Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25566 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27984/2018 proposto da:

L.J., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Ferrati e Luisa

Ranucci e presso lo studio di quest’ultima in Roma Piazza

dell’Unità n. 13 è elettivamente domiciliata, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 4959 depositato

l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto dell’11.9.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate da L.J., cittadina cinese, la quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese, a causa delle persecuzioni inflitte dal governo nei confronti di chi, come essa richiedente, professa la fede cristiana appartenendo alla Chiesa domestica. Il Tribunale ha ritenuto il racconto della straniera non credibile, ed ha anche escluso la situazione di violenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato e la sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La richiedente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 135 c.p.c., comma 6 e art. 737 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10 e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.1. La ricorrente lamenta, col primo motivo, che il Tribunale ha ritenuto: a) insussistenti le ragioni della persecuzione ed il pericolo di sottoposizione a trattamento inumani e degradanti; b) non credibile il suo racconto, ed in ispecie che la fuga sia stata determinata dall’adesione al culto della Chiesa Cristiana Domestica. Tale conclusione, afferma la richiedente, risulta resa sulla scorta di motivazioni apodittiche.

1.2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce che essendo state le dichiarazioni rese ritenute vaghe e generiche, il Tribunale, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, avrebbe dovuto procedere alla sua audizione, anche, per colmare le lacune ed imprecisioni. E ciò aveva omesso di fare.

1.3. Col terzo motivo, la ricorrente contesta la conclusione di non credibilità cui è pervenuto il Tribunale, che, senza procedere ad un nuovo esame di essa richiedente le aveva addebitato imprecisioni e genericità che ben avrebbe potuto fugare sol che avesse proceduto ad un suo nuovo esame.

2. I motivi, che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, vanno rigettati.

2.1. Occorre rilevare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), (Cass. n. 15782 del 2014, n. 4138 del 2011). Tuttavia, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude che lo stesso sia gravato dell’onere l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, in quanto solo in tal caso è possibile considerare “veritieri” i fatti narrati (Cass. n. 27503 del 2018). Ed, in tal senso, l’accertamento compiuto dal Tribunale appare conforme al diritto, non potendo censurarsi il giudizio espresso con riguardo all’attendibilità del narrato, giacchè la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

In ordine alla mancata nuova audizione della richiedente, già eseguita dalla Commissione territoriale va rilevato che, come è stato precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C348/16, Moussa Sacko, “(l)a direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”.

2.3. Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37). Deve quindi concludersi nel senso che il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati

resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1,, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35 bis, comma 8, D.Lgs. cit., debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo (cfr. Cass. n. 11275 del 2019).

2.4. Nel caso in esame, il Tribunale, con diffusa motivazione ha ben spiegato le ragioni, desunte dall’audizione dalla richiedente da parte della Commissione, atte a giustificare il mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale, ragioni che non si limitano alla genericità di dati significativi del racconto – che la ricorrente afferma che avrebbe potuto integrare – ma che si fondano pure sulla rilevata implausibilità della sua mancata denuncia da parte delle autorità scolastiche, che si sarebbero limitate a condannare verbalmente l’adesione ad una fede religiosa proibita senza assumere provvedimenti di sorta; sulla mancata sottoposizione a perquisizioni nei luoghi ove la stessa aveva vissuto, nonostante la sua identificazione; sull’implausibilità degli spostamenti da e verso la Città natale ove maggiore sarebbe stato il rischio di un arresto, e ciò nell’arco di ben sette anni dalla sua conversione, nonostante l’assiduità delle riunioni con compagni di fede e la costante attività evangelica.

2.4. Resta da aggiungere che il Tribunale non ha mancato di attivare i suoi poteri di cooperazione istruttoria (cfr. pag. 6 del decreto) sulla repressione dei culti in Cina ed ha tenuto conto delle linee guida dell’UNHCR, sulle richieste di protezione per motivi religiosi pervenendo, però, a risultati diversi da quelli sperati dalla ricorrente.

3. Non va disposto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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