Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25565 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23791/2019 proposto da:

P.A.K., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

ALMIENTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 697/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Lecce rigettò l’opposizione avanzata da P.A.K. avverso il diniego della protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale;

– la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione proposta dall’interessato, il quale, ora, ricorre avverso quest’ultima decisione svolgendo cinque motivi;

ritenuto che il Ministero è rimasto intimato;

ritenuto, in estrema sintesi, che la Corte locale disattese l’impugnazione, negando la sussistenza del diritto di rifugio, alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria, giudicando inattendibile la narrazione del richiedente (costui aveva dichiarato che il legame amoroso tra lui e una ragazza era inviso al padre di quest’ultima, di ceto agiato, mentre lui versava in condizioni assai modeste e, inoltre, il genitore della ragazza era di fede musulmana e lui di fede cristiana; andati a vivere per conto loro, un giorno la sua convivente era stata trovata uccisa e il padre di costei accusava dell’omicidio il richiedente, il quale era stato costretto a fuggire) e, inoltre, valutando, sulla base dei report riportati, la situazione generale di Edo State tale da non potersi affermare essere preda di violenza diffusa e indiscriminata;

ritenuto che con le cinque svolte censure il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della chiesta protezione (diritto di rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), denunziando omissione di pronunzia sui motivi d’appello (violazione degli artt. 113,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè art. 111 Cost., comma 6); mancato esercizio del potere istruttorio officioso (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8), nonchè irriducibile contrasto motivazionale; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, per non essere stata riconosciuta la protezione sussidiaria; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 8 CEDU, omesso esame di un fatto decisivo, per non essere stata riconosciuta la protezione umanitaria;

che, in sintesi, le critiche, estrapolate dalla ricapitolazione dei principi affermati e delle regole vigenti in materia di protezione internazionale, addebitano alla sentenza:

– che il racconto poteva giudicarsi non credibile, ma non illogico e la Corte locale avrebbe dovuto compiere ogni sforzo per verificarne l’attendibilità, anche mediante l’utilizzo dei canali diplomatici;

– che, pur avendo riconosciuto l’atipicità della protezione umanitaria, la sentenza ne aveva escluso la ricorrenza, limitandosi a confermare l’opinione della Commissione amministrativa;

che, al contrario di quanto affermato in sentenza, l’Edo State era preda di violenze diffuse e la sentenza non aveva valutato se il rientro in Patria sarebbe stato causa di concreto e grave pericolo per il ricorrente;

che non aveva proceduto a comparare la situazione di vulnerabilità del richiedente con le condizioni nelle quali verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, anche per la presenza di una epidemia di febbre lassa;

considerato che l’insieme delle svolte censure non supera il vaglio d’ammissibilità, valendo quanto segue:

a) piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con la stessa il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

b) sul piano della narrazione soggettiva, l’inattendibilità della stessa risulta sorretta da argomenti che non possono in alcun modo considerarsi mero simulacro; nè, sulla base della scarna e approssimativa narrazione era ipotizzabile un qualunque approfondimento istruttorio;

c) quanto alla situazione di Edo State, la decisione ha preso in esame COI aggiornate, dalle quali è dato escludere la sussistenza di quella situazione di violenza diffusa e incontrollata evocata dal ricorrente, e del pari un rischio apprezzabile di natura sanitario, in relazione all’epidemia denunziata; in definitiva risulta evidenziata una situazione di sottosviluppo e d’instabilità del Paese, diffusa, peraltro, purtroppo in molte regioni del mondo, ma non la situazione di particolare criticità dalla quale può conseguire il diritto alla protezione sussidiaria;

d) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

e) quanto alla protezione umanitaria va osservato che, per un verso la sentenza ha negato credibilità alla narrazione e, per altro, ha escluso, come si è visto, sussistenza di una situazione di violenza incontrollata nel Paese; nè il richiedente ha avanzato ragioni di soggettiva vulnerabilità o un processo di significativo e pregnante inserimento in Italia, che, tuttavia, non potrebbe costituire “fattore esclusivo, bensì mera circostanza che può ricorrere in una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata” (Cass. n. 4455/2018);

f) è appena il caso di soggiungere che le ipotizzate violazioni di legge, impropriamente evocate all’interno dello svolgimento delle censure, più prossime a una richiesta di libera revisione, che alla tipicità dello schema del ricorso per cassazione, presupporrebbero un accertamento fattuale diverso e, quindi, in definitiva, tutto il ricorso invoca un inammissibile riesame di merito;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non v’è luogo a regolamento delle spese non avendo il Ministero svolto difese;

considerato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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