Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25562 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22405/2019 proposto da:

C.K.H., rappresentata e difesa dall’avvocato LIVIO NERI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. 4982/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.K.H., nata in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. 4982/2019, pubblicato il 3 giugno 2019 e comunicato il 10 giugno 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale ha confermato sia il giudizio di non credibilità del racconto della ricorrente, sia la valutazione di insussistenza di rischi in caso di rimpatrio nel Paese d’origine, sia la mancanza di altri impedimenti al rimpatrio, rilevanti ai fini della protezione umanitaria.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in un motivo, al quale resiste il Ministero dell’interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo nonchè violazione o falsa applicazione del comb. disp. D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8,11 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e si contesta il giudizio di non credibilità del racconto della ricorrente.

2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

2.1 Risulta inammissibile la denuncia di vizio di motivazione in quanto la ricorrente non ha indicato uno o più fatti storici decisivi, in assunto pretermessi dal Tribunale, in ossequio al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalla giurisprudenza costante di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). La censura investe, infatti, la lettura dei fatti storici narrati dalla stessa ricorrente e che il Tribunale avrebbe travisato.

2.2. Non sussistono le denunciate violazioni di legge.

Il Tribunale, dopo avere proceduto all’audizione della ricorrente, ha esaminato nel dettaglio il racconto ed evidenziato numerose incongruenze, concludendo nel senso per che hanno comportato un giudizio complessivo di inattendibilità della versione dei fatti prospettata dalla ricorrente, e ciò ha reso superflua l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento del giudice di merito ha ad oggetto innanzitutto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese d’origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (ex multis, Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass. 27/06/2018, n. 16925).

Nella fattispecie in esame…Nella fattispecie, la mancanza di veridicità è stata ritenuta.

3. Al rigetto ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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