Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25564 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24281/2019 proposto da:

J.S., rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA

MARCIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. 6219/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.S., nata in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. 6219/2019, pubblicato il 10 luglio 2019 e comunicato in pari data, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale ha ritenuto non integrati i requisiti per la protezione internazionale, stante il carattere privato della vicenda che ha portato la ricorrente a lasciare il Paese d’origine; ha evidenziato l’assenza di rischi in caso di rimpatrio, in ragione della situazione compressiva dell’area di provenienza; ha escluso profili di vulnerabilità.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e si lamenta che il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non avrebbe esaminato l’effettiva situazione sociale, politica ed economica della Nigeria, e sarebbe venuto meno ai doveri di cooperazione istruttoria. La ricorrente contesta, in particolare, che il Tribunale non avrebbe acquisito informazioni ed approfondite, e richiama il sito (OMISSIS) del MEF aggiornato all’aprile 2019 nel quali si riferisce della segnalazione proveniente dalla polizia nigeriana dell’aumento di violenze legate a rituali sacrificali.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, costituito dai presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. La ricorrente contesta la mancata comparazione tra la sua condizione di vita attuale e quella che si troverebbe a dover fronteggiare in caso di rimpatrio (è richiamata Cass. 23/02/2018, n. 4455).

3. I motivi sono privi di fondamento.

3.1. Il Tribunale ha accertato, a mezzo di siti ufficiali aggiornati al 2018, che nell’area di provenienza della ricorrente non esiste una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha ritenuto, quanto alla vicenda individuale narrata dalla ricorrente, che non è configurabile un serio rischio di atti persecutori in caso di rimpatrio, potendo la ricorrente tutelarsi dalle minacce della matrigna sia attraverso l’intermediazione paterna sia rivolgendosi alle autorità competenti.

La conclusione non è scalfita dal motivo di ricorso, che si limita a contestare la mancata cooperazione istruttoria richiamando il sito (OMISSIS), i cui scopi e funzioni non’ sono del tutto coincidenti con quelli propri dei procedimenti di protezione (così Cass. 12/05/2020, n. 8819).

3.2. Analogamente è a dirsi con riferimento all’accertamento dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale ha evidenziato l’assenza di radicamento della ricorrente, ritenendo correttamente che a tal fine non siano sufficienti la conoscenza della lingua italiana ed un contratto di lavoro a tempo determinato, e di conseguenza ha escluso di dover procedere alla valutazione comparativa, così facendo corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata anche dalla ricorrente (per tutte, Cass. n. 4455 del 20918, cit.).

4. Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetto il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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