Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25564 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 770/2007 proposto da:

T.A., T.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato TROILI

MOLOSSI Carlo Alberto, che li rappresenta e difende giusto mandato in

atti;

– ricorrenti –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NANNI NICOLA, che lo

rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4665/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2005 R.G.N. 6000/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato CARLO ALBERTO TROILI MOLOSSI;

udito l’Avvocato AMILCARE BUCETI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2005, ha confermato la sentenza n. 16594 del 2001 del Tribunale di Roma, rigettando lo appello dei T.R. e T.A., escludendo che tra i T. e B.G. fosse sorto un rapporto di prestito in relazione ad un giro di sconto di effetti bancari, versati sul conto della Auto Tuscolana s.r.l., cliente della banca Cassa di Risparmio di Roma, che aveva in corso una pratica di mutuo e che si trovava in difficoltà di liquidità, banca di cui il B. era direttore di filiale. La Corte compensava tra le parti le spese del grado.

Contro la decisione ricorrono i T. deducendo unico motivo di gravame, replica il B. deducendone la inammissibilità e la infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.

Nell’unico motivo i ricorrenti deducono error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., relativi alla disponibilità delle prove ed alla loro coerente valutazione ed il vizio della motivazione su punto decisivo e controverso del giudizio. La tesi è che il B., nella veste di direttore della agenzia della Cassa di Risparmio di Roma nel corso di un interrogatorio reso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto con citazione del 21 settembre 1993 dinanzi al tribunale di Roma aveva reso confessione, ammettendo di avere ricevuto a titolo di mutuo la somma di L. 8.882.048 di cui ai titoli cambiali scontati con la corresponsione delle somme nelle mani del direttore e si assume che tale deposizione, riprodotta per estrapolazione, risulta confermata anche dalla deposizione del teste D.G.. Il B. ricevute le somme le aveva poi riversato le somme sul conto della Auto Tuscolana, cliente della Banca, che non aveva alcun rapporto di affari con i T..

Il ricorso non merita accoglimento in quanto per l’error in iudicando difetta di specificità, posto che doveva porre in evidenza le norme di diritto violate in relazione alla fattispecie di un mutuo onerose di cui il B. si faceva garante, nel momento che effettuava la operazione di sconto di titoli in relazione alla quale i T. ottennero decreto ingiuntivo opposto e poi revocato dalla sentenza del tribunale. La difesa dei ricorrenti evita di delineare i termini della propria causa petendi ancora in questa sede, limitandosi a chiedere la restituzione di somme imprestate personalmente al direttore della Banca e non restituite. Ma sul punto la Corte, con chiara ed esauriente motivazione, a pag. 3 a 5 della sentenza, ha chiarito che i T., opposti, anzicchè proporre istanza di verificazione delle firme di girata sui titoli, dopo il formale disconoscimento da parte del B., rinunciarono alla azione cambiaria proposta con il decreto ingiuntivo, ed hanno proposto con un autonomo giudizio, introdotto con la citazione del 24 ottobre 1994 dinanzi al tribunale di Roma e poi riunito, una azione causale sostenendo di avere erogato un mutuo, quale asserito rapporto sottostante ai titoli cambiari.

La Corte, dopo un’ampia prova orale con vari testi, esaminata anche la deposizione resa in sede di interrogatorio formale dal direttore della agenzia, ha concluso che il direttore svolse un ruolo di mero intermediario dell’affare, senza la configurazione di alcun contratto oneroso di mutuo o di prestito garantito con garanzia o fideiussione personale. La motivazione sul punto appare congrua ed analitica e la c.d. confessione riprodotta nel ricorso non è tale da rappresentare un travisamento dei fatti apprezzabile come vizio della motivazione su punto decisivo. Il dedotto vizio della motivazione risulta dunque inammissibile poichè non concerne un punto decisivo in relazione alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice del riesame, considerando che l’onere della prova è a carico di chi intende far valere la esistenza del rapporto sottostante al titolo. Vedi per utili riferimenti, con riferimento alla esigenza del requisito della traditio, Cass. 5 luglio 2001 n. 9074 e Cass. 28 agosto 2004 n. 17211. Non senza rilevare che la Corte sottolinea come le cambiali vennero scontate dai T. alla società Autotuscolana, previa deduzione del relativo interesse e quindi era evidente che debitrice dei fratelli T. era solo la detta società alla quale ben potevano rivolgersi per ottenere la restituzione delle somme in base ai titoli cambiari in loro possesso, ritornati insoluti e protestati.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna T.R. e T.A. in solido a rifondere a B.G. le spese del giudizio si cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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