Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25562 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 588/2007 proposto da:

F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato VERINO Mario Ettore, che

lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA PERUGIA in persona del Vicepresidente pro tempore Sig.

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G B

MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell’avvocato SEGARELLI Umberto, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MINCIARONI MASSIMO

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/09/2006 R.G.N. 357/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MARIO ETTORE VERINO;

udito l’Avvocato FABIO BLASI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Perugina, con sentenza pubblicata il 6 settembre 2008, ha confermato la sentenza del tribunale del 2 aprile 2002, che aveva respinto la domanda proposta da F.O. nei confronti della Provincia di Perugia, in relazione alla confisca illegittima di una famiglia di cinghiali ibridi, sul rilievo della predominanza in essi del carattere fenotipico di cinghiale selvatico, come tale non allevabile.

Per quanto qui ancora interessa la Corte riteneva che la Provincia di Perugina si trovasse in una situazione di errore scusabile, per la ragione che lo accertamento della natura ibrida degli animali risultava dai primi accertamenti della polizia veterinaria e da una relazione dello zoologo provinciale del 15 ottobre 1992, di guisa che la azione di prevenzione della provincia aveva dato luogo al provvedimento di confisca, opposto dinanzi al pretore e quindi annullato dalla Corte di Cassazione su ricorso del F.. Il F. avvalendosi del giudicato esterno, chiedeva il ristoro dei danni ingiusti in relazione ad una prolungata, infruttuosa ed onerosa custodia degli animali, protrattasi dal febbraio 1992 al gennaio 1997, con conseguenti spese e con la perdita del lucro derivante dalla impossibilità di vendere i cinghiali e di farli ulteriormente riprodurre.

Contro la decisione ricorre il F. deducendo due motivi di censura, resiste la Provincia con controricorso.

Le parti hanno prodotto memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso, ratione temporis è soggetto alla disciplina dei quesiti, ed in particolare allo art. 366 bis cod. proc. civ..

IL PRIMO MOTIVO viene prospettato come error in iudicando per violazione dei principi di cui all’art. 2043 c.c., con riguardo alla responsabilità della pubblica amministrazione, alla luce di due orientamenti giurisprudenziali, dei quali il primo – Cass. sez. 1^ 7 aprile 1994 n. 3293 – esclude che la P.A. possa giovarsi dello errore scusabile dei propri funzionari in presenza di attività amministrativa sfociata nella emanazione di provvedimenti illegittimi, quali sono i provvedimenti di confisca ablativi della proprietà privata e della disponibilità commerciale e riproduttiva di cinghiali ibridati. La seconda si richiama alla nota sentenza delle SU civili 1999 n 500 con una errata interpolazione del punto n. 12 lettera d. della motivazione, dove si conferma che la imputabilità della pubblica amministrazione si accerta in concreto per dolo o per colpa,e non già con criteri di responsabilità oggettiva o in re ipsa.

Il quesito finale di questa sintesi incompleta e con un dictum malriferito è posto in astratto: “si chiede alla Corte di pronunziarsi sui criteri dei giudici del doppio grado, al fine di valutare la effettiva sussistenza della responsabilità della Pubblica amministrazione in presenza di una attività sfociata in atti illegittimi, di per sè ravvisatale nella violazione di una norma operata con la emanazione dello atto e la esecuzione dello stesso”.

Il quesito è dunque inammissibile per difetto di specificazione della norma o delle norme che hanno reso illegittimo il provvedimento di confisca, nè viene dedotto e riprodotto il giudicato esterno di questa Corte sulle ragioni della illegittimità, nè viene censurata la motivazione della Corte di appello – la cui sentenza è la sola a poter essere censurata – nella parte in cui, a pag. 11 condivide il giudizio del tribunale sulle circostanze di fatto e di incertezza scientifica sulle possibilità di ritrasmissione delle caratteristiche genetiche del cinghiale, rendendo impossibile di qualificare come suini degli animali, determinando un provvedimento di cautela per la tutela dello ambiente dallo impatto sul territorio da parte dei meticci ottenuti. Manca inoltre la c.d. autosufficienza, proprio in relazione alla indicazione dei criteri guida violati da provvedimento ed oggetto del suo annullamento.

