Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25564 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24099/2018 proposto da:

Y.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Bardi, del

foro di Milano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 3589 depositato il

17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 17.7.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate Y.M., cittadino del (OMISSIS), il quale aveva narrato di esser stato cacciato dal suo villaggio a causa della scoperta della sua omosessualità. Il Tribunale ha ritenuto poco credibile il racconto del richiedente, ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, del pari insussistente la situazione di conflitto armato nella regione di sua provenienza, e non ravvisabili presupposti tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno umanitario.

Per la cassazione del decreto, ricorre il richiedente con due mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi del proposto ricorso, si deduce: a) la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; b) l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio relativo alla condizione di omosessualità di esso ricorrente.

2. I motivi, da valutarsi congiuntamente sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

3. Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il decreto è tutt’altro che nullo per difetto di motivazione. Esso, infatti, espone diffusamente le ragioni della fuga esposte dal ricorrente (pagg. 4 e 5) le considerazioni della ritenuta sua non credibilità (pagg. 6 e 7) circa: la dichiarata omosessualità, le aggressioni subite, la data dell’espatrio, la sussistenza di contatti con la famiglia in patria, le aggressioni riferite ed infine, ma non da ultimo, circa le generalità declinate, modificate quanto al nome ed alla data di nascita. Il decreto non omette neppure di richiamare pertinenti principi di diritto, correttamente applicati.

4. Il fatto che si assume non esaminato è stato invece oggetto di puntuale disamina e ritenuto non credibile, anche al lume dei criteri elaborati da UNHCR per la valutazione delle domande fondate sull’orientamento sessuale, tenuto conto della genericità del racconto, della mancanza di alcuna elaborazione del vissuto e dell’assenza di percorsi che abbiano condotto a sentirsi “diverso”.

5. Resta da aggiungere che l’affermata non credibilità del richiedente – accertamento che non è stato direttamente impugnato – si è riflessa negativamente, anche, sulla richiesta di protezione umanitaria, in riferimento alla quale il ricorrente ha omesso di esporre specifiche ragioni di vulnerabilità.

6. Non si fa luogo a statuizione sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA