Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25567 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 544-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI l2, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI

48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CODEMO giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto o l’inammissibilità del

1^ motivo di ricorso, accoglimento per quanto di ragione degli altri

motivi;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, l’Impresa Costruzioni Giomo s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento in materia di IVA, IRPEG ed IRAP, relativo all’anno 2003, notificatole dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso. Con tale atto l’Ufficio, per quanto qui di interesse, aveva accertato:

a) che nel periodo 2002-2005 la società aveva dichiarato perdite ovvero utili estremamente ridotti; condotta che, in mancanza di giustificati e documentati motivi, contrastava con l’andamento del settore immobiliare in quegli anni; dalla contabilità dell’impresa emergeva, inoltre, una notevole diminuzione della percentuale di ricarico sui costi di produzione nel quinquennio 1999-2003, in controtendenza con quanto si verificava, invece, nelle imprese similari, tanto che per il 2003 tale percentuale per la contribuente era scesa all’8,12%, mentre la media del settore risultava di oltre il 17%. Conseguentemente l’Ufficio, in applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, rideterminava il ricarico medio ponderato in relazione a quattro cantieri che rappresentavano il 42% circa dell’attività d’impresa, nella misura dell’11,77%; tale ricarico veniva, quindi, applicato al costo di produzione totale, contabilizzato in Euro 8.043.064,11, così recuperando all’imposizione ricavi ritenuti non dichiarati nella misura di Euro 293.813, 15.

b) che il valore commerciale di un immobile ad uso abitativo di circa 90 mq. venduto dalla società al prezzo dichiarato di Euro 54.080,00, doveva essere rideterminato in Euro 82.890,00, avuto riguardo alle quotazioni di mercato pubblicate dall’Ufficio del Territorio di Treviso ed all’entità del mutuo bancario stipulato dagli acquirenti, dell’importo di Euro 80.000,00.

Il ricorso proposto in primo grado dalla società veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza emessa in data 21.1.2008. Avverso tale decisione, la società contribuente proponeva appello avanti alla C.T.R. del Veneto, che veniva accolto con sentenza n. 89/33/09 emessa in data 22.10.2009 e depositata il 5.11.2009. In particolare, la CTR, dopo aver preliminarmente affermato che la sentenza appellata non consentiva di ripercorrere l’iter logico-giuridico che aveva indotto a rigettare le censure della società contribuente, nell’esaminare il merito della controversia evidenziava l’illegittimità dell’accertamento per mancanza dei presupposti D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62-sexies e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con riferimento all’inesistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalla caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta; la CTR riteneva, altresì, l’arbitrarietà della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, derivante dall’analisi di soli quattro cantieri, in quanto non costituenti una campione rappresentativo, e non essendosi considerate le particolari difficoltà operative della contribuente. Infine, la predetta decisione riteneva congruo il corrispettivo dichiarato nella vendita immobiliare, tenuto conto delle caratteristiche dell’abitazione, nonchè dell’assenza di prova documentale circa la stipulazione di un mutuo per l’importo di Euro 80.000,00 da parte degli acquirenti.

Contro la decisione di appello propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro motivi.

Resiste la società contribuente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Devono essere, preliminarmente, esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla società resistente, che risultano infondate.

Quanto, in primo luogo, alla dedotta inammissibilità per indeterminatezza dei motivi proposti, i quali sarebbero stati formulati in modo insufficiente alla stregua dei criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ed, in particolare, senza l’indicazione dei capi di sentenza impugnati, osserva il Collegio che il ricorso evidenzia adeguatamente e puntualmente i capi della decisione oggetto dei motivi, aventi i prescritti caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata.

Parimenti insussistente è la dedotta violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il quale impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Nella specie, invero, il ricorrente ha ritualmente adempiuto all’onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti di contenuto oggetto di doglianza, provvedendo, altresì, alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo e fornendo tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare le dedotte violazioni, ivi comprese quelle di carattere processuale.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2 e art. 36, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è infondato.

