Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25561 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24272/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA

MARCIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. 5864/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 06/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. 5864/2019, pubblicato il 6 luglio 2019 e comunicato il 16 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale ha confermato sia il giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente, sia la valutazione di insussistenza nel Paese d’origine di condizioni socio-politiche tali da rendere rischioso il reimpatrio, sia la mancanza di profili di vulnerabilità in capo al richiedente.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e si lamenta, con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, che il Tribunale non avrebbe esaminato l’effettiva situazione sociale, politica ed economica del Paese d’origine.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. I motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come reinterpretato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso che non contenga una critica adeguata all’orientamento giurisprudenziale al quale il giudice di merito si sia attenuto (per successive applicazioni, si vedano tra le altre, Cass. 02/03/2018, n. 5001; Cass. 22/02/2018, n. 4366).

4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha proceduto alla disamina di fonti aggiornate al 2019, in linea con quanto prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. tra le molte, Cass. 16/07/2020, n. 15215), ed è giunto alla conclusione che nell’area di provenienza del ricorrente non esiste una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La conclusione non è scalfita dal motivo di ricorso, che si limita a contestare la mancata cooperazione istruttoria, senza richiamare fonti che smentiscano quanto accertato dal Tribunale (in proposito, Cass. 18/02/2020, n. 4037; Cass. 21/10/2019, n. 26728).

Quanto al richiamato sito (OMISSIS) del MAE del 2019, dal quale risulterebbe una situazione di serio e concreto rischio di incolumità in tutta la Nigeria, è sufficiente ricordare che questa Corte ha già affermato che si tratta di sito con scopo e funzione non coincidenti, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cass. 12/05/2020, n. 8819).

5. Con riferimento all’accertamento dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale ha dapprima evidenziato l’inapplicabilità alla fattispecie della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, conv. dalla L. n. 132 del 2018, richiamando Cassazione n. 4890 del 2019, e quindi ha osservato che il ricorrente non ha allegato fattori di vulnerabilità, e che neppure è emerso alcun elemento di radicamento della vita privata e familiare in Italia, risultando che il ricorrente ha svolto soltanto corsi di formazione lavoro e corsi di apprendistato della lingua, ed essendo altresì irrilevante, sotto il profilo della vulnerabilità, la documentata frattura dell’omero alla fine del (OMISSIS), con conseguente prescrizione di cure.

In ogni caso, all’esito della valutazione comparativa come indicata dalla giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare Cass. 23/02/2018, n. 4455), il Tribunale ha ritenuto che non sussistano impedimenti al rimpatrio del ricorrente.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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