Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25560 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16866-2016 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPONIO

LETO, n.2, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO USELI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 16869-2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPONIO

LETO, n.2, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO USELI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 16880-2016 proposto da:

P.S. quale socia e legale rappresentante della estinta

NUOVA POOL POSITION MAN S.A.S, B.D. quale socio della

estinta NUOVA POOL POSITION MAN S.A.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA POMPONIO LETO, N.2, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

ROSSI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO USELI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso le sentenze n. 7159/1/2015, 7158/1/2015, 7161/1/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositate il 29/12/2015;

udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

nel procedimento n. 16866/2016 che:

Con sentenza in data 1 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da B.D. avverso la sentenza n. 20778/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che, in assenza di adeguata prova contraria, la pretesa fiscale de qua doveva considerarsi fondata fattualmente sull’avviso di accertamento per la medesima annualità riguardante la Nuova Pool Position Men sas e perciò giuridicamente, trattandosi di un reddito di partecipazione, sulla previsione di cui all’art. 5, TUIR (principio di tassazione “per trasparenza”).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.

Rilevato nel procedimento n. 16869/2016 che:

Con sentenza in data 1 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da P.S. avverso la sentenza n. 20777/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che, in assenza di adeguata prova contraria, la pretesa fiscale de qua doveva considerarsi fondata fattualmente sull’avviso di accertamento per la medesima annualità riguardante la Nuova Pool Position Men sas e perciò giuridicamente, trattandosi di un reddito di partecipazione, sulla previsione di cui all’art. 5, TUIR(principio di tassazione “per trasparenza”).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi.

L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.

Rilevato procedimento n. 16880/2016 che:

Con sentenza in data 1 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva gli appelli proposti da P.S., quale socia e legale rappresentante della Nuova Pool Position Man sas, e da B.D., quale socio di detta società, avverso la sentenza n. 20054/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che la pretesa fiscale era fondata sul principio di tassazione per trasparenza ex art. 5, TUIR e che comunque non era stata adeguatamente contro provata dai contribuenti.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione la P. ed il B., in dette qualità e peraltro con la precisazione che la Nuova Pool Position Man sas si è estinta, deducendo un motivo unico. L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.

Ritenuto preliminarmente che i tre giudizi indicati in epigrafe vadano riuniti, dovendosi per un verso ribadire che “L’IRAP è imposta assimilabile all’ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1 e art. 44. Ne consegue che, essendo l’IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società” (Sez. U -, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 01) e che “L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni” (Sez. 5, Sentenza n. 26071 del 30/12/2015, Rv. 638421 – 01), ma per altro verso che “Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Sez. 5, Sentenza n. 3830 del 18/02/2010, Rv. 611765 – 01) ed essendosi sostanzialmente verificate le condizioni indicate nel principio di diritto di cui al terzo arresto giurisprudenziale citato, posto che le tre sentenze impugnate sono state emesse lo stesso giorno ed avendo i processi all’evidenza la medesima derivazione amministrativa, così come le sentenze stesse basandosi sulla medesima ratio decidendi.

Considerato quanto ai giudizi relativi ai redditi di partecipazione del B. e della P., i cui ricorsi si basano su motivi identici, che:

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione/falsa applicazione di norme di diritto, poichè la CTR ha fondato le proprie decisioni sul principio di tassazione “per trasparenza”, pur in assenza di redditi effettivi da sottoporre ad imposta, stante la disastrosa situazione economica della società il cui reddito di partecipazione è oggetto delle liti.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis – Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Il mezzo in esame è articolato in modo confliggente con tale consolidato arresto giurisprudenziale, implicando valutazioni di merito che sono senz’altro non spettanti a questa Corte, secondo un ulteriore consolidato orientamento secondo il quale “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – i ricorrenti si dolgono di omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR non ha considerato le loro allegazioni circa lo stato di dissesto della società partecipata e quindi sull’assenza fattuale del presupposto della maggior pretesa fiscale portata dall’atto impositivo impugnato.

La censura è inammissibile.

Trattandosi di “doppia conforme”, non è proponibile la specifica critica de qua alle sentenze impugnate, per l’espressa esclusione prevista dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità delle sentenze impugnate per motivazione apparente.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 01).

La CTR ha chiaramente basato le proprie decisioni sull’applicazione del principio di tassazione “per trasparenza” del reddito di partecipazione nelle società di persone, con specifico riferimento all’accertamento che per l’annualità fiscale de qua è stato emesso nei confronti della partecipata Nuova Pool Position Men sas.

Non può certo affermarsi quindi la “mera apparenza” della motivazione delle sentenze impugnate, che anzi le medesime risultano senza dubbio conformi al “minimo costituzionale” (cfr. SU 8053/2014).

Considerato quanto al ricorso della Nuova Pool Position Men sas e dei suoi soci in relazione all’IRAP ed all’IVA che:

Con l’unico articolato mezzo dedotto i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, consistente nella difficoltà economica nella quale si trovava la società contribuente nell’annualità fiscale de qua, sia l’omissione del processo verbale di constatazione sia l’inadeguatezza della prova indiziaria allegata dall’Ente impositore in quanto basata esclusivamente sull’applicazione dello studio di settore e non essendo stati considerati dalla CTR i documenti contro probatori dimessi sia ancora l’erronea applicazione dell’art. 5, TUIR ed il difetto assoluto di motivazione.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Anzitutto la denuncia del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è proponibile stante la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, trattandosi all’evidenza di un caso di “doppia conforme” di merito.

La censura inerente la violazione procedimentale (omissione del pvc) è infondata.

L’obbligo correlativo è infatti imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, soltanto quando vi siano state verifiche presso il contribuente, il che è sicuramente non avvenuto nel caso di specie (cfr. SU 24823/2015).

E’ altresì inammissibile la censura inerente la valutazione della prova presuntiva da parte del giudice tributario di appello, sia perchè del tutto generica sia perchè comunque implica un sindacato non effettuabile in questa sede, il che la pone in contrasto con principi di diritto del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (v. rispettivamente, Cass. civ. 19959-25532/2014 e Cass. civ. 7921/2011).

Deve infine considerarsi inammissibile anche la censura di violazione/falsa applicazione dell’art. 5, TUIR, poichè va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015). In virtù delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati. Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’agenzia fiscale.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascun ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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