La CTR, invero, nell’esaminare la censura relativa alla nullità della decisione di primo grado per carenza di motivazione, “in via preliminare” ha affermato che la sentenza appellata non consentiva di ripercorrere l’iter logico-giuridico che aveva indotto la CTP a rigettare le censure della società contribuente; così argomentando, tuttavia, i giudici di appello non sono incorsi nella violazione dell’art. 59, comma 2 cit., non essendo affatto pervenuti alla dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado con rimessione della causa alla CTP; all’opposto, la Commissione, dopo aver rilevato, in via di premessa argomentativa, l’in’sufficiente motivazione della sentenza impugnata è passata ad esaminare l’oggetto sostanziale della controversia, decidendo nel merito.

Nella medesima prospettiva, il secondo profilo di violazione di legge dedotto, relativo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nel senso che la CTR avrebbe errato nel ritenere carente la motivazione della sentenza di prime cure, risulta, in realtà, privo di autonoma rilevanza e destinato ad essere assorbito dagli ulteriori motivi di ricorso riconducibili al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, volti a censurare direttamente i capi della decisione di appello che hanno riformato la decisione di primo grado.

3. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427, e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il terzo motivo, la stessa deduce omessa o insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con particolare riferimento all’omessa considerazione del fatto che nei quattro cantieri la cui contabilità è stata analizzata dagli accertatori si praticava un ricarico dell’11,77% mentre la società ne aveva dichiarato uno inferiore.

Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, sono fondati.

Va premesso, ai fini di un più proficuo inquadramento dei profili rilevanti delle censure in esame, che la CTR ha ritenuto illegittimo l’accertamento de quo per mancanza dei presupposti per l’accertamento di tipo analitico-induttivo D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62-sexies e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con particolare riferimento all’inesistenza di gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalla caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, di cui l’Agenzia non avrebbe dato prova, non essendo sufficiente il mero rilievo che la società aveva operato in perdita per due esercizi e con utili ridotti negli altri due successivi.

La CTR, inoltre, ha ritenuto l’arbitrarietà della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, in quanto derivante dall’analisi di soli quattro cantieri, rappresentanti una quota di poco superiore al 40% dell’intera attività di impresa e, quindi, non costituenti una campione adeguatamente rappresentativo; nè si erano considerate le particolari difficoltà operative della contribuente (indicate dalla CTR, a titolo esemplificativo, nella difficoltà di ricevere i pagamenti dovuti, nelle c.d. sorprese geologiche, negli aumenti dei costi a soglie inferiori a quelle legittimanti la revisione dei prezzi nell’appalto).

Ciò posto, va osservato, in primo luogo, che – a norma del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, convertito in L. n. 427 del 1993 – “gli accertamenti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (…) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (…) possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis presente decreto”.

La disposizione succitata autorizza, pertanto, l’Ufficio finanziario, allorchè ravvisi siffatte “gravi incongruenze”, ed a maggior ragione allorchè si configuri una condotta del tutto anomala, anche sotto il profilo della antieconomicità della gestione, in capo al contribuente (ravvisabile, ad esempio, ovvero quando l’esposizione dei ricavi sia oltremodo ridotta rispetto ai costi: cfr. Cass. n. 20422/2005), a procedere all’accertamento in via induttiva anche fuori delle ipotesi previste ed, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità (cfr. Cass. nn. 5977/2007; 8643/2007; 20857/2007; 26341/2009; 20422/2005), con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. Cass. nn. 793/2004; 6337/2002).

A sua volta, il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass. n. 9084/2017).

Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza come, in tema di accertamento induttivo, nell’ipotesi in cui risulti una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa possa essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, a condizione che raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità (cfr. Cass. n. 20201/2010; Cass. n. 26167/2011; Cass. n. 27488/2013).

Orbene, nel caso concreto, dall’esame dell’impugnata sentenza e degli atti del presente giudizio, si evince che i rilievi di carattere formale, mossi ai contribuenti, si fondavano sui seguenti elementi, obiettivamente accertati e dotati di sicura rilevanza al fine di legittimare l’accertamento effettuato dall’Ufficio:

