Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25565 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 08/06/2016, dep.13/12/2016),  n. 25565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11434/2015 proposto da:

G.G., G.C., G.M.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI, 2/B, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE GUIDONI, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TRANCASSINI, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3108/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24/03//2013, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO;

udito l’Avvocato Daniele Guidoni difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Vincenzo Colacino (delega avvocato Paolo

Trancassini) difensore del controricorrente che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Suprema di Cassazione, letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Ritenuto che:

– G.G., G.C. e G.M.R. convennero in giudizio M.S., chiedendo la condanna del convenuto ad arretrare fino alla distanza legale il muro da lui edificato sul fondo finitimo a quello degli attori, a chiudere i fori – aperti sul detto muro – che convogliavano le acque meteoriche nella proprietà attorea, nonchè a risarcire il danno;

– nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Rieti condannò il M. alla chiusura dei fori di scolo delle acque meteoriche aggettanti sulla proprietà attorea; rigettò le altre domande;

– sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono G.G., G.C. e G.M.R. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso M.S.;

– i ricorrenti hanno depositato memoria;

Atteso che:

l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c., in relazione alle previsioni del piano di fabbricazione del Comune di Cittareale, per avere la Corte di Appello escluso che le opere realizzate dal convenuto potessero qualificarsi come costruzione e fossero, come tali, soggette alla disciplina sulle distanze legali) appare manifestamente infondato, in quanto – pur valendo il principio secondo cui il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall’art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative (Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 22/01/2010, Rv. 611224) – la Corte territoriale – con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità -ha escluso che la costruzione del nuovo muro abbia comportato modificazione o accentuazione del dislivello naturale, cosicchè non sussiste la dedotta violazione di legge;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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