Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25563 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25563 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud . 09.10.2013
Oggetto : IRPEF
Banco Napoli RIMBORSO
Incentivo esodo.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
SEPE ANGELO residente a Napoli, rappresentato e difeso,
giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv.
Gaetano Novara, elettivamente domiciliato in Roma,
presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.248/45/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli

Sezione n.

Data pubblicazione: 14/11/2013

45,

in data

17.02.2011, depositata il 10 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25052/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.248/45/2011, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 45 il 17.02.2011 e DEPOSITATA il 10 giugno 2011, con
cui detta Commissione ha accolto l’appello del
contribuente, avverso la decisione di primo grado che,
a sua volta, aveva rigettato il ricorso e la domanda di
rimborso della ritenuta di acconto, operata dal datore
di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somma erogata al
contribuente nel 2006, a titolo di incentivo all’esodo.
Il ricorso è affidato a due mezzi, con i quali la
decisione di appello viene censurata per violazione di
legge e vizio di motivazione.
2 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
3 – La CTR, in vero, ha accolto l’appello del
contribuente, ritenendo e dichiarando che la domanda di
2

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

rimborso, alla stregua della documentazione in atti,
era a ritenersi fondata, per avere il Banco di Napoli
effettuato una erronea applicazione delle norme
fiscali.

esaminare e decidere, tenendo conto, anzitutto, del
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
il processo tributario, anche nel caso in cui abbia
ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce
sempre un giudizio d’impugnazione di un atto
autoritativo emesso dall’Amministrazione finanziaria,
per cui e’ l’atto impugnato (o il silenzio
serbato dall’Ufficio sull’istanza del contribuente,
che ha gli stessi effetti di un atto negativo
espresso) ad esprimere la posizione
processuale dell’Amministrazione
posizione

che

nel

non puo’ essere modificata

giudizio,
se non

attraverso un idoneo atto di autotutela: pertanto, ove
l’onere

della

prova

dei fatti costitutivi della

pretesa fatta valere in giudizio non incomba
all’Amministrazione finanziaria, questa ultima non ha
l’onere di contestare espressamente i fatti
affermati dal contribuente, incombendo su questi, che
chiede il rimborso, l’onere di provare la sussistenza
dei relativi presupposti (Cass. n.19187/2006,
3

4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi

n.22567/2004, n. 29613/2011).
4 bis – Altresì, considerando che “ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede
di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,

motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
4 ter – Infine, avuto riguardo al principio secondo cui
“In tema di IRPEF, la prestazione di capitale
che un fondo di previdenza complementare per il
personale di un istituto bancario (nella specie, il
Fondo di Previdenza complementare per il Personale del
Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e
stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza
di un accordo transattivo risolutivo di ogni
rapporto

inerente al trattamento pensionistico
(cosiddetto

integrativo in godimento
costituisce, ai sensi

dell’art.

6,

“zainetto”),

comma

2,

d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della
categoria della “pensione integrativa” cui il
4

del
stessa

nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di

dipendente

ha

rinunciato

e

va,

quindi,

assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe
stata sottoposta la predetta forma di pensione.

calcolare l’imposta e

costituita dall’intera somma versata dal
senza

che

sia possibile

defalcare

da

fondo,
essa

contributi versati, in quanto, ai sensi della lett.
a)

dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo

vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici
contributi previdenziali e/o assistenziali che non
concorrono a formare il reddito sono quelli versati in
ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass.
n.11156/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
dei richiamati principi, non avendo considerato che
incombeva sul contribuente l’onere di provare la
sussistenza del diritto alla riliquidazione ed al
rimborso e non avendo esplicitato alla stregua di quali
concreti elementi e considerazioni logiche è stato
ritenuto sussistente il presupposto fattuale del
preteso diritto, tenuto conto della posizione
processuale assunta dall’amministrazione finanziaria,
nel giudizio di merito e del fatto che la contribuente
assume di aver agito per il rimborso di un maggiore e
non dovuto prelievo fiscale; in particolare, incongrua
5

base imponibile su cui

La

appare l’espressione utilizzata in motivazione, secondo
la quale “il Banco di Napoli non ha assoggettato
l’importo lordo né a tassazione ordinaria né a
tassazione separata”, in relazione al fatto che il

6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi

l’accoglimento

dell’impugnazione

per

manifesta fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino
Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che le deduzioni difensive, svolte dal
contribuente con la memoria 01.10.2013, non incrinano
il tessuto argomentativo sostanziale della relazione;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto per manifesta
fondatezza;
Considerato, in vero, che il Collegio condivide le
conclusioni ed i rilievi ivi svolti, secondo cui la
decisione di appello è affetta dal denunciato vizio di
motivazione, perchè non ha considerato che incombeva
6

contribuente ha avanzato una domanda di rimborso.

sul contribuente l’onere di provare la sussistenza del
diritto alla riliquidazione ed al rimborso e non ha
esplicitato alla stregua di quali concreti elementi e
considerazioni logiche è stato ritenuto sussistente il

della posizione processuale assunta
dall’amministrazione

finanziaria,

nel giudizio di

merito e del fatto che la contribuente assume di aver
agito per il rimborso di un maggiore e non dovuto
prelievo fiscale;
Considerato, ancora, che le sintetiche ed apodittiche
espressioni utilizzate dalla CTR, risultano incongrue e
non assolvono all’obbligo motivazionale, e che, sul
piano logico formale incomprensibile risulta la frase
“il Banco di Napoli non ha assoggettato l’importo lordo
né a tassazione ordinaria né a tassazione separata”, in
relazione al fatto che il contribuente ha avanzato una
domanda di rimborso all’Erario, nonché avuto riguardo
agli elementi pretermessi, quali evidenziati
dall’Agenzia, idonei a giustificare un diverso decisum;
Considerato, quindi, che va cassata l’impugnata
sentenza e che il Giudice del rinvio, che si designa in
altra sezione della CTR della Campania, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
7

presupposto fattuale del preteso diritto, tenuto conto

giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e

Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
Il P es dente

rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

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