Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25566 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14491/2007 proposto da:

PROGIM SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELINI ANTONIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.P., B.C., B.E., G.

V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALLUSTIANA 26,

presso lo studio dell’avvocato IPPOLITO Giulio Raffaele, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUSETTI GIULIO giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/03/2006; R.G.N.167/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito l’Avvocato GIULIO RAFFAELE IPPOLITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Trento, con sentenza depositata il 7 aprile 2006, ha confermato la sentenza n. 168 del 2005 del Tribunale, che aveva rigettato la domanda della Progim s.r.l. proposta nei confronti di B.O., poi eredi del medesimo, costituitisi in lite, condannando la società appellante alla rifusione delle spese del grado. Per quanto qui ancora interessa, la Corte dopo aver analizzato criticamente le prove raccolte le ha ritenute insufficienti a dimostrare lo interesse del B. alla conclusione dello affare, conclusosi tra la proprietaria dello immobile Tre Cos, non evocata in lite, e la Ge., inizialmente convenuta per la provvigione, che invece ebbe a corrisponderla con relativa estinzione della lite.

Contro la decisione ricorre la Progim deducendo cinque motivi di ricorso, cui resiste la controparte con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire una confutazione in diritto, tenendo conto del regime dei quesiti.

3. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce vizio della motivazione per la omessa valutazione della proposta di acquisto del 7 dicembre 1999 a firma Ge.Cl., da cui si desume che la proposta irrevocabile di acquisto venne da costei rivolta a B.O. TRE COS. Proposta sottoscritta dalla Ge. e dallo agente della Progim M. A.. Il documento è stato riprodotto assieme alla parte motiva del ricorso. Si aggiunge che la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere concludente la deposizione del teste E.N., riprodotta in esteso.

Nel secondo motivo si deduce error in procedendo per la violazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione alla affermata nullità della deposizione del teste C.L., legale rappresentante della TRE COS, che aveva concluso la vendita. Il quesito a ff 16 sostiene la tesi che tale testimonianza era valida.

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per contraddittorietà, sul rilievo che sono obbligate al pagamento della provvigione le parti che il mediatore ha messo in contatto anche se diverse da quelle che addivengono alla formale stipula del negozio.

Nel quarto motivo si deduce error in iudicando e in procedendo per la mancata ammissione della testimonianza della Ge.Cl., considerata quale parte processuale e quindi incompatibile quale testimone, senza tener conto della estinzione della controversia nei suoi confronti e della sua estraneità al rapporto tra Progim e B.O.. Quesito in termini a ff 20.

Nel quinto motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta rinuncia della Progim alla audizione del teste Ge.

C..

4.CONFUTAZIONE DEI MOTIVI. I MOTIVI che deducono vizi della motivazione sono inammissibili per la mancata puntualizzazione del fatto controverso in relazione al prudente e completo apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di appello a ff da 7 ad 11 della sentenza.

La inammissibilità del primo motivo attiene ad una omessa valutazione di documento decisivo, che la parte oggi ricorrente non ha mai illustrato adeguatamente nella precedente fase del merito. Non senza rilevare che nel denunciare il vizio il ricorrente omette una analisi critica ed esauriente del documento stesso, da cui risulta che il B.O. viene nominato come agente della TRE COS, che non sottoscrive la promessa, e che la promessa stessa impegna unicamente la promessa acquirente. Deve dunque ritenersi che nella precedente fase del merito la rilevanza probatoria del documento nei confronti del B. sia stata ritenuta inidonea.

Quanto alla valutazione ed allo apprezzamento della deposizione del teste E., di cui si riproduce la deposizione, si osserva che la valutazione della attendibilità e della concludenza della stessa appare congruamente esposta a pag. 8 della sentenza di appello, che esclude che il teste abbia presenziato al conferimento dello incarico mediatorio da parte del B..

I due vizi di motivazione dedotti, in questa sede, oltre che inammissibili in quanto non individuano gli errori della logica motivazionale, sono anche manifestamente infondati essendo invece logica e corretta la motivazione data dalla Corte di appello.

Inammissibile è il terzo motivo che denuncia una contraddittorietà della motivazione, in luogo di un error in iudicando, senza peraltro precisare il fatto controverso, ma proponendo la configurazione di una mediazione atipica o indiretta, da cui desumere la illogicità della esclusione della deposizione del C.. Questa Corte non può integrare il principio della specificità e coerenza dei motivi, sostituendosi alla difesa della parte.

Inammissibile infine il quinto motivo che denuncia un error in procedendo come vizio della motivazione e quindi non formula il quesito.

Manifestamente infondati risultano il secondo ed il quarto motivo.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. risulta estraneo al contenuto della censura e fuorviante,risolvendosi nella richiesta del riesame dello interesse che da luogo alla incapacità a testimoniare; il C., per tabulas è il legale rappresentante della parte venditrice Tre Cos srl, che pur essendo estranea al giudizio era invece direttamente interessata allo affare.

Il quarto motivo denuncia come error in procedendo la mancata ammissione della testimonianza della Ge.Cl., acquirente finale dello immobile e già parte in causa, assumendosi che la estinzione del giudizio nei suoi riguardi, avendo pagato la provvigione, ripristinerebbe la sua capacità a testimoniare.

Il quesito, a ff. 20, difetta della sintesi descrittiva, ed è posto non in termini assertivi, e senza affermare nè la regula iuris che si propone, nè la regola iuris violata e le regole processuali che risulterebbero violate.

Anche a poter superare il profilo della inammissibilità riferito al quesito, la manifesta infondatezza si pone in relazione alla chiara ratio decidendi espressa dalla Corte alla pag. 10 della motivazione, dove invece si rileva la incompatibilità sussistente tra la qualità di parte, legittimata a rendere la confessione o ad offrire chiarimenti in sede di interrogatorio, e quella di testimone, obbligato a dire la verità. Non senza rilevare che la Corte considera irrilevante il capitolato di prova, e che su tale punto il motivo di ricorso è privo di autosufficienza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la PROGIM 1 S.R.L. a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre onorari e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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