Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25560 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15316 del ruolo generale dell’anno 2019,

proposto da:

G.S. (C.F.: (OMISSIS)) avvocato costituito in giudizio

personalmente, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

nei confronti di:

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD – Rappresentanza Generale per l’Italia

(P.I.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura Gennaro

Santoro, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Fonsi (C.F.:

FNS GLC 67D03 H501C);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro n.

1936/2018, pubblicata in data 16 novembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Zuritel Assicurazioni S.p.A. (oggi incorporata da Zurich Insurance Company Ltd) ha promosso l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti di G.S.. Quest’ultimo ha proposto opposizione, sostenendo che l’atto di pignoramento non gli era mai stato notificato.

Il Tribunale di Catanzaro, qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’ha accolta, con compensazione delle spese processuali.

Ricorre il G. (in relazione al capo della decisione relativo alle spese di lite), sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Zurich Insurance Company Ltd.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso sentenza pronunziata dal tribunale in primo grado. Si premette che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01; in relazione all’applicazione di tale principio non esiste alcun contrasto tra le pronunzie delle sezioni semplici, onde non sussistono i presupposti per la rimessione del presente ricorso alla Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2).

Nella specie, l’opposizione avanzata dal G. è stata espressamente ed inequivocabilmente qualificata dal giudice di primo grado (Tribunale di Catanzaro) come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed è stata, tra l’altro, dichiarata ammissibile proprio sulla base di tale qualificazione, in quanto ritenuta non soggetta al termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c.. La qualificazione del tribunale (diversamente da quanto sostiene il ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) non solo è espressa ma è anche chiaramente connotata da un evidente intento qualificatorio, in quanto non risulta meramente enunciata nell’epigrafe del provvedimento ma viene sviluppata e argomentata anche nella motivazione, avendo il giudice ritenuto che il vizio dedotto con l’opposizione determinasse l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, paragrafi 3 e 3.1) ed avendo poi addirittura esplicitamente (a pag. 6, paragrafo 3.2) affermato di non intendere aderire alla prospettiva interpretativa fatta propria dal collegio (in sede di reclamo), per cui il presente giudizio verterebbe in materia di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Dunque, sulla base del principio dell’apparenza, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza del tribunale era l’appello.

Il presente ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è pertanto inammissibile, il che assorbe ogni altra questione ed esime la Corte anche dal riportare il contenuto dei singoli motivi posti a base dello stesso.

A scopo di completezza espositiva, si osserva che – per quanto sopra esposto – nessun rilievo può avere la circostanza che la indicata qualificazione dell’azione operata dal tribunale sia manifestamente erronea in diritto, essendo del tutto destituito di fondamento l’assunto posto dallo stesso tribunale a fondamento della sua decisione, secondo il quale l’omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore costituirebbe un vizio del procedimento esecutivo di gravità tale da determinare l’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi invece comunque di un vizio che, evidentemente, riguarda le modalità dell’esercizio dell’azione esecutiva e non attiene affatto al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, che va quindi fatto valere in ogni caso con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c..

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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