Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25565 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25565 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Banco Napoli
Incentivo Esodo.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona

Data pubblicazione: 14/11/2013

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
GIACOMARDO ROBERTO residente a Castello di Cisterna,
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al
controricorso, dall’Avv. Gaetano Novara, domiciliato in
Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.255/34/2011 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 34, in data
20.06.2011, depositata il 05 luglio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25248/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.255/34/2011, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 34 il 20.06.2011 e DEPOSITATA il 05 luglio 2011, con
cui detta Commissione ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate avverso la decisione di primo
grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso e la
domanda di rimborso della ritenuta di acconto, operata
dal datore di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somma
erogata al contribuente nel 2004, a titolo di incentivo
all’esodo. Il ricorso è affidato a due mezzi, con i
quali la decisione di appello viene censurata per
violazione di legge e vizio di motivazione.
2 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
3 – La CTR, in vero, ha accolto l’appello del
2

Antonino Di Blasi;

contribuente, ritenendo e dichiarando che la domanda di
rimborso era a ritenersi fondata, per avere il Banco di
Napoli effettuato una illegittima applicazione delle
norme fiscali, e che l’Agenzia Entrate non aveva

sia in ordine alla tassazione operata sia pure in
merito ai contributi volontari versati all’INPS.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, tenendo conto, anzitutto, del
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad
oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un
giudizio d’impugnazione di un atto autoritativo emesso
dall’Amministrazione finanziaria, per cui e’
silenzio

serbato

l’atto

dall’Ufficio

impugnato (o

il

sull’istanza

del contribuente, che ha gli stessi
espresso) ad esprimere

effetti di un atto negativo

la posizione processuale dell’Amministrazione nel
giudizio, posizione che non puo’ essere modificata se
non attraverso un idoneo atto di autotutela: pertanto,
ove l’onere della prova dei fatti costitutivi della
pretesa fatta valere in giudizio non incomba
all’Amministrazione finanziaria, questa ultima non ha
l’onere di contestare espressamente i fatti affermati
dal contribuente, incombendo su questi, che chiede il
3

documentato l’insussistenza dei presupposti impositivi,

rimborso, l’onere di provare la sussistenza dei
relativi presupposti (Cass. n.19187/2006, n.22567/2004,
n. 29613/2011).
4 bis – Altresì, considerando che “ricorre il vizio di

di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
4 ter – Infine, avuto riguardo al principio secondo cui
“In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un
fondo di previdenza complementare per il personale di
un istituto bancario (nella specie, il Fondo di
Previdenza complementare per il Personale del Banco di
Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e stralcio,
in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo
transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente
al trattamento pensionistico integrativo in godimento
(cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi
dell’art. 6,

comma 2,

del d.P.R. n. 917 del 1986,
4

omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede

reddito della

stessa

categoria

della

“pensione

integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va,
quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui
sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza
che sia possibile defalcare da essa i contributi
versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art.
48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente fino
al 31 dicembre 2003), gli unici contributi
previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a
formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza
a disposizioni di legge” (Cass. n.11156/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
dei richiamati principi, non avendo considerato che
incombeva sul contribuente l’onere di provare la
sussistenza del diritto alla riliquidazione ed al
rimborso e non avendo esplicitato alla stregua di quali
elementi e considerazioni logiche è stato ritenuto
sussistente il presupposto fattuale del preteso
diritto, tenuto conto della posizione processuale
assunta dall’amministrazione finanziaria, nel giudizio
di merito e del fatto che il contribuente assume di
aver agito per il rimborso del maggior prelievo fiscale
subito; in particolare, incongrua appare l’espressione

La base imponibile su cui calcolare l’imposta e’

utilizzata in motivazione, per la quale la somma
erogata “non è stata sottoposta a nessuna ritenuta”.
6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio e la

proponendosi

l’accoglimento

dell’impugnazione

per

manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che le deduzioni difensive, svolte dal
contribuente con la memoria 01.10.2013, non incrinano
il tessuto argomentativo sostanziale della relazione;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto per manifesta
fondatezza;
Considerato, in vero, che il Collegio condivide le
conclusioni ed i rilievi ivi svolti, secondo cui la
decisione di appello è affetta dal denunciato vizio di
motivazione, perchè non ha considerato che incombeva
sul contribuente l’onere di provare la sussistenza del
diritto alla riliquidazione ed al rimborso e non ha
esplicitato alla stregua di quali concreti elementi e
6

definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,

considerazioni logiche è stato ritenuto sussistente il
presupposto fattuale del preteso diritto, tenuto conto
della

posizione

processuale

assunta

dall’amministrazione finanziaria, nel giudizio di

agito per il rimborso di un maggiore e non dovuto
prelievo fiscale;
Considerato, ancora, che le sintetiche ed apodittiche
espressioni utilizzate dalla CTR, risultano incongrue e
non assolvono all’obbligo motivazionale, e che, sul
piano logico formale incomprensibile risulta
l’affermazione che la somma erogata “non è stata
sottoposta a nessuna ritenuta”, in relazione al fatto
che il contribuente ha avanzato una domanda di rimborso
all’Erario, nonché avuto riguardo agli elementi
pretermessi, quali evidenziati dall’Agenzia, idonei a
giustificare un diverso decisum;
Considerato,

quindi,

che va cassata l’impugnata

sentenza e che il Giudice del rinvio, che si designa in
altra sezione della CTR della Campania, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
7

merito e del fatto che la contribuente assume di aver

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
nte

Il Pre

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