, è bene precisarlo, la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.

Questo essendo il contesto normativo di riferimento, le generiche contestazioni del resistente sono all’evidenza prive di pregio.

3 Quanto al merito, il ricorso va respinto, perchè la sentenza ha reso un dispositivo conforme a diritto, pur contenendo affermazioni sicuramente errate in punto di qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi del mezzo azionato, affermazioni che vanno conseguentemente corrette ex art. 384 cod. proc. civ..

La giurisprudenza di questa Corte ha invero da tempo chiarito, in termini definitivi ed appaganti, che l’opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, (D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147), deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. E tanto sul rilievo che la citata disposizione, ponendo un intervallo tra notifica del titolo esecutivo e notifica del precetto, comporta una sospensione dell’efficacia del prima, durante il decorso del termine, di talchè la notificazione di un atto di precetto, e la connessa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l’amministrazione non è ancora tenuta a provvedere, deve ritenersi inutilmente effettuata. In sostanza, l’inosservanza del termine, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato: la relativa opposizione, in quanto volta a contestare il diritto di procedere all’esecuzione forzata e, non solo le modalità temporali della stessa, integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 1 (confr. Cass. civ. 26 marzo 2009, n. 7360; Cass. civ. 17 settembre 2008, n. 23732).

4 Malgrado ciò, il ricorso, come innanzi enunciato, deve essere ugualmente respinto per le seguenti ragioni. Ritiene invero il collegio che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici – tra i quali certamente rientra la Banca d’Italia – (confr. Cass. civ. sez. un. 25 ottobre 1978, n. 4824), non hanno il diritto di avvalersi del termine di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, allorchè siano coinvolti, quali terzi, in procedure espropriative ex art. 543 cod. proc. civ., procedure nelle quali, è bene ricordarlo, la notifica del pignoramento e l’intimazione a non disporre costituiscono il debitor debitoria custode delle cose e dei crediti da lui dovuti (art. 546 cod. proc. civ.). Va al riguardo segnatamente evidenziato che, nell’ambito di siffatti procedimenti il terzo pignorato, in ragione della sua consustanziale estraneità alla contesa azionata in executivis, non ha qualità di parte, tali essendo solo il creditore procedente e il debitore (confr. Cass. civ. 17 maggio 2001, n. 6762; Cass. 23 aprile 2003, n. 6432); che lo stesso, non essendo soggetto passivo dell’esecuzione, neppure è legittimato a proporre opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata (confr. Cass. civ. 6 luglio 2001, n. 9215); che, in particolare, egli, non è legittimato a far valere l’impignorabilità del bene, neanche sotto l’aspetto dell’esistenza di vincoli di destinazione (come in caso di somme depositate presso l’istituto di credito tesoriere di un ente pubblico), poichè siffatta questione attiene pur sempre al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato, rapporto al quale, per quanto testè detto, il terzo è estraneo (confr. Cass. civ., 23 febbraio 2007 n. 4212; Cass. civ.). Corollario di tale prospettiva è, in definitiva, che il debitor debitoris può assumere qualità di parte solo laddove abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (confr. Cass. civ. 19 maggio 2009, n. 11585). Ma tale evenienza è chiaramente del tutto estranea alla fattispecie dedotta in giudizio.

Le esposte ragioni – le quali assorbono le critiche svolte nel secondo mezzo – comportano che il ricorso deve essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: il termine di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, non si applica allorchè le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici siano stati citati, quali terzi, in procedure espropriative ex art. 543 cod. proc. civ..

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.400,00 (di cui Euro 1.200,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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