nel periodo 2002-2005, ossia non soltanto nell’annualità oggetto di accertamento ma anche in quelle immediatamente anteriori e successive al 2003, la società contabilmente aveva operato in perdita o con utili irrisori: in particolare, per il 2002 la società aveva dichiarato una perdita di circa Euro 13.800,00 e per il 2003 una perdita di oltre Euro 41.000,00, mentre per il 2004 aveva dichiarato un utile di Euro 19.146,00 e per il 2005 un utile di Euro 2.622,00. Tanto a fronte di costi (e quindi di volumi) di produzione assolutamente rimarchevoli (oltre 8 milioni di euro) e, per di più, in un settore economico all’epoca trainante: indici, questi, di gestione antieconomica;

dalla contabilità della società verificata emergeva, inoltre, come la percentuale di ricarico del costo di produzione sui ricavi fosse variata notevolmente nel quinquennio 1999-2003, in controtendenza con quanto si verificava invece nelle imprese similari, tanto che per il 2003 tale percentuale per la contribuente era scesa all’8,12%, mentre la media del settore risultava di valore più che doppio, ossia oltre il 17%;

l’analisi approfondita delle specifiche condizioni di esercizio dell’attività, con particolare riferimento alla situazione di n. 4 cantieri rappresentanti il 42% del totale dell’attività della società e la correlativa ricostruzione dei costi sostenuti mediante l’esame della documentazione rilevante in contraddittorio con la parte stessa consentiva, da un lato, di accertare che in almeno un cantiere i soli costi di produzione, senza considerare le spese generali, erano superiori ai ricavi dichiarati: dato che risultava ancor più anomalo considerando che non si trattava di immobili costruiti in proprio per la successiva vendita (quindi con la sopportazione, da parte della società costruttrice, della correlativa alea) ma su appalto di terzi; dall’altro che, anche per quanto riguardava gli altri tre cantieri, il ricarico medio ponderato ragionevolmente attribuibile ammontava all’11,77% (quindi una percentuale superiore del 30% a quella dichiarata). Tale percentuale veniva, quindi, estesa a tutta l’attività, non essendo state documentati elementi a ciò ostativi, e, quindi, applicata al costo di produzione totale contabilizzato in Euro 8.043.064,11, ottenendo cosi la rideterminazione dei ricavi in Euro 8.989.733,26, superiori di Euro 293.813, 15 rispetto a quanto dichiarato.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la CTR abbia ingiustificatamente svalutato i descritti elementi, esplicitamente e puntualmente posti a fondamento dell’atto impositivo e, soprattutto se valutati nel loro insieme, di indiscutibile valenza presuntiva al fine di giustificare la sussistenza di gravi incongruenze nella comparazione fra costi e ricavi relativi all’attività d’impresa esercitata dalla contribuente, oltre che di corroborare le valutazioni dell’Ufficio accertatore circa l’antieconomicità dell’attività svolta dalla società.

Nella medesima prospettiva, risulta censurabile anche l’affermazione della CTR in ordine alla carenza di rappresentatività del campione del 42% della produzione, sotto l’aspetto sia quantitativo, sia qualitativo, in quanto si sarebbero considerati soltanto i cantieri relativi a lavori in appalto.

Va, invero, osservato come, in difetto di elementi di segno contrario, l’analisi di un campione superiore al 40% del fatturato possa costituire una base sufficientemente ampia ed attendibile per calcolare il ricarico tipico dell’impresa; nè risulta che la società resistente abbia concretamente provato che la natura dell’attività dei cantieri presi quale riferimento per la determinazione del ricarico, in ragione di peculiari ed intrinseche caratteristiche, non consentisse l’estensione dei risultati accertativi al restante 60% dell’attività di costruzione e vendita.

A tale riguardo, la società contribuente si è limitata a sostenere che tale ultima porzione dell’attività imprenditoriale riguardava cantieri per lavori effettuati in proprio, con rischi di mercato diversi e maggiori, ma, dalla decisione impugnata non risulta l’esistenza, nè la congrua valutazione, di specifici elementi probatori in tal senso. Analogamente, la resistente, nel proprio controricorso, ha contrapposto argomentazioni formulate in via meramente astratta od ipotetica, come laddove ha affermato che “non è dato sapere” se l’Ufficio abbia considerato che nel 2002-2005 l’indice del costo di costruzione stimato dall’A.N.C.E. sia cresciuto in maniera superiore a quello dei prezzi al consumo, ed ha adombrato, sempre in via ipotetica, l’influenza di eventuali errori nel preventivo computo dei costi; di eventuali disfunzioni in corso d’opera; dei diversi criteri di valutazione delle rimanenze iniziali e finali).