La astrattezza del quesito e la incompletezza della sintesi descrittiva rendono inammissibile il primo motivo. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi consolidata: vedi SU 1 ottobre 2007 n. 20603 e successive CONFORMI. Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e della normativa di riferimento con specifico riguardo alla L. n. 968 del 1977, art. 19 e dello art. 5 del regolamento attuativo della Regione Umbria, in ordine al nesso psicologico, ed ulteriore difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Il quesito di diritto, sia pure imperfettamente formulato, in quanto contiene una prima censura per error in iudicando, chiaramente specificata per la relazione tra le norme che si assumono violate, con la deduzione della responsabilità soggettiva della Pubblica amministrazione per inescusabile ignoranza della legge, ed una contestuale censura per vizio della motivazione, contraddittoria sul punto dell’errore scusabile, viene così formulato:

“Si chiede alla Corte di pronunciarsi in merito ai criteri assunti dai giudici del doppio grado, relativamente allo specifico caso in cui la Amministrazione, pur avendo o dovendo avere piena contezza circa la esclusiva applicabilità alla fauna selvatica delle menzionate disposizioni restrittiva,in alcun modo estensibili, in via analogica od interpretativa, a diverse ipotesi di allevamento o detenzione di esemplari domestici od ibridi, si determinava alla adozione di un provvedimento ablatorio, disattendendo le istanze di partecipazione del privato, se sia ravvisabile l’errore ovvero sussistano gli estremi per la inescusabile ignoranza della legge e la piena ed esclusiva responsabilità della amministrazione e lo obbligo ineludibile di rifondere il danno cagionato”.

La Corte ritiene che la censura formulata con le puntualizzazioni delle leggi violate, tra di loro coordinate, sia fondata. Ed in vero la decisione di questa Corte con sentenza del 3 gennaio 1997 n. 15, costituente giudicato esterno tra le parti, espressamente menzionata nel contesto del ricorso, annulla il provvedimento di confisca per la errata applicazione dell’art. 5 del Regolamento regionale n. 3 del 1984 nei confronti di esemplari ibridi di suini, emesso con argomentazioni inadeguate e contraddittorie in merito alla prevalenza delle caratteristiche del cinghiale.

Lo annullamento attiene al mancato esercizio della attività discrezionale vincolata, dove il vincolo è nella determinazione della res animale che si intende sottrarre al libero commercio e riproduzione per ragioni di salute e di tutela ambientale. Erra dunque la Corte di appello laddove esclude la imputabilità soggettiva della pubblica amministrazione, che non esercita la propria discrezionalità vincolata e la autotutela diretta a rimuovere il provvedimento illegittimo e tale da determinare danno ingiusto al proprietario degli animali confiscati. La posizione soggettiva della Provincia non si giova, ma si aggrava per non aver corretto ma coperto lo errore dei propri funzionari, la cui colpa era agevole desumere attraverso la corretta valutazione delle caratteristiche morfologiche degli ibridi secondo le norme vigenti.

RESTA altrettanto evidente che la individuazione del fatto controverso, non chiaramente esposta nel quesito, si desume chiaramente con riferimento al giudicato esterno, e che la motivazione data dalla Corte di appello sulla ed esimente della responsabilità della Provincia, sia del tutto illogica e carente.

In conclusione il ricorso è inammissibile quanto al primo, ma fondato quanto al secondo motivo, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte di Perugia in diversa composizione, che si atterrà al giudicato esterno in punto di illegittimità della confisca, e valuterà il danno patrimoniale emergente e per lucro cessante, attenendosi ai parametri di mercato e considerando il danno come debito di valore.

La Corte di Perugina è vincolata al seguente principio di diritto:

nella fattispecie in cui il provvedimento di confisca di maiali ibridi venga annullato per illegittimità con conseguente danno ingiusto per il proprietario, questi ha diritto di proporre azione di danno verso la Amministrazione provinciale che non ha immediatamente provveduto con atti di autotutela a rimuovere gli effetti dannosi del provvedimento illegittimo. Il danno patrimoniale da illecito è risarcito secondo i criteri di cui all’art. 2043 cod. civ., e segg., sia come danno emergente che come lucro cessante.

La Corte perugina provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso,accoglie il secondo e cassa in relazione, rinviando alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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