Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25567 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24270/2019 proposto da:

L.B., rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA MARIA

CORDARO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 10.7.2019, il Tribunale di Messina rigettò il ricorso di L.B. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Palermo di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1. L.B., cittadino (OMISSIS) di etnia (OMISSIS), aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese d’origine nell’agosto 2015 per timore di essere perseguitato in ragione dell’attività svolta nel sostenere l’indipendenza del Biafra. Aveva precisato che anche le etnie (OMISSIS), come il movimento indipendentista Biafra, sostengono l’indipendenza dal governo centrale della Nigeria e che il padre era uno dei leader del movimento, in stretto contatto con il Presidente Kanu. Durante una manifestazione tenutasi nell’agosto 2015, mentre partecipava ad un corteo con il padre, tenendo alzata la bandiera del Biafra, la Polizia aveva sparato contro i manifestanti, uccidendo il proprio genitore. Da quel momento non aveva più partecipato a manifestazioni e cortei ed era andato via dalla Nigeria in quanto temeva per la propria incolumità.

1.2. Il Tribunale ritenne attendibili le dichiarazioni fornite dal ricorrente, oltre che riscontrate dalle fonti internazionali ma reputò insussistente il rischio di persecuzione pericolo perchè non era ricercato dalla Polizia e non aveva più partecipato a manifestazioni del gruppo indipendentista. Non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, neanche ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè non ravvisava, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata tale da minacciarne l’incolumità. Disattese la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso L.B. sulla base di quattro motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di priorità logico-giuridica, vanno esaminati in via prioritaria il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, pur avendo il Tribunale ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente circa la sua appartenenza al gruppo indipendentista (OMISSIS) e la sua partecipazione alle manifestazioni pacifiste, non ha riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria sol perchè dopo l’uccisione del padre non ne aveva più preso parte proprio per timore di essere ucciso. Il comportamento del ricorrente confermerebbe, invece, la sussistenza del fumus persecutionis, erroneamente negato dal primo giudice.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice di merito avrebbe citato una fonte dell’EASO, secondo cui sarebbe prevista la pena di morte per chi detiene materiale IPOB salvo poi considerare marginale la partecipazione del ricorrente alla manifestazione, nel corso della quale avrebbe portato la bandiera del Biafra, la maglietta con la stampa delle bandiere ed avrebbe pitturato il viso con tre strisce rosso-nero-rosso.

3.1. I motivi, che per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta sono fondati.

3.2. Il Tribunale non ha messo in dubbio l’appartenenza del ricorrente all’etnia (OMISSIS) e la sua partecipazione attiva al movimento indipendentista del Biafra. Il racconto è stato, infatti, ritenuto credibile perchè dettagliato in relazione agli scopi dell’IPOB, oltre che riscontrato dalle fonti internazionali, e, specificatamente dalle fonti EASO. Una volta accertata la sua appartenenza all’etnia IPOB, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se in Nigeria, per il solo fatto dell’appartenenza a tale etnia il ricorrente fosse soggetto a persecuzione. E’ l’appartenenza ad una minoranza, anche per etnia, a costituire il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato se nel paese di provenienza il cittadino straniero è perseguitato proprio in ragione di tale appartenenza. Il Tribunale ha omesso tale indagine in relazione alla domanda principale relativa allo status di rifugiato ritenendo che non sussistesse alcun fumus persecutionis in quanto il ricorrente aveva dichiarato che, dopo la manifestazione dell’agosto 2015, in cui aveva perso la vita il padre per mano della Polizia, non aveva più partecipato a manifestazioni indipendentiste.. Tale risoluzione si pone come conseguenza della persecuzione nei confronti degli appartenenti alle minoranze, ai quali è impedito il libero esercizio del dissenso, anche attraverso forme di protesta, come la partecipazione a cortei o manifestazioni sicchè non è corretto affermare che la persecuzione non sussiste sol perchè il ricorrente aveva cessato l’attivismo nel gruppo separatista; il Tribunale avrebbe dovuto accertare in concreto, sulla base di informazioni attuali e qualificate, se l’appartenenza all’etnia IPOB ed il dissenso con il Governo centrale, attraverso manifestazioni, volantinaggio ed altre forme di manifestazioni del pensiero, fossero oggetto di repressione da parte del Governo centrale.

3.3. Il ricorrente, in conformità con l’onere di specificità del ricorso, previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha riportato a pag. 13 il contenuto delle fonti EASO, citate nel decreto impugnato, da cui risulta la storia dell’IPOB, l’atteggiamento delle autorità nei confronti di tale movimento e la punizione di coloro che vengono trovati in possesso di materiale IPOB. Il Tribunale, pur citando tale fonte, non ha riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, con motivazione apparente poichè il decisum risulta inconciliabile con le premesse della motivazione, nella quale si sostiene che il ricorrente “si era limitato a portare la bandiera vestendo i colori dello Stato”.

3.4. In definitiva, il ricorrente ha dichiarato di non aver partecipato più a manifestazioni per il timore di essere ucciso e, detta determinazione costituisce un indice del fumus persecutionis più che una neutralizzazione del pericolo.

3.5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rimessa, per nuovo esame al Tribunale di Messina che si adeguerà al seguente principio di diritto “In tema di protezione internazionale, la circostanza che il cittadino straniero, appartenente ad una minoranza etnica o politica, si astenga dalla partecipazioni a manifestazioni o ad altre forme di manifestazioni di dissenso per timore di essere perseguitato o di essere arrestato, non esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ma costituisce un elemento da valutare ai fini dell’accertamento dell’esistenza, nel paese di provenienza, di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell’etnia e dell’appartenenza politica”.

3.6. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di cassazione.

4. Vanno dichiarati assorbiti il primo ed il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce rispettivamente la nullità della sentenza per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA