Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25563 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23923-2018 proposto da:

K.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Cainarca,

elettivamente domiciliato in Roma viale Regina Margherita 239,

presso lo studio dell’Avv. Valentina Valeri, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 3017 depositato il

2/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 2.7.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate da K.L., cittadino della (OMISSIS), il quale aveva narrato di esser fuggito dal suo Paese, per il comportamento della madre che era andata via quando esso richiedente aveva 15-16 anni – lasciando la comunità malinkè per unirsi a gruppi di etnia Peul. Il ricorrente ha affermato di temere di rientrare in Guinea, perchè il fratello era fuggito e la sorella era morta.

Il Tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente credibile limitatamente alla provenienza dichiarata ed alle condizioni personali e sociali, del tutto inattendibile in ordine alle ragioni dell’espatrio, non avendo riferito di violenze e minacce a causa della scelta della madre, ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, del pari insussistente la situazione di conflitto armato nella regione di sua provenienza, nè ravvisabili presupposti tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno umanitario.

Per la cassazione del decreto, ricorre il richiedente con due mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in punto di mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente afferma che la portata precettiva di dette disposizioni mira a tutelare dal rischio che correrebbero) in ipotesi di rimpatrio i soggetti colpiti da “emergenze umanitarie determinate da condizioni socio economiche drammatiche in conseguenza di guerre (civili e non) ancorchè cessate o limitate ad un territorio limitrofo”. A tale stregua, afferma il ricorrente, il titolo di soggiorno doveva essergli riconosciuto, tenuto conto che la condizione della Guinea è notoria per l’assenza di protezione giudiziaria, per la diffusa corruzione, per il deficitario sistema sanitario e di assistenza sociale.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere il Tribunale escluso la protezione sussidiaria senza procedere ad acquisire le necessarie informazioni sulla situazione del Paese e della regione di sua provenienza, e ciò in violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sull’Ufficio.

3. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità attenendo a misura di protezione pozione rispetto a quella umanitaria, è inammissibile. Il ricorrente fa le mostre di non avvedersi che l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato è stata in concreto esclusa dal Tribunale, che, pur in assenza di allegazioni in tal senso da parte dello straniero, che ha esposto un racconto poco intelligibile (qualificato opaco) e non ulteriormente esplicitato in seno al ricorso (in parte qua totalmente silente), non si è sottratto al dovere di cooperazione istruttoria, provvedendo ad escludere la ricorrenza dei rischi tutelati dalla lett. c) dell’art. 14 menzionato, sulla scorta di specifici reports espressamente menzionati e pure trascritti.

4. Anche il primo motivo è inammissibile. A fronte della considerazione del decreto impugnato, secondo cui in “assenza di ogni indicazione circa una individuale e personale condizione di vulnerabilità vissuta e/o che potrebbe vivere se facesse ritorno in Guinea” tanto più tenuto conto della carenza di credibilità circa le ragioni dell’espatrio, il ricorrente formula una censura del tutto generica e non deduce quale situazione di personale vulnerabilità sotto un profilo economico, sanitario, familiare e politico sarebbe stata in tesi pretermessa. E se è vero che la situazione di vulnerabilità va sempre riconnessa al rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, è altrettanto vero che detta vulnerabilità comunque deve riguardare la posizione del singolo richiedente, diversamente infatti si dovrebbe avere riguardo alla situazione dell’intero Paese.

5. Non si fa luogo a statuizione sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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