Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25563 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22661/2019 proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA DANIELA

SACCHI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. 5487/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.B., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. 5487/2019, pubblicato il 27 giugno 2019 e comunicato il 2 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale ha confermato sia il giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente, sia la valutazione di insussistenza nel Paese d’origine di condizioni socio-politiche tali da rendere rischioso il reimpatrio, sia la mancanza di profili di vulnerabilità in capo al richiedente.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sotto il profilo della mancata applicazione del principio di attenuazione dell’onere della prova in capo al richiedente protezione.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e si contesta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alla situazione del Paese d’origine.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per mancato assolvimento, da parte del Tribunale, del dovere di cooperazione istruttoria.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 e si lamenta il mancato riconoscimento della protezione per motivi umanitari, nonostante il livello di integrazione raggiunto dal richiedente.

5. I motivi sono privi di fondamento ove non inammissibili.

5.1. In premessa va richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti, dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (ex multis, Cass. 09/07/2020, n. 14674).

5.1.1. Nella vicenda in esame il Tribunale, dopo avere dato conto nel dettaglio della storia narrata dal richiedente, ha escluso che i maltrattamenti in famiglia fossero sussumibili in alcuno dei motivi di persecuzione tipizzati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, rilevando inoltre che la raggiunta maturità psicofisica del ricorrente consentirebbe senz’altro al richiedente di vivere autonomamente, una volta rientrato nel Paese d’origine, svincolandosi dalle difficili relazioni parentali.

La valutazione così espressa risulta effettuata nel rispetto dei criteri di legge, e pertanto si sottrae alla censura prospettata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.2. Il Tribunale ha poi respinto la domanda di protezione sussidiaria avendo accertato che in Senegal non si registra una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata tale da integrare il presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), come enucleato dalla giurisprudenza anche sovranazionale (ex multis, Corte di giustizia, sentenza C465/07, Elgafaji), e ciò ha fatto richiamando il contenuto del sito Viaggiare Sicuri del MAE aggiornato al 2019.

L’accertamento, che pure è stato fatto sulla base di un sito che ha scopi e funzioni non del tutto coincidenti con quelli propri dei procedimenti di protezione, non è adeguatamente contestato dal ricorrente, che non ha indicato le fonti dalle quali emergerebbe una situazione diversa da quella accertata dal Tribunale, e ciò comporta l’inammissibilità della censura per genericità (ex multis, Cass. 18/02/2020, n. 4037; Cass. 21/10/2019, n. 26728).

5.3. Priva di specificità è anche la denuncia di violazione del dovere di cooperazione istruttoria, che il ricorrente prospetta con riferimento all’accertamento della situazione esistente nel Paese d’origine. Il dovere di cooperazione istruttoria sorge, e non può essere diversamente, solo a fronte della descrizione, da parte del richiedente protezione, di situazioni di rischio per la vita o per l’incolumità fisica, che nella specie è stata esclusa dal Tribunale, con valutazione rispettosa dei criteri legali e non ulteriormente sindacabile.

5.4. Risulta infondata, infine, la censura prospettata con il quarto motivo.

Il Tribunale ha argomentato il diniego di protezione umanitaria sul rilievo della mancanza di allegazioni, e della non raggiunta autonomia del ricorrente, ancora inserito in struttura di accoglienza e dall’esame degli atti, al quale questa Corte ha proceduto sulla base dell’indicazione fornita a pag. 16 del ricorso, ha emerso che non vi era stata produzione del contratto di locazione richiamato dal ricorrente.

6. Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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