Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25564 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.13/12/2016),  n. 25564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.E., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avvocato Andrea Sambati;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,in persona del Ministro protempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza n. 452/2014,

depositato il 2 ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Amina Labbate, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 7 luglio 2014 presso la Corte d’appello di Potenza, C.E. proponeva opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, avverso il decreto emesso dal consigliere designato, con cui era stata rigettata la sua domanda di equa riparazione relativa alla irragionevole durata di un procedimento penale, perchè nel giudizio presupposto non era stata presentata la istanza di accelerazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e);

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione, ritenendo che all’istanza di accelerazione da presentare nel procedimento penale potessero essere applicati i principi enunciati da questa Corte in tema di istanza di prelievo nei giudizi amministrativi e domanda di equa riparazione, sicchè anche per il procedimento penale doveva ritenersi che la mancata presentazione della prescritta istanza comportasse la non indennizzabilità della irragionevole durata verificatasi anteriormente alla entrata in vigore della disposizione;

che per la cassazione di questo decreto C.E. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 2, come novellato dal d.L. n. 83 del 2012, per avere la Corte d’appello ritenuto l’istanza di accelerazione nel processo penale quale presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento dell’equa riparazione;

che, sostiene il ricorrente, il riferimento fatto dalla Corte d’appello alla istanza di prelievo nel giudizio amministrativo sarebbe del tutto errato, stante la diversità dei due istituti;

che il ricorso è fondato;

che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, “Non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2-bis”;

che tale disposizione, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica “ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

che la disposizione di cui al comma 2-quinquies, lett. e), per la sua stessa formulazione, postula che l’istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo non abbia ancora superato la durata ragionevole stabilita dall’art. 2;

che successivamente, con la L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell’equa riparazione e, introducendo l’istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione (L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, introdotto dalla citata L. n. 208 del 2015), ha abrogato l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), prevedendo che “l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis” (L. n. 89 del 2001, art. 1-ter, comma 2, introdotto dalla L. n. 208 del 2015);

che, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis (e cioè quella risultante dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), nessuna disposizione transitoria prevede espressamente l’applicabilità della stessa nei procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 134 del 2012 (11 settembre 2012), abbiano superato la ragionevole durata;

che la soluzione interpretativa offerta dalla Corte d’appello, secondo cui in assenza di istanza di accelerazione nel procedimento penale la domanda di equa riparazione sarebbe improponibile – soluzione fondata sulla assimilazione della istanza di accelerazione alla istanza di prelievo nel procedimento penale – appare errata e non coerente con il dato letterale della disposizione citata;

che, invero, è sufficiente rilevare che, la formulazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, è stata modificata nel 2010 ad opera del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4 (poi oggetto di correzione ad opera del D.Lgs. n. 195 del 2011), prevedendosi esplicitamente che “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”;

che, all’evidenza, non è dunque predicabile alcuna equiparazione delle due discipline, l’una, propria del giudizio amministrativo, esistente sin dal 1907; l’altra, introdotta nel 2012, e prevista per il solo processo penale, finalizzata unicamente ad introdurre una condizione per poter ottenere l’equa riparazione per il caso in cui il procedimento penale si sia irragionevolmente protratto;

che solo con la L. n. 208 del 2015, come rilevato, l’istituto dei rimedi preventivi è stato introdotto in via generale per le varie tipologie di procedimenti (L. n. 89 del 2001, artt. 1-bis e 1-ter, introdotti dalla citata L. n. 208 del 2015);

che, peraltro, dalla formulazione letterale dell’art. 2-quinquies, lett. e), si desume la inapplicabilità della stessa ai procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, avessero già superato la ragionevole durata, atteso che il termine per la presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla entrata in vigore della legge di conversione, con evidente mutamento dei presupposti applicativi della disposizione stessa;

che risulta, dunque, evidente l’errore nel quale è incorsa la Corte d’appello di Potenza nell’escludere il diritto all’equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento penale presupposto – nel quale la durata ragionevole era stata superata da tempo – a causa della mancata presentazione della istanza di accelerazione nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della L. n. 134 del 2012;

che resta, ovviamente, ferma la possibilità del giudice di merito di valutare il comportamento dell’imputato nel giudizio presupposto al fine di desumerne elementi significativi ai fini della determinazione dell’indennizzo;

che, dunque, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto: “in tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e) – a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo “quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2-bis” – non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2-bis della medesima legge”;

che al giudice di rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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