Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25567 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28051-2018 proposto da:

A.R., rappresentato e difeso dall’avvocato Manuela Agnitelli,

presso il cui studio in Roma Viale Mazzini n. 6 è elettivamente

domiciliato, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

Avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 4466 depositato il

21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 21.8.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da A.R. cittadino del Pakistan ((OMISSIS)). Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, lett. b) e c) e art. 4 oltre che motivazione illogica ed apparente, per non avere il Tribunale ritenuto credibile il particolareggiato racconto da lui reso, sulla scorta di un’unica contraddizione, incidente su aspetti secondari ed isolati. Sotto altro profilo, il decreto non ha considerato il serio indizio riferito a pregresse persecuzioni e non ha tenuto conto che, nella materia della protezione internazionale, vige il principio di attenuazione dell’onere della prova, sicchè, dato lo sforzo compiuto per circostanziare la domanda, avrebbe dovuto concludere per la credibilità di esso ricorrente.

1.1. Il motivo presenta profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

1.2. Va premesso che il ricorrente ha narrato di aver sorpreso alle quattro del mattino presso un magazzino – ove si era recato per lavoro- quattro uomini armati che avevano cercato di aggredirlo, e che poi erano fuggiti. Ha aggiunto di aver riferito alla polizia che uno dei quattro era un autista che trasportava frutta al mercato, mentre gli altri erano sicuramente talebani, e, su tale informazione, il proprietario del negozio veniva arrestato ed il magazzino chiuso. Dopo tre-quattro giorni aveva ricevuto una telefonata anonima con cui era stato minacciato di morte, perchè ritenuto responsabile di una perdita ingente: denunciato l’accaduto, le forze dell’ordine lo avevano rassicurato, ma non avevano preso provvedimenti; passato qualche altro giorno aveva subito un’imboscata mentre si trovava insieme al padre, che era rimasto ucciso. Lo zio materno ed alcuni conoscenti del padre avevano indicato alle forze dell’ordine quali possibili autori dell’agguato gli uomini sorpresi nel magazzino o il suo proprietario. Ricevuta, infine, un’altra telefonata minatoria, ove gli veniva detto che l’obiettivo dell’agguato era proprio lui, il ricorrente lasciava il Paese.

1.3. Ora, il Tribunale è pervenuto alla conclusione della non credibilità soggettiva ritenendo il racconto del tutto generico, lacunoso e contraddittorio, sia sull’appartenenza dei tre aggressori ai talebani (affermata in base al loro aspetto esteriore) sia sulla scena del magazzino (prelievo di armi, con la luce accesa, senza che nessuno facesse la guardia) alla quale avrebbe assistito. Oltre a ciò, il Tribunale ha considerato che la versione raccontata alla Commissione territoriale differiva rispetto a quella esposta al giudice delegato circa sul momento in cui avrebbe visto le armi in mano ai suoi aggressori.

1.4. E’ ben evidente che la marginalità di tale contraddizione, affermata in seno al ricorso, impinge direttamente nella valutazione di merito circa lo svolgersi della vicenda che avrebbe indotto il richiedente ad abbandonare il suo Paese, e, del resto, tale contraddizione non ha costituito l’unica ragione della argomentata conclusione di estraneità del narrato al vissuto del richiedente, conclusione che non risulta scalfita dalla generica censura di violazione di legge, in quanto la valutazione relativa alla credibilità soggettiva attiene al giudizio di fatto e non può essere in questa sede messa in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (il vizio di motivazione non è più deducibile in base al nuovo testo di tale disposizione). Il riferimento al “serio indizio” desumibile dal D.Lgs. n. 251, art. 5, comma 4 non appare, poi, effettuato a proposito, in quanto l’invocato apprezzamento indiziario inferenziale presuppone, contrariamente al caso, che siano già accertate pregresse persecuzioni o minacce.

2. Col secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 3, comma 3, artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis. Il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, lamenta il ricorrente, è stato effettuato “sull’erronea individuazione del Paese di origine”, con conseguente difetto di istruttoria.

2.1. Il motivo è infondato. Il richiedente conferma (cfr. pagg. 10 e 12 del ricorso) di provenire dalla regione del (OMISSIS) pakistano, precisamente da (OMISSIS) ubicato nel distretto di (OMISSIS), ed il Tribunale, al lume delle indicazioni dei reports inerenti proprio la zona del (OMISSIS) pakistano, che risultano esser stati consultati in conformità del dovere di cooperazione istruttoria, ha escluso la situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale di livello talmente elevato che un civile rinviato in quella zona sia sottoposto al rischio, per la sola presenza in quel territorio, ad un danno grave; situazione che, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), può appunto dar luogo alla tutela richiesta. L’assunto secondo cui nel distretto di (OMISSIS), vi sarebbe una situazione distinta dalla più ampia zona di cui fa parte, impinge nel giudizio di fatto e peraltro le parti delle informazioni tratte da Amnesty International trascritte in seno al ricorso – neppure riferite esclusivamente al predetto distretto – danno bensì conto di violazioni di diritti umani, ma non della situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, di cui si è detto, che invero costituisce il presupposto della protezione in esame.

2.2. La violazione delle disposizioni della CEDU, indicate nel titolo del motivo non è stata svolta in alcun modo in seno al motivo stesso.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, oltre che motivazione illogica, contraddittoria ed apparente.

3.1. Il motivo è inammissibile. La censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità, non rilevata dal Tribunale, e tale situazione deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti. Non può non rilevarsi, peraltro, che il Tribunale ha espressamente valutato la situazione del ricorrente in Patria, evidenziando che lo stesso colà lavorava e può far conto sul sostegno della famiglia.

8. Non va disposto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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