Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25561 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25561
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23583/2018 proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina
Marciano, del foro di Milano presso il cui studio è elettivamente
domiciliato, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è
elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 3198 depositato il
06/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
GIOVANNA SAMBITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 6.7.2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da S.M. cittadino del (OMISSIS) ritenendo trattarsi di una migrazione economica. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 46 della Direttiva 2013/32 in riferimento alla situazione socio politica del Pakistan. Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale non abbia correttamente applicato i criteri enunciati dalla Corte di Giustizia (causa Elgafajii sentenza 17.2.2009) nell’escludere i presupposti della protezione sussidiaria, ed invoca il dovere di cooperazione istruttoria del giudice.
1.1. Il motivo è infondato. Pur rimarcando che lo straniero aveva affermato di essere espatriato perchè non riusciva a mantenere la famiglia di origine, il Tribunale non si è sottratto al dovere di cooperazione istruttoria che grava sull’Ufficio, ma ha escluso, sulla scorta dei siti, consultati e menzionati, che nel Punjab sussista una situazione di una violenza generalizzata derivante da conflitto armato, situazione che, in base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbrario 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), può dar luogo alla tutela richiesta, quando si ritenga che gli scontri armati raggiungano un grado di violenza indiscriminata talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza nel territorio coinvolto, un rischio effettivo di subire un danno grave. La contestazione delle conclusioni assunte al riguardo dal Tribunale e l’affermazione circa la sussistenza in concreto di siffatta situazione, da parte del ricorrente, che enfatizza gli attentati di talebani, integra, tuttavia, un giudizio di merito che è insindacabile in questa sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo, deduce l’omessa “considerazione della valenza probatoria di un fatto essenziale in punto richiesta permesso umanitario”. 2.1. Il motivo è infondato. La situazione di vulnerabilità va sempre riconnessa al rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei diritti umani fondamentali inviolabili, e tale vulnerabilità – che nella specie non viene dedotta, tale non essendo lo stato di povertà ed il disagio sociale – deve comunque deve riguardare la specifica posizione del singolo richiedente, diversamente infatti si avrebbe riguardo alla situazione dell’intero Paese di origine.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese generali ed a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019