Analoghe considerazioni valgono, infine, per la mancanza di adeguata motivazione, da parte della sentenza impugnata, in ordine alla concreta esistenza ed alla specifica rilevanza delle circostanze atte ad influenzare i risultati della gestione del periodo di riferimento e di cui, secondo la CTR, l’Ufficio non avrebbe tenuto conto (quali eventuali variazioni in diminuzione del mercato immobiliare; aumenti dei costi a soglia inferiore a quella legittimante la revisione dei prezzi; difficoltà nei pagamenti; sorprese geologiche); carenze, queste, che finiscono per confortare la prova presuntiva dell’occultamento dei ricavi.

4. Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al capo relativo all’occultamento di ricavi conseguenti alla vendita di un immobile sito a (OMISSIS).

L’Agenzia ricorrente sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata, nel rilevare che l’esistenza di un mutuo di Euro 80.000,00 – superiore al prezzo di vendita dichiarato e, quindi, nell’ottica accertativa, elemento dotato di rilevanza indiziaria non era stata dimostrata documentalmente, non aveva considerato che tale circostanza era da considerarsi pacifica in quanto non contestata dalla contribuente.

Parimenti, secondo l’Agenzia la violazione dell’art. 115 c.p.c. risiederebbe anche nella violazione delle regole di esperienza e della rilevanza processuale del fatto notorio (qui compendiato nella massima che gli istituti di credito non finanziano operazioni immobiliari per somme superiori al prezzo di acquisto dell’immobile stesso); viene ravvisata, infine, la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la circostanza, fatta propria dalla CTR, secondo cui l’importo del mutuo era stato giustificato anche dalla necessità di sostenere spese di manutenzione, non avrebbe in realtà alcuna base probatoria.

Il motivo, che in realtà ricomprende distinti profili di censura, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 è, nel suo complesso, infondato.

Va osservato, in primo luogo, che l’evocato principio di non contestazione, riconducibile alla matrice costituita dall’art. 115 c.p.c. e valevole anche nel processo tributario (v. per tutte Cass. n. 1540/2007), è da interpretarsi come onere di contestazione tempestiva dei fatti ex adverso dedotti (cfr. Cass. S.U. n. 761/2002), con conseguente non necessità di prova dei fatti che risultino al giudicante come pacifici.

Tuttavia, il richiamo a tale principio non giova alla ricorrente nel caso di specie, in quanto non coglie – e non vale a censurare – la reale ratio decidendi della sentenza impugnata sullo specifico punto oggetto di contestazione.

La motivazione della decisione impugnata evidenzia, invero, che il valore dell’immobile compravenduto è stato dalla CTR ritenuto congruo ed aderente al vero sia in quanto lo stesso era stato acquistato da un Ente pubblico (l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale – A.T.E.R. -, Ente pubblico economico attivo nel settore dell’edilizia “sovvenzionata”, normalmente oggetto di locazione a canone sociale): elemento che, nell’ottica decisoria, è evidentemente da intendersi come indicativo del carattere “economico” del bene; sia in quanto l’immobile era stato rivenduto “a soli 20 mesi dall’acquisto con un ricarico del 4,9%”, del tutto rispondente – secondo la CTR – “ad un criterio di logica commerciale, tenuto conto delle necessarie e non poche spese di manutenzione (straordinaria) che il mantenimento dell’immobile avrebbe comportato e che, indubbiamente, si sono riversate sull’ultimo acquirente”.

Così argomentando, la CTR ha mostrato di non ritenere affatto decisivo – ove anche esistente – il profilo involto dalla stipulazione di un mutuo di Euro 80.000,00 da parte degli acquirenti dell’immobile, in virtù di una valutazione di congruità ed effettività del corrispettivo dichiarato che risulta fondata su elementi del tutto autonomi ed assorbenti rispetto alla questione dell’entità del mutuo stesso; ed il coordinamento logico dei passi motivazionali richiamati evidenzia proprio che la ritenuta carenza di prova circa la esistenza ed entità del prestito bancario segue immediatamente, in modo significativo, nella consecutio delle argomentazioni, l’espressa menzione delle “necessarie e non poche spese” di manutenzione straordinaria poste a carico dell’acquirente, così lasciando intendere – in modo implicito ma non meno evidente – l’inconcludenza di tale circostanza al fine di dimostrare in modo attendibile l’occultamento di una parte del prezzo di vendita, posto che l’eventuale entità del mutuo rispetto al valore dell’immobile avrebbe potuto essere giustificata proprio in relazione alle predette spese.

