Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25566 del 13/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.13/12/2016), n. 25566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 888/2015 proposto da:
F.E., rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’Avvocato Davide TARSITANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno, depositato il 25
settembre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22
settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la Corte d’appello di Salerno, in composizione collegiale, ha respinto l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, proposta da F.E. avverso il decreto con il quale il consigliere designato della medesima Corte aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio che aveva avuto in primo grado una durata complessiva di cinque anni e nove mesi, ritenendo che la durata inferiore a sei anni dovesse essere comunque qualificata come ragionevole, anche se maturata in un solo grado di giudizio, ai sensi della citata L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter;
che per la cassazione di questo decreto F.E. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha sua volta proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo;
che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;
che è preliminare l’esame del ricorso incidentale, con il quale l’amministrazione deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dolendosi che la Corte d’appello non abbia accertato la tardività della domanda di equa riparazione, alla quale si assume non si applichi la sospensione feriale dei termini;
che il motivo è infondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui, “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016);
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter e violazione del comma 2-bis del medesimo articolo, sostenendo che il termine ragionevole di sei anni, di cui al comma 2-ter, può operare solo nei casi in cui il giudizio presupposto si sia sviluppato in più gradi, non anche nel caso in cui lo stesso si sia svolto in un unico grado;
che il ricorso è fondato, alla luce del principio per cui “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 ter, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado” (Cass. n. 23745 del 2014; Cass. n. 19175 del 2015);
che la Corte d’appello si è discostata da tale principio, sicchè il ricorso va accolto, il decreto impugnato cassato e la causa rinviata per nuovo esame della domanda alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016