Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25561 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29826-2011 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.S., C.F. (OMISSIS), M.M.T. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MASSIMO PISTILLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/09/2011 R.G.N. 159/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato D’AVANZO GABRIELLA e l’Avvocato FEDELI ANDREA;

udito l’Avvocato PISTILLI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 743 del 2011, la Corte d’Appello di Genova, pronunciando sull’impugnazione proposta dal MIUR nei confronti di D.G.S. e M.M.T., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Genova n. 1725/2010, rigettava l’appello.

2. Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da D.G.S. e M.M.T. volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute in relazione al riconoscimento dell’anzianità di servizio, con riferimento alla pluralità di contratti a termine intercorsi con funzioni di personale ATA.

Ciò in ragione della clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR, prospettando due motivi di ricorso.

4. Resistono con controricorso D.G.S. e M.M.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto i motivi di quest’ultimo hanno ad oggetto una fattispecie diversa da quella sulla quale si è pronunciata la Corte d’Appello, e dunque non vertono sulla statuizione assunta dal giudice di secondo grado.

1.1. L’eccezione è fondata.

Con il primo motivo di ricorso il MIUR ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 10 come mod. dal D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18 convertito dalla L. n. 106 del 2011, e della L. n. 124 del 1999, art. 4 nonchè della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo di ricorso, per come esposto, verte sulla legittimità dei contratti a termine della scuola e sulla inapplicabilità agli stessi, in ragione della peculiarità del servizio scolastico, della disciplina comunitaria e di quella a termine sui contratti a tempo determinato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il MIUR deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e della L. n. 124 del 1999, art. 4 anche in combinato disposto con il D.M. Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, art. 1, nonchè della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo di ricorso, per come esposto, verte anch’esso sulla legittimità della reiterazione dei contratti a termine della scuola, anche se conferiti alla stessa persona.

1.3. Dalla esposizione dei motivi del ricorso si rileva che gli stessi non censurano la statuizione della Corte d’Appello che, come si è accennato, attiene al riconoscimento dell’anzianità di servizio, in presenza della successione di più contratti a termine, ma investono la diversa questione delle condizioni che legittimano il ricorso ai contratti a termine nel settore della scuola.

Benchè nella parte dedicata al fatto il MIUR abbia correttamente indicato l’oggetto del giudizio di primo grado e di appello, i motivi del ricorso per cassazione vertono su una questione che esula dalla fattispecie oggetto del giudizio e dalle statuizioni della sentenza di appello.

1.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro quattromila per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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