Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25567 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5768/2015 proposto da:

D.L.A., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Antonina Fundarò;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 720/2014 della Corte d’appello di

Caltanissetta, depositato il 25 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 10 settembre 2012 presso la Corte d’appello di Caltanissetta, D.L.A., in proprio e quale erede di L.A., chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al Tribunale di Palermo dal L. con citazione del 23 novembre 1994, nel quale ella si era costituita, a seguito del decesso del L. avvenuto il (OMISSIS), con atto del 28 febbraio 2002, e definito in appello con sentenza depositata il 5 giugno 2012;

che l’adita Corte d’appello riteneva, quanto alla domanda proposta nella qualità di erede, che il processo avesse avuto, sino alla data del decesso del L., una durata irragionevole di un anno;

che, quanto alla domanda proposta dalla ricorrente iure proprio, la Corte d’appello riteneva che dalla durata complessiva del giudizio dovessero essere detratti tre anni per il primo grado e due anni per il grado di appello, nonchè sette mesi per cinque rinvii dell’udienza sollecitati dalle parti per trattative di bonario componimento, sicchè residuava un ritardo indennizzabile di quattro anni e otto mesi;

che, quindi, la Corte d’appello riconosceva un indennizzo a titolo ereditario di 750,00 Euro e iure proprio di Euro 3.916,66, facendo applicazione del criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che la Corte d’appello, infine, compensava per metà le spese del giudizio in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda;

che per la cassazione di questo decreto D.L.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 della CEDU e art. 111 Cost., violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dolendosi della a suo dire illegittima detrazione di sette mesi dalla durata del giudizio presupposto non essendo stata in alcun modo dimostrata l’esistenza di una volontà dilatoria nella richiesta dei rinvii per trattative di bonario componimento;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevando che erroneamente la Corte d’appello ha compensato per metà le spese di lite sul presupposto di una soccombenza reciproca in realtà insussistente;

che il primo motivo di ricorso è infondato, alla luce del principio per cui “in tema di diritto all’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle cui sentenze, riguardanti l’interpretazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l’accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità – così come la misura del segmento, all’interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione (Cass. n. 24399 del 2009);

che, nella specie, la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il periodo di sette mesi dovesse essere detratto dalla durata complessiva del giudizio presupposto, individuate nella richiesta di rinvio per trattative di bonario componimento; con la precisazione che dallo stesso decreto impugnato emerge che nei sette mesi si sono avute ben quattro udienze di rinvio, sicchè non può neanche dubitarsi della congruità dei rinvii;

che le censure della ricorrente non attingono la ratio decidendi e risultano generiche, limitandosi ad evidenziare l’inesistenza di un intento dilatorio, senza tuttavia contestare che i detti rinvii erano rispondenti all’interesse delle parti di pervenire ad un accordo transattivo;

che del resto, posto che il decreto impugnato è stato depositato successivamente all’11 settembre 2012, non può ritenersi più deducibile il vizio di motivazione che non assuma le caratteristiche di motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 8053 del 2014);

che il secondo motivo è fondato, alla luce del principio per cui “nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione” (Cass. n. 14976 del 2015);

che dunque, rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi in questa sede ad elidere dal decreto impugnato la statuizione di compensazione delle spese;

che, in considerazione del parziale e limitato accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate per metà e poste a carico, per la restante metà, del Ministero della giustizia, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, per dichiarato anticipo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, elide dal decreto impugnato la statuizione di compensazione delle spese per metà; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per l’intero, in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge, dichiarando compensata la restante metà; dispone la distrazione delle spese, come liquidate, in favore del difensore della ricorrente, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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