Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25566 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25566 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Utili sociali
extrabilancio

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CASTIELLO

SALVATORE

residente

a

Villaricca,

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al
controricorso, dall’Avv. Gaetano Novara, domiciliato in
Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.187/08/2011 della ,Commissione Tributaria

46e-

Data pubblicazione: 14/11/2013

Regionale di Napoli

Sezione n. 08, in data

23.03.2011, depositata il 15 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25390/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.187/08/2011, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 08 il 23.03.2011 e DEPOSITATA il 15 giugno 2011, con
cui detta Commissione ha accolto l’appello del
contribuente avverso la decisione di primo grado che, a
sua volta, aveva rigettato il ricorso e la domanda di
rimborso della ritenuta di acconto, operata dal datore
di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somme erogate al
contribuente nel 2004, a titolo di incentivo all’esodo.
Il ricorso è affidato a due mezzi, con i quali la
decisione di appello viene censurata per violazione di
legge e vizio di motivazione.
2 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
3 – La CTR, in vero, ha accolto l’appello del
2

Antonino Di Blasi;

contribuente, ritenendo e dichiarando che la domanda di
rimborso era a ritenersi fondata, che il Banco di
Napoli aveva effettuato una erronea applicazione delle
normativa fiscale e che l’Agenzia Entrate aveva operato

“né a tassazione ordinaria, né a tassazione separata”.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, tenendo conto, anzitutto, del
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad
oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un
giudizio d’impugnazione di un atto
autoritativo emesso dall’Amministrazione finanziaria,
per cui e’ l’atto impugnato (o il silenzio
serbato dall’Ufficio sull’istanza del
contribuente, che ha gli stessi effetti di un atto
negativo espresso) ad

esprimere

la

posizione

processuale dell’Amministrazione nel giudizio,
posizione che non puo’ essere modificata se non
attraverso un idoneo atto di autotutela: pertanto, ove
l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa
fatta valere in giudizio non incomba
all’Amministrazione finanziaria, questa ultima non ha
l’onere di contestare espressamente i fatti affermati
dal contribuente, incombendo su questi, che chiede il
3

illegittimamente, non assoggettando l’importo erogato

rimborso, l’onere di provare la sussistenza dei
relativi in particolare, incongrua appare l’espressione
utilizzata in motivazione, secondo la quale “il Banco
di Napoli non ha assoggettato l’importo lordo né a

relazione al fatto che il contribuente ha avanzato una
domanda di rimborso.
4 bis – Altresì, considerando che “ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede
di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
4 ter -Infine, avuto riguardo al principio secondo cui
“In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un
fondo di previdenza complementare per il personale di
un istituto bancario (nella specie, il Fondo di
Previdenza complementare per il Personale del Banco di
Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio,
in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo
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tassazione ordinaria né a tassazione separata”, in

transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al
trattamento pensionistico integrativo in godimento
(cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986,

integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va,
quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui
sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta e e
costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza
che sia possibile defalcare da essa i contributi
versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art.
48 del d.P.R. n. 917 del 1986
(nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici
contributi previdenziali e/o assistenziali che non
concorrono a formare il reddito sono quelli versati in
ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass.
n.11156/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
dei richiamati principi, non avendo considerato che
incombeva sul contribuente l’onere di provare la
sussistenza del diritto alla riliquidazione ed al
rimborso e non avendo esplicitato alla stregua di quali
elementi e considerazioni logiche è stato ritenuto
sussistente il presupposto fattuale del preteso diritto

reddito della stessa categoria della “pensione

al rimborso, tenuto conto della posizione processuale
assunta dall’amministrazione finanziaria, nel giudizio
di merito e del fatto che la contribuente assume di
aver agito per il rimborso del maggior prelievo

utilizzata in motivazione, secondo la quale “il Banco
di Napoli non ha assoggettato l’importo lordo né a
tassazione ordinaria né a tassazione separata”, in
relazione al fatto che la contribuente ha avanzato una
domanda di rimborso.
6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che le deduzioni difensive, svolte dal
contribuente con la memoria 01.10.2013, non incrinano
il tessuto argomentativo sostanziale della relazione;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto per manifesta
6

fiscale; in particolare, incongrua appare l’espressione

fondatezza;
Considerato, in vero, che il Collegio condivide le
conclusioni ed i rilievi ivi svolti, secondo cui la
decisione di appello è affetta dal denunciato vizio di

sul contribuente l’onere di provare la sussistenza del
diritto alla riliquidazione ed al rimborso e non ha
esplicitato alla stregua di quali concreti elementi e
considerazioni logiche è stato ritenuto sussistente il
presupposto fattuale del preteso diritto, tenuto conto
della posizione processuale assunta
dall’amministrazione finanziaria, nel giudizio di
merito e del fatto che la contribuente assume di aver
agito per il rimborso di un maggiore e non dovuto
prelievo fiscale;
Considerato, ancora, che le sintetiche ed apodittiche
espressioni utilizzate dalla CTR, risultano incongrue e
non assolvono all’obbligo motivazionale, e che, sul
piano logico formale incomprensibile risulta la frase
“il Banco di Napoli non ha assoggettato l’importo lordo
né a tassazione ordinaria né a tassazione separata”, in
relazione al fatto che il contribuente ha avanzato una
domanda di rimborso all’Erario, nonché avuto riguardo
agli elementi pretermessi, quali evidenziati
dall’Agenzia, idonei a giustificare un diverso decisum;
7

motivazione, perchè non ha considerato che incombeva

Considerato,

quindi,

che va cassata l’impugnata

sentenza e che il Giudice del rinvio, che si designa in
altra sezione della CTR della Campania, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,

giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
Il Pre

pronuncerà nel merito e sulle spese del presente

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