Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25560 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25560 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.09.10.2013
Oggetto: IRPEF
Banco Napoli
Erogazione
tassazione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGUSA VALERIO De Vargas Macciuc, residente a Napoli,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.52/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia Mestre – Sezione n. 26, in data
15.06.2010, depositata il 27 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 14/11/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22994/2011 è stata

l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.52/26/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Sezione
n. 26 il 15.06.2010 e DEPOSITATA il 27 settembre 2010,
con cui detta Commissione ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate avverso la decisione di primo
grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso e la
domanda di rimborso della ritenuta di acconto, operata
dal datore di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somma
erogata al contribuente nel 2005, unitamente al TFR.
2 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3 – La CTR,

in vero,

ha rigettato l’appello

dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, alla
stregua degli atti di causa, che la domanda di
rimborso, così come deciso dal Giudice di primo grado,
era a ritenersi fondata e che l’erogazione in questione
andava sottoposta a tassazione con aliquota del 12,50%,
con riferimento all’ art. 45 comma 4

0 del TUIR, in

quanto corrisposta in dipendenza di capitalizzazione di
una prestazione previdenziale.
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

4 – La questione posta dal ricorso,

sembra potersi

esaminare e decidere, tenendo conto del principio
secondo cui “In tema di IRPEF, la prestazione di
capitale che un fondo di previdenza complementare per

Fondo di Previdenza complementare per il Personale del
Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e
stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un
accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto
inerente al trattamento pensionistico integrativo

in

godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai
sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986,
reddito della stessa categoria della “pensione
integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va,
quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui
sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.
La base imponibile, su cui calcolare l’imposta, e

,

costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza
che sia possibile defalcare da essa i contributi
versati, in quanto, ai sensi della lett. a)
dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo
vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi
previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a
formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza
a disposizioni di legge” (Cass. n.11156/2010,
3

il personale di un istituto bancario (nella specie, il

n.11159/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
di tale principio.
6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la

definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Veneto,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
4

trattazione del ricorso in camera di consiglio e la

rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013

Il Pres ente

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