Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25564 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24099/2018 proposto da:
Y.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Bardi, del
foro di Milano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 3589 depositato il
17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
GIOVANNA SAMBITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 17.7.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate Y.M., cittadino del (OMISSIS), il quale aveva narrato di esser stato cacciato dal suo villaggio a causa della scoperta della sua omosessualità. Il Tribunale ha ritenuto poco credibile il racconto del richiedente, ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, del pari insussistente la situazione di conflitto armato nella regione di sua provenienza, e non ravvisabili presupposti tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno umanitario.
Per la cassazione del decreto, ricorre il richiedente con due mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha depositato difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi del proposto ricorso, si deduce: a) la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; b) l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio relativo alla condizione di omosessualità di esso ricorrente.
2. I motivi, da valutarsi congiuntamente sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
3. Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il decreto è tutt’altro che nullo per difetto di motivazione. Esso, infatti, espone diffusamente le ragioni della fuga esposte dal ricorrente (pagg. 4 e 5) le considerazioni della ritenuta sua non credibilità (pagg. 6 e 7) circa: la dichiarata omosessualità, le aggressioni subite, la data dell’espatrio, la sussistenza di contatti con la famiglia in patria, le aggressioni riferite ed infine, ma non da ultimo, circa le generalità declinate, modificate quanto al nome ed alla data di nascita. Il decreto non omette neppure di richiamare pertinenti principi di diritto, correttamente applicati.
4. Il fatto che si assume non esaminato è stato invece oggetto di puntuale disamina e ritenuto non credibile, anche al lume dei criteri elaborati da UNHCR per la valutazione delle domande fondate sull’orientamento sessuale, tenuto conto della genericità del racconto, della mancanza di alcuna elaborazione del vissuto e dell’assenza di percorsi che abbiano condotto a sentirsi “diverso”.
5. Resta da aggiungere che l’affermata non credibilità del richiedente – accertamento che non è stato direttamente impugnato – si è riflessa negativamente, anche, sulla richiesta di protezione umanitaria, in riferimento alla quale il ricorrente ha omesso di esporre specifiche ragioni di vulnerabilità.
6. Non si fa luogo a statuizione sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019