Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25562 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23628-2018 proposto da:

G.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Silvana Barbara Barattieri

con studio in Milano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

Avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 3026 depositato il

03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 3.7.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate da G.F. cittadino cinese, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese, a causa delle persecuzioni inflitte dal governo nei confronti di chi, come esso richiedente, professa la fede cristiana della (OMISSIS). Il Tribunale ha ritenuto il racconto dello straniero non credibile, ha escluso la situazione di violenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato nonchè la sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso dall’Amministrazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha rigettato la domanda sulla base della ritenuta sua non credibilità soggettiva, senza aver attivato, come invece avrebbe dovuto, i suoi doveri d’indagine e di valutazione della complessiva valutazione del Paese di provenienza. Sotto altro profilo, la valutazione di non credibilità è errata, avendo egli compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda: la sua appartenenza alla (OMISSIS) era infatti stata dimostrata mediante la dichiarazione di C.M. che attestava la sua frequentazione dell’Associazione “Stella del Mattino”, a torto ritenuta un’associazione non riconosciuta.

2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, essendo ben possibile dedurre nel corpo di un motivo formalmente unico più censure, le doglianze, che pure presentano profili d’inammissibilità, vanno rigettate.

3. Se è vero che le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a) ad e) (Cass. n. 15782 del 2014, n. 4138 del 2011), va rilevato che l’attenuazione dell’onere probatorio, che incombe sul richiedente) non esclude che egli sia onerato di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, poichè, solo in tal caso, è possibile considerare “veritieri” i fatti narrati (Cass. n. 27503 del 2018).

4. Nella specie, il giudizio di non credibilità è stato assunto dal Tribunale in base alle rilevate incongruenze del racconto: la riferita abitudine dei fedeli di fare dei video, a testimonianza della loro fede, non è stata ritenuta credibile dato il rischio di essere scoperti, rischio che si è reputato non esser scongiurato dall’uso di apporre a loro tutela password che potevano esser facilmente bypassate; l’immediato rilascio di una fedele arrestata sol perchè malata è stata reputata non credibile; il documento dell’Associazione Stella del Mattino, non è stato ritenuto probante non solo perchè proveniente da associazione non riconosciuta, come lamenta il ricorrente, ma anche perchè proveniente da un terzo e recante una data prossima all’audizione innanzi al Tribunale. Va, quindi, rilevato che la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, e non può essere rivalutato in questa sede, nè il ricorrente indica quale fatto decisivo discusso tra le parti non sia stato esaminato, tale non essendo, di certo, la controversa fede del ricorrente, che ha costituito il cuore dell’indagine svolta dal Tribunale.

5. A tanto, va aggiunto che la positiva valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che, come nella specie, siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese che si liquidano in Euro, 2.100,00, oltre accessori ed a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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