Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25565 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25811-2018 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni del

foro di Brescia giusta procura in calce al ricorso elettivamente

domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui Uffici domicilia in Roma;

– intimato –

Avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 3826 depositato il

23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 23.7.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate da M.S., nato in (OMISSIS), ritenendo credibile il suo racconto, ma i fatti narrati non riconducibili a quelli previsti per il conseguimento della protezione richiesta, trattandosi, piuttosto, di migrazione economica. Avverso il predetto decreto, lo straniero propone ricorso per cassazione, eccependo, in via preliminare, l’erroneità del rito applicato e sollevando il dubbio di legittimità costituzionale: a) del D.Lgs. n. 13 del 2007, art. 21, comma 1, così come convertito dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in tema di protezione internazionale; b) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) della per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7 nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado; c) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3, comma 1; art. 24, commi 1 e 2; art. 111, commi 1, 2 e 7, per quanto concerne la previsione della non reclamabilità del decreto. Il ricorrente denuncia nel merito: la violazione e/o falsa applicazione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il Ministero ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, rilevato che, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il rito applicabile è quello in concreto osservato: il ricorso è del 3.10.2017, e l’art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 (convertito in L. n. 46 del 2017), si applica, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, ai procedimenti giudiziari sorti dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero a quelli depositati, come nella specie, dopo il 18.08.2017.

1.1. Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili per la loro irrilevanza rispetto al caso in esame.

1.2. L’elaborazione della Corte costituzionale ha difatti chiarito che la nozione di rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale postula l’accertamento che un’eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un’influenza concreta sul processo principale (Corte Cost. n. 184/2006; Corte Cost. n. 1994; Corte Cost. n. 62/1993; Corte Cost. n. 10/1982; Corte Cost. n. 90/1968; Corte Cost. n. 132/1967), e, viceversa, devono esser reputate irrilevanti, tra l’altro, le questioni che non sortirebbero alcun effetto in detto giudizio (Corte Cost. n. 113/1980; Corte Cost. n. 301/1974) o non risponderebbero in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (Corte Cost. n. 202/1991; Corte Cost. n. 211/1984; Corte Cost. n. 15/2014; Corte Cost. n. 337/2011; Corte Cost. n. 71/2009).

1.3. Nel caso in esame, i dubbi di costituzionalità sollevati non hanno in effetti assolutamente nulla a che vedere con la decisione adottata dal giudice di merito, la quale ha trovato fondamento non già nella disciplina giuridica introdotta nel 2017, bensì sulla ritenuta natura economica della migrazione, e rispetto a tale profilo la disciplina denunciata non rileva in alcun modo.

1.4. Va aggiunto, ad abundantiam, che le profilate questioni devono ritenersi manifestamente infondate, al lume dei principi posti da questa Corte (Cass. n. 17717 del 2018 e successive conformi) ed ai quali si presta adesione, secondo cui:

a) l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza;

b) la previsione del termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento;

c) il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale, potendo il legislatore sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, quale quella della celerità, esigenza decisiva per i fini del riconoscimento della protezione richiesta, tenuto, peraltro, conto che il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

2. La censura rivolta al mancato riconoscimento della protezione umanitaria è inammissibile. Il ricorrente non contrasta l’affermazione secondo cui la vicenda riferita riflette una condizione di difficoltà economica, e non deduce alcuna situazione di vulnerabilità, non rilevata dal Tribunale, tenuto conto che tale vulnerabilità deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

3. Non si fa luogo a statuizione sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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