Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25562 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.27/10/2017),  n. 25562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati RUSSO SERGIO, SPERLONGANO PAOLO, con studio in NAPOLI

CENTRO DIREZIONALE – ISOLA E/4 PALAZZO FADIM giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 355/2013 della COMM. TRIB. REG. della

Campania, depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE Maria Enza;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Mastroberardino Paola che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito per il resistente l’avvocato CASELLI che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.V. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 355/46/13 dep. 22.10.2013, che su impugnazione di avviso di accertamento induttivo del reddito (ai fini Irpef, anno 2004) derivante da mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione di licenza di taxi, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello del contribuente.

La C.T.R. ha qualificato cessione di azienda il trasferimento della licenza taxi con correlativo obbligo di presentazione della dichiarazione ed esposizione come reddito il dato relativo alla plusvalenza realizzata con la cessione ed ha ritenuto ininfluente il fatto che il contribuente fosse socio di cooperativa ai fini della dichiarazione del valore acquisito a seguito della voltura della licenza e congruo il valore accertato. Ciò in quanto l’appartenenza alla cooperativa non esclude la natura imprenditoriale dell’attività, anche in relazione alla cessione del titolo legittimante la stessa, introitato interamente dal cedente.

L’Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso C.V. deduce violazione di legge (L. n. 21 del 1992, art. 7; L. n. 212 del 2000, art. 7): il contribuente, quale socio della cooperativa alla quale ha conferito in comodato d’uso l’autovettura e la licenza, non è imprenditore ed ha percepito unicamente redditi da lavoro dipendente, per cui non era tenuto a dichiarare alcunchè ai fini Irpef. In ogni caso non vi è nella sentenza alcun riferimento al procedimento di calcolo utilizzato per la determinazione della plusvalenza e l’accertamento manca della documentazione in esso richiamata.

2. Il motivo è infondato a va rigettato.

2.1. Ai fini del trattamento fiscale del reddito derivante dalla cessione della licenza taxi, va premesso che l’attività esercitata dal tassista, in relazione al dato testuale di cui all’art. 2195, n. 3, che qualifica imprese commerciali le attività di trasporto, è di natura imprenditoriale (basata quindi sul principio di economicità): trattasi specificamente di piccolo imprenditore (ex art. 2083 c.c., v. Cass. 21123/2010), specificamente imprenditore artigiano, come espressamente qualificato dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, comma 1, lett. a) (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea L. n. 21 del 1992: v. Cass. n. 2052 del 2017).

2.2. A tale qualifica di imprenditore non osta, in via di principio, il fatto, peraltro non dimostrato, che il ricorrente, pur titolare di licenza di taxi, fosse un “dipendente”.

La partecipazione ad una cooperativa non è, difatti, dato significativo di per sè del trattarsi di lavoro subordinato essendo, da solo, un elemento ambiguo, nè il ricorrente, a ciò onerato, risulta avere offerto nella fase di merito, o nella presente nei limiti in cui è consentito, elementi in fatto a sostegno che così andasse qualificato il suo rapporto con la cooperativa. Peraltro è ragionevole presumere il contrario di quanto semplicemente affermato dal contribuente, ovvero che, come risultante in analoghe vicende di fatto, (Cass. n. 22112 del 16/10/2006; n. 23327 del 2010), la cooperativa di tassisti in questione corrisponda al comune caso di cooperativa tra imprenditori per la gestione di servizi comuni (tipici quelli di istituzione di centrali comuni di chiamata tipo “radiotaxi”). Si è anche affermato, comunque (Cass. n. 7883 del 2016, n. 18435 del 2017), che il corrispettivo per la cessione di licenza di taxi non presenta alcun collegamento con l’eventuale rapporto di lavoro tra il cedente e la società cooperativa, la quale resta estranea alla vendita.

3. Col secondo motivo si deduce omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione per avere la C.T.R. ritenuto che il socio di una cooperativa di trasporto possa svolgere contemporaneamente l’attività in modo autonomo e in rapporto di dipendenza. Peraltro è il Comune e non il cedente a trasferire la licenza ad altro soggetto, L. n. 21 del 1992, ex art. 9, comma 1.

Il motivo è inammissibile. Vigendo ratione temporis l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato è escluso per il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Va sul punto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 8053 del 07/04/2014) secondo cui la riformulazione della norma indicata deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Situazioni queste non ricorrenti nel caso di specie.

4. In conclusione il ricorso va rigettato con riferimento al primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo.

5. Nulla sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate, costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione (ex art. 370 c.p.c., comma 1).

PQM

Rigetta il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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