Che in tal senso, del resto, non possa non essere interpretata la pur sintetica motivazione sul punto, è dimostrato dallo stesso ricorso dell’Agenzia, laddove, con l’ulteriore censura di violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, la stessa ha inteso stigmatizzare “la circostanza che il mutuo di Euro 80.000,00 potesse essere giustificato dalla necessità di spese di manutenzione, valorizzata dalla CTR”.

Posta tale premessa, la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Cass. n. 2196/2015) ha chiarito che la portata del principio di non contestazione “concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell’acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo. Si riferisce, cioè, ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Non si estende, invece, alle circostanze che implicano un’attività di giudizio”, nel senso che l’interpretazione del medesimo fatto, quanto agli effetti giuridici che ne derivano, non ne risente affatto “essendo conseguente a un’attività valutativa in merito al significato che il fatto assume in ordine all’oggetto del giudizio.

Tradotto in concreto, l’affermato principio della non contestazione può condurre ad affermare pacifico il solo fatto significante, non mai anche il fatto che si sostenga da quello direttamente desumibile (il c.d. significato)”.

Le superiori considerazioni comportano che, nella specie, anche richiamandosi la non contestazione della predetta circostanza, il criterio acquisitivo non si sarebbe potuto estendere alla valutazione di concludenza dei fatti affermati al fine di dimostrare la pretesa impositiva (concludenza qui esclusa dalla CTR per le ragioni illustrate); valutazione che è espressione del libero convincimento del giudice in ordine alla rilevanza del materiale probatorio, su cui il principio di non contestazione non può influire.

Quanto al profilo di censura che attiene alla mancata considerazione del fatto notorio e delle massime di esperienza da parte della sentenza impugnata, premesso che la definizione di notorietà desumibile dall’art. 115 c.p.c., comma 2, si impone come criterio legale di giustificazione del giudizio di fatto, in quanto è destinata a individuare le premesse di fatto che possono assumersi per vere anche in mancanza di prova (cfr. Cass. n. 17906/2015), secondo l’orientamento di questa Corte (da ultimo ripreso da Cass. n. 5438/2017), in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l’assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio – da intendere come fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo – e non anche il concreto esercizio – positivo o negativo – del suo potere discrezionale di ricorrere alla massima di esperienza; se non è impiegato un erroneo criterio di notorietà, il riconoscimento o il disconoscimento di un fatto come notorio ex art. 115 c.p.c., comma 2, può essere censurato solo per vizio di motivazione (v. anche Cass., n. 5089/2016).

Tali recenti pronunce riprendono i principi già espressi da Cass., n. 4051/2007, secondo cui “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, costituisce oggetto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui esercizio, sia positivo sia negativo, non è pertanto sindacabile in sede di legittimità, ed il giudice di merito non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile – stabilendo se nelle forme del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, od in quelle del ricorso per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’assunzione a base della decisione di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura”.

Nella specie, non è stata impiegata o presupposta, da parte della CTR, un’erronea accezione del criterio della notorietà, in relazione alla correlazione fra importo erogato a titolo di mutuo immobiliare e valore del bene compravenduto, onde il vizio dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non sussiste.

Parimenti infondata, infine, è la censura attinente alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che andrebbe ravvisata, secondo la ricorrente, nell’avere la sentenza impugnata ricollegato l’importo del mutuo de quo (anche) alla necessità di sostenere le spese di manutenzione dell’immobile, pur in assenza di riscontri probatori in ordine a queste ultime.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte cui il Collegio intende aderire, tale vizio si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate dalla predetta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., nn. 19064/2006; 15107/2013). Nella specie, il giudice d’appello non ha sollevato la contribuente dall’onere della prova di tale circostanza, ma ha ritenuto che la società avesse assolto tale onere, con la conseguenza che non è configurabile il vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, con rigetto dei restanti motivi, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA