Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25564 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25564 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.09.10.2013
Oggetto: IRPEF

ORDINANZA

Assistenza tecnica.

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CASATI DANIELE residente a Milano, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avv. Giuseppe Mantica, elettivamente domiciliato
in Roma, via Dardanelli, 31 presso lo studio dell’Avv.
Riccardo Ottavi, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.89/02/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n.
1

9-e63
-43

a

02,

in data

Data pubblicazione: 14/11/2013

07.07.2010, depositata il 15 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
espresso adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25059/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.89/02/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 02 il 07.07.2010 e DEPOSITATA il 15 luglio 2010, con
la quale è stata confermata la decisione di primo
grado, che aveva accolto l’originario ricorso del
contribuente, avente ad oggetto impugnazione di
cartella di pagamento,emessa ai sensi dell’art.36 bis
del dpr n.600/1973, relativa ad IRPEF non versata, su
somma liquidata per incentivo all’esodo dell’anno 2003.
2 – La ricorrente Agenzia ha affidato il ricorso a due
mezzi.
3 – Il contribuente, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
4 – La preliminare questione dedotta con il primo mezzo
2

Sentito, per il controricorrente, l’Avv. Mantica;

sembra doversi esaminare alla luce del principio
secondo cui “Nelle controversie tributarie di valore
superiore a lire 5.000.000, per effetto
dell’interpretazione adeguatrice degli artt. 12, comma

dicembre 1992 n.546, fornita dalla Corte Costituzionale
con sentenza n.189 del 2000, l’inammissibilità del
ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore
abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la
parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo
fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica,
impartitole dal Presidente della Commissione
Tributaria; costituendo l’assistenza tecnica una
condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine
non può che provenire, con carattere di
pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la
mancata fissazione del relativo termine si traduce in
un vizio attinente alla regolare instaurazione del
contraddittorio; In tal caso, la riforma della
dichiarazione d’inammissibilità da parte della
Commissione Tributaria Regionale, non consente a
quest’ultima di procedere direttamente all’esame del
merito, ma impone, ai sensi dell’art.59, comma primo,
lettera b), del d.lgs. n.546 del 1992, la rimessione
della causa alla commissione provinciale, perché inviti
3

quinto, e 18, commi terzo e quarto, del d.lgs 31

il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza
tecnica, con declaratoria d’inammissibilità in caso
d’inottemperanza” (Cass. n.620/2006, n.22601/2004,
•.8369/2002).

malgoverno del trascritto principio, avendo disatteso
l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto
di difesa tecnica.
6 – Si propone di trattare la causa in Camera di
Consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt. 375 e
380 bis cpc, con il relativo accoglimento, per
manifesta fondatezza del primo mezzo.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza del primo mezzo e che, per
l’effetto, va dichiarata la nullità dell’impugnata
sentenza, di quella di primo grado e di tutti
relativi atti e che la causa va rimessa al Giudice di
primo grado, per l’adozione dei provvedimenti idonei ad
assicurare la prescritta assistenza tecnica;
4

5 – La decisione di appello, sembra avere fatto

Considerato, altresì, che le spese del giudizio di che
trattasi,
fattispecie

avuto riguardo alla peculiarità della
ed

all’epoca

consolidarsi

del

dell’applicato principio, vanno compensate;

P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiara la nullità delle sentenze
di primo e secondo grado e dei relativi atti e rimette
alla CTP di Milano, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma

il 09 ottobre 2013

DEPosn’ATo IN CANCELLERIA